1 – 08/03/2022 – CHIARIMENTI SULLE OPERAZIONI OSS/IOSS

08 marzo 2022 aggiornamento

22 ottobre 2021

DOMANDA

Considerato l’avvio dei regimi IVA OSS/IOSS dal 1 luglio 2021, si chiede come deve essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica.

Si chiede inoltre se tali operazioni dovranno essere inserite nel Modello Intrastat. Si chiede infine se tali operazioni dovranno essere assoggettate all’imposta di bollo.

RISPOSTA

Come è noto dal 1° luglio 2021 sono entrati in vigore i nuovi regimi fiscali agevolati per le vendite a distanza di beni (One Stop Shop – OSS e Import One Stop Shop – IOSS), all’interno della Comunità Europea.
Tali regimi sono stati previsti per agevolare l’operatore nell’assolvimento dell’imposta e nella gestione degli adempimenti IVA nel Paese di destinazione dei beni, in alternativa all’apertura di una posizione IVA nel Paese stesso. Infatti, i soggetti passivi che opteranno per uno dei due regimi dovranno semplicemente effettuare una dichiarazione online, a cadenza trimestrale (mensile per IOSS), per comunicare tutte le operazioni effettuate verso l’estero e assolvere all’imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento nel Paese di registrazione. L’adesione ai nuovi regimi esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. Pertanto, tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d’affari.

Ciò premesso, in merito alla compilazione della Fattura elettronica, il suggerimento è quello di indicare solo l’imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l’art.74-sexies del DPR 633/1972), con IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo “Altri Dati Gestionali” senza effetti sull’imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell’IVA (il campo non è controllato da SDI).
Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l’IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare l’iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.
Qualora l’operatore, invece, intenda avvalersi della agevolazione prevista per gli esportatori abituali per gli acquisti senza applicazione dell’imposta, come è stato chiarito dalla Risposta 802 del 9/12/2021 dell’Agenzia delle Entrate, anche le vendite in regime OSS potranno essere conteggiate ai fini della determinazione del Plafond ed, eventualmente, per il rimborso trimestrale IVA. Conseguentemente, in questi casi, per l’imponibile si dovrà utilizzare la natura N3.2, facendo confluire tali operazioni nel rigo VE30
“Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, campo 3 “Cessioni intracomunitarie” della dichiarazione annuale IVA.

Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, sebbene negli ultimi anni siano stati oggetto di profonde rivisitazioni, rispondono all’obiettivo di tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi IVA, pertanto, non si ritiene vi siano i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo. In conclusione, considerato lo spirito di semplificazione introdotto dai nuovi regimi e l’esonero generalizzato previsto per gli adempimenti IVA, l’indicazione data agli associati è quella di indirizzare i software per la non compilazione di tali comunicazioni, indipendentemente dal fatto che sia emessa, o meno, la fattura (che rimane facoltativa). Tale conclusione, sembra supportata anche dalla Nota N2 relativa alla Tabella della natura della transazione (Allegato 11 – ISTRUZIONI PER L’USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI), che così si esprime: N2. La modalità ’12’ non va riepilogata ai fini Intrastat.

Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo, si ritiene che, trattandosi di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, non vi siano i presupposti per l’assoggettamento. Anche in questo, laddove si decida di emettere facoltativamente la fattura, la codifica N7 suggerita, dovrebbe consentire di non far concorrere il documento al calcolo dell’imposta di bollo virtuale. In un’ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri a carico degli operatori, infatti, si ritiene preferibile evitare disparità di trattamento per le medesime operazioni, pertanto, l’augurio è che sia confermata l’indicazione di non applicare l’imposta per tutte le operazioni effettuate e indipendentemente dalla scelta di emettere o meno la fattura.

Ovviamente i suggerimenti dell’Associazione non sono vincolanti ma hanno l’obiettivo di assistere le imprese del settore nella predisposizione degli strumenti software cercando di allineare i comportamenti degli operatori anche ai fini di successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.