CESSATI ED EROGAZIONE COMPETENZE (RATEI DI FERIE, PERMESSI ETC…) IN CEDOLINI SUCCESSIVI ALLA CESSAZIONE

DOMANDA

Nel caso in cui il rapporto di lavoro cessi nel corso del 2024, e le competenze residue vengano erogate in cedolini successivi alla cessazione, si continua ad applicare l’esonero madri? O l’esonero IVS 6-7%?
Es. cessazione 13/04/2024  cedolino 04/2024 con esonero madri riproporzionato in base ai giorni di lavoro del mese di cessazione, quindi in base ai giorni dal 01 al 13/04
Cedolino 05/2024 (con competenze ratei, ferie etc…)  Si applica l’esonero madri? (con massimale 250 euro o con l’importo riproporzionato in base ai giorni di lavoro del mese di cessazione, quindi in base ai giorni dal 01 al 13/04?) Oppure si applica esonero IVS 6-7%?

RISPOSTA

Si ritiene che sul cedolino di 05.2024 l’azienda può utilizzare solo esonero 6,7%.

DOMANDA

Si chiede se è corretto che l’esonero lavoratrici madri venga applicato fino al mese di cessazione della dipendente mentre, per le erogazioni che avvengono successivamente a tale cessazione, non si applica questo esonero ma l’esonero IVS.

RISPOSTA

Si conferma la correttezza, l’esonero madri spetta solo sul mese di cessazione, successivamente trova applicazione l’esonero IVS; con la cessazione viene meno il diritto all’esonero madri.