CHIARIMENTI SU GUIDA ALLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
20 Dicembre 2022
|By AssoSoftware
28/11/2020
DOMANDA
La Guida alla compilazione della Fattura Elettronica e dell’Esterometro, recentemente pubblicata, introduce tutta una serie di novità nella compilazione del file xml in relazione ai Tipi documento e ai codici Natura introdotti dalle nuove specifiche 1.6.1.
Ci si chiede se le indicazioni presenti nella guida siano obbligatorie e se un eventuale compilazione del file xml non del tutto conforme alla guida possa essere sanzionata.
RISPOSTA
In premessa ricordiamo che le modifiche introdotte alle specifiche tecniche 1.6.1 della fattura elettronica, in particolare le nuove Tipologie di documento e i nuovi codici Natura, sono funzionali alla predisposizione da parte dell’Agenzia delle Entrate di alcuni prospetti IVA precompilati a vantaggio del contribuente (es Registri IVA, LI.PE, Dichiarazione annuale IVA). Ricordiamo inoltre che l’utilizzo dei prospetti IVA precompilati è una facoltà del contribuente che può tuttavia ignorarne la proposta continuando ad effettuare gli adempimenti come al solito.
Allo stesso tempo un uso puntuale delle nuove codifiche in fase di emissione dei documenti può essere utile anche nella fase del ciclo passivo da parte del soggetto ricevente per automatizzare le procedure di contabilizzazione.
Tutto ciò premesso, l’Associazione invita i propri associati ad adeguare i propri software affinchè gli utenti possano rispettare quanto più possibile le indicazioni presenti sulla Guida dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, considerato l’intento di “guida” e di “indirizzo” del documento, l’Associazione ritiene che il contribuente possa assolvere correttamente agli obblighi di fatturazione IVA anche se alcune indicazioni della Guida non sono rispettate letteralmente.
A titolo di esempio si ritiene che per i Tipi documento TD16, TD17, TD18,TD19 qualora per motivi gestionali o di semplificazione operativa non sia possibile riportare l’IdSDI del documento di acquisto, si possa ugualmente indicare il Numero del documento, come peraltro già richiesto per il Tipo documento TD20.
Allo stesso tempo un uso puntuale delle nuove codifiche in fase di emissione dei documenti può essere utile anche nella fase del ciclo passivo da parte del soggetto ricevente per automatizzare le procedure di contabilizzazione.
Tutto ciò premesso, l’Associazione invita i propri associati ad adeguare i propri software affinchè gli utenti possano rispettare quanto più possibile le indicazioni presenti sulla Guida dell’Agenzia delle Entrate, tuttavia, considerato l’intento di “guida” e di “indirizzo” del documento, l’Associazione ritiene che il contribuente possa assolvere correttamente agli obblighi di fatturazione IVA anche se alcune indicazioni della Guida non sono rispettate letteralmente.
A titolo di esempio si ritiene che per i Tipi documento TD16, TD17, TD18,TD19 qualora per motivi gestionali o di semplificazione operativa non sia possibile riportare l’IdSDI del documento di acquisto, si possa ugualmente indicare il Numero del documento, come peraltro già richiesto per il Tipo documento TD20.
Ugualmente, in relazione ai paragrafi di registrazione delle fatture per le medesime Tipologie di documento da TD16 a TD19, l’indicazione di annotare sul registro degli acquisti anche il documento d’integrazione inviato al SDI, si ritiene superfluo considerato che nella prassi viene registrata la sola fattura di acquisto del fornitore, integrata degli elementi IVA nel registro delle vendite.