DETRAZIONE IVA FATTURE PASSIVE CONTRIBUENTI TRIMESTRALI – 2

28 giugno 2019

DOMANDA:
Un contribuente trimestrale che riceve una fattura di acquisto oltre il giorno 15 del mese successivo all’operazione ed entro i termini di liquidazione, può esercitare la detrazione nel trimestre di effettuazione dell’operazione?

 RISPOSTA:
La Circolare 14 afferma: “In questa sede occorre sottolineare che la modifica normativa recata dal d.l. n. 119 coinvolge tutte le fatture emesse, siano esse elettroniche tramite SdI o meno, e si applica anche a coloro che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale. Ciò significa che per un’operazione del 29 giugno 2019, documentata tramite fattura emessa l’8 luglio, ricevuta il 13 ed annotata entro il giorno 15 del medesimo mese, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato con riferimento al secondo trimestre 2019.”

Dal tenore letterale della circolare la risposta sembrerebbe negativa, tuttavia si ritiene che quanto riportato in circolare rappresenti solo un esempio e sia pertanto possibile portare in detrazione nel secondo trimestre una fattura datata 20 giugno, ricevuta e annotata il 15/8/2019.

Questa conclusione attualizza le disposizioni del Dpr n.100/98 alla casistica del contribuente trimestrale  ed è  confermata dalla risposta fornita dalla stessa Agenzia nel corso del Videoforum di Italia Oggi del 23/1/2019, che qui si riporta:

Domanda L’ art. 1, comma 1, del Dpr n. 100/98, come modificato dall’ art.14 del dl n. 119/2018, prevede che il diritto alla detrazione possa essere esercitato anche in relazione alle fatture d’ acquisto ricevute e annotate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, eccettuate quelle relative all’ anno precedente. Poiché la disposizione è tarata sui contribuenti mensili, è corretto interpretarla nel senso che i contribuenti trimestrali possono esercitare la detrazione, in relazione alle operazioni effettuate in uno qualsiasi dei mesi del trimestre solare (escluso il quarto), a condizione che la fattura pervenga e sia annotata entro il 15 del secondo mese successivo?

Risposta L’ interpretazione proposta risulta coerente con la ratio della norma che non esclude espressamente i contribuenti trimestrali dagli effetti della sua applicazione. A fronte della possibilità di detrarre l’imposta, restano ferme le eventuali sanzioni legate alla tardiva documentazione delle operazioni sottese.

N.B. Tale  risposta è frutto di un’interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate.