COMPENSI AI RIVENDITORI DOCUMENTI DI VIAGGIO E SOSTA
29/01/2019
Per i compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi emettono autofattura ai sensi dell’art 74, c. 1, lett. e), Dpr 633/72.
Come da faq del 21/12, gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi dovranno predisporre una fattura, per conto dei rivenditori di documenti di viaggio o di sosta, con righe imponibili aventi natura N6 oppure N3 e imposta zero.
Per quanto concerne l’integrazione iva, questa avverrà solo nei registri iva degli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi.
Gli esercenti trasporto pubblico urbano ed i gestori di autoparcheggi potrebbero utilizzare le seguenti modalità:
– annotano l’autofattura nel registro degli acquisti.
– annotano l’autofattura anche nel registro delle vendite, eventualmente in apposito sezionale con serie di numerazione autonoma dedicato al rivenditore.
I rivenditori annotano l’autofattura nel registro delle vendite, in apposito sezionale.
Deve essere predisposta la fattura elettronica ed inviata al Sistema d’interscambio.
Modalità di compilazione: