5 - 09/11/2020 - SCONTO IN FATTURA IN CASO INTERVENTI IN EDILIZIA (ES. SUPERBONUS 110%)
Lunedì 9 Novembre 2020
DOMANDA
Dovendo emettere una fattura elettronica per l’esecuzione di lavori che accedono all’agevolazione fiscale per il recupero del patrimonio edilizio e per l’efficienza energetica e volendo applicare al ns. cliente lo sconto direttamente in fattura come previsto dall’art.121 del D.L. 34/2020, si chiede come dovrebbe essere correttamente compilato il file xml in questa fattispecie.
RISPOSTA
In premessa, ricordiamo che il Provvedimento 8/8/2020 n. 283847, punto 3.1, afferma che “L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati, quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
Ciò premesso AssoSoftware, considerato che lo sconto non deve intaccare imponibile e imposta della fattura, suggerisce le seguenti indicazioni di compilazione del file xml:
Inserire l’importo dello sconto applicato nel tag 2.1.1.8.3 , riferito al blocco 2.1.1.8 . Riportare nel tag 2.2.1.16.2 del bocco della riga della prestazione la descrizione “Sconto praticato in base all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.
4 - 02/12/2020 - FATTURA ELETTRONICA CON TRATTENUTA PREVIDENZIALE INPS/ENASARCO/ENPAM
Mercoledì 2 Dicembre 2020
DOMANDA
Come deve essere rappresentata la trattenuta previdenziale INPS/ENASARCO/ENPAM nella fattura elettronica?
RISPOSTA
In base alle nuove specifiche tecniche Versione 1.6.2, le trattenute previdenziali in fattura, carico lavoratore, INPS/ENASARCO/ENPAM devono essere rappresentate compilando il blocco 2.1.1.5 , indicando i valori da RT03 a RT06 nel tag 2.1.1.5.1 e il valore “ZO” nel tag 2.1.1.5.4 .
Nel tag 2.1.1.5.3 si ritiene vada indicato il 50% della stessa, considerando cioè la sola parte carico agente.
Si ritiene inoltre che non debba essere compilato il tag 2.2.1.13 (presente nel blocco 2.2.1 ), in quanto quest’ultimo si riferisce alla presenza di ritenute d’imposta (RT01-RT02)
Per quanto riguarda gli agenti di commercio che operano sottoforma di società di capitali, che sono soggetti ad un’aliquota contributiva ENANSARCO progressiva per scaglioni, poiché nel blocco 2.1.1.5 , è possibile indicare una sola aliquota, si ritiene siano possibili, in alternativa, le seguenti due soluzioni:
1) Compilare una volta sola il blocco 2.1.1.5 , riportando l’importo totale della ritenuta applicata e indicando, convenzionalmente, l’aliquota (carico agente) corrispondente allo scaglione più alto applicato sulla provvigione fatturata
2) Compilare n volte il blocco 2.1.1.5 , un blocco per ciascuna aliquota progressiva applicata, indicando l’importo parziale della ritenuta calcolato sullo scaglione di provvigione corrispondente all’aliquota (carico agente) indicata, Ovviamente, questa seconda ipotesi è applicabile esclusivamente nel caso in cui, nell’ambito della stessa fattura, si verifichi lo “scavallamento” da uno scaglione all’altro. Es.
2 - 27/01/2021 INVIO SPESE SANITARIE 2021 AL SISTEMA TS
27/01/2021
DOMANDA
Il Decreto Ministeriale del 19/10/2020 modifica le regole di invio delle Spese Sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria dal 2021, introducendo una periodicità mensile rispetto alla data del documento. Cambiano quindi le regole precedenti che facevano riferimento alla data del pagamento? Come ci si deve comportare nel caso di pagamenti parziali?
RISPOSTA
Il decreto 19/10/2020 del MEF modifica le modalità dell’invio dei dati delle Spese Sanitarie al Sistema TS prevedendo tra l’altro:
1) all’art.2, comma 1, che dal 2020, i dati devono essere “comprensivi dell’indicazione delle modalità di pagamento”;
2) all’art.2, comma 2, che dal 2021, i dati devono essere comprensivi anche del “tipo documento fiscale”, “Aliquota IVA o Natura”, “indicazione dell’opposizione del cittadino” all’utilizzo dei dati ai fini della Dichiarazione Precompilata;
3) all’art.7, comma 1, che la trasmissione dei dati deve essere effettuata ” entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021.”
Successivamente, a seguito della consultazione con le Associazioni di Categoria, tra cui AssoSoftware, il MEF con apposite FAQ sul sito d Tessera Sanitaria precisava che:
1) Le spese del 2020 possono essere inviate anche con il tracciato valido dal 1/1/2021, senza compilare i nuovi campi aggiunti;
2) Le spese del 2021 possono essere inviate, per i primi 3 mesi, anche con il tracciato valido nel 2020, verrà solo emesso un messaggio di avvertimento;
3) “Sebbene l’art.7 imponga nuovi termini per la trasmissione dei dati di spesa, per l’anno 2021 resta valida la logica di cassa che prevede come discriminante la data di pagamento. Saranno accolti tutti i documenti validi, pagati nel 2021 e inviati fino al 31 gennaio 2022 in inserimento e fino al 7 febbraio 2022 in variazione. I documenti inviati oltre il mese successivo alla data di pagamento, sebbene accolti, saranno comunque oggetto di segnalazione”.
Tutto ciò premesso, AssoSoftware nell’ottica di uniformare le modalità di estrazione, compilazione e invio delle Spese Sanitarie previste dai singoli applicativi gestionali suggerisce di prevedere estrazioni periodiche delle singole operazioni sulla base della data di pagamento. Nel caso di pagamenti parziali (si veda ad esempio le fatture per prestazioni in assistenza diretta di Assicurazioni Sanitarie), le operazioni potranno essere inviate parzialmente per il solo importo pagato, ovvero in un unico invio al momento del pagamento a saldo (se all’interno dello stesso anno solare).
Nel caso di invio del medesimo documento più volte per importi pagati parzialmente, è necessario mantenere univocità nel numero documento aggiungendo un suffisso al valore fiscale (ad es. un progressivo 1, 2, 3, etc.) che differenzia la rata pagata e inviata.
1 - 27/01/2021 - FATTURA VERSO OPERATORI DELL'IRLANDA DEL NORD
27 Gennaio 2021
DOMANDA
Come deve essere compilata una fattura emessa nei confronti di un Cliente dell’Irlanda del Nord a seguito della BREXIT?
RISPOSTA
Come è noto il 24 dicembre 2020 è stato raggiunto l’accordo tra Regno Unito e Unione europea finalizzato a regolare il futuro delle relazioni economiche tra i due sistemi dopo la Brexit. L’accordo, entrato in vigore il primo gennaio 2021, prevede che il Regno Unito non sia più parte del territorio doganale e fiscale (IVA e accise) dell’Unione Europea.
Nell’ambito dell’accordo è stata introdotta una modifica nei rapporti doganali tra UE e Gran Bretagna che tiene conto della peculiare situazione dell’Irlanda del Nord e stabilisce che la stessa, a partire dal 1° gennaio 2021 per evitare una frontiera fisica tra l’Irlanda e l’Irlanda del Nord, rimarrà soggetta alla normativa dell’UE sull’IVA per le cessioni, gli acquisti intracomunitari e le importazioni di beni ivi situati.
A tal fine per identificare i soggetti passivi che effettuano nell’Irlanda del Nord cessioni di beni intracomunitarie o acquisti intracomunitari di beni, è stato introdotto un nuovo Codice Paese «XI», diverso da quello del Regno Unito “GB” che accompagnerà l’identificativo fiscale di tali soggetti.
Ciò premesso, in attesa di istruzioni operative puntuali da parte dell’Agenzia delle Entrate, AssoSoftware suggerisce il seguente comportamento nella compilazione delle fatture elettroniche e/o analogiche con operatori dell’Irlanda del Nord relative ad acquisti/cessioni di beni
L’identificativo fiscale dell’operatore dell’Irlanda del Nord (Cedente o Cessionario) dovrà essere compilato indicando nel “Codice Paese” il valore “XI” al posto di “GB”
Il codice Nazione facente parte dell’Indirizzo fisico della Sede o della Stabile organizzazione dovrà continuare a riportare il valore “GB”
1 - 08/03/2022 - CHIARIMENTI SULLE OPERAZIONI OSS/IOSS
08 marzo 2022 aggiornamento
22 ottobre 2021
DOMANDA
Considerato l’avvio dei regimi IVA OSS/IOSS dal 1 luglio 2021, si chiede come deve essere compilato il file XML FatturaPA qualora si intenda documentare tali operazioni usando la Fatturazione Elettronica.
Si chiede inoltre se tali operazioni dovranno essere inserite nel Modello Intrastat. Si chiede infine se tali operazioni dovranno essere assoggettate all’imposta di bollo.
RISPOSTA
Come è noto dal 1° luglio 2021 sono entrati in vigore i nuovi regimi fiscali agevolati per le vendite a distanza di beni (One Stop Shop – OSS e Import One Stop Shop – IOSS), all’interno della Comunità Europea.
Tali regimi sono stati previsti per agevolare l’operatore nell’assolvimento dell’imposta e nella gestione degli adempimenti IVA nel Paese di destinazione dei beni, in alternativa all’apertura di una posizione IVA nel Paese stesso. Infatti, i soggetti passivi che opteranno per uno dei due regimi dovranno semplicemente effettuare una dichiarazione online, a cadenza trimestrale (mensile per IOSS), per comunicare tutte le operazioni effettuate verso l’estero e assolvere all’imposta dovuta nei vari Stati membri tramite un unico versamento nel Paese di registrazione. L’adesione ai nuovi regimi esonera il contribuente dagli obblighi di fatturazione, registrazione e dichiarazione IVA. Pertanto, tali operazioni non concorrono alla formazione del volume d’affari.
Ciò premesso, in merito alla compilazione della Fattura elettronica, il suggerimento è quello di indicare solo l’imponibile con la Natura N7 (che richiama come descrizione, proprio l’art.74-sexies del DPR 633/1972), con IVA eventualmente esposta sulla descrizione o sul campo “Altri Dati Gestionali” senza effetti sull’imponibile, Totale fattura al lordo o al netto dell’IVA (il campo non è controllato da SDI).
Come ulteriore possibilità ammessa, per quanto concerne l’IVA, poiché si sta esercitando una rivalsa si potrebbe esplicitare l’iva unionale nel campo imponibile di un altro rigo, utilizzando il codice natura N1 o N2.2.
Qualora l’operatore, invece, intenda avvalersi della agevolazione prevista per gli esportatori abituali per gli acquisti senza applicazione dell’imposta, come è stato chiarito dalla Risposta 802 del 9/12/2021 dell’Agenzia delle Entrate, anche le vendite in regime OSS potranno essere conteggiate ai fini della determinazione del Plafond ed, eventualmente, per il rimborso trimestrale IVA. Conseguentemente, in questi casi, per l’imponibile si dovrà utilizzare la natura N3.2, facendo confluire tali operazioni nel rigo VE30
“Operazioni che concorrono alla formazione del plafond”, campo 3 “Cessioni intracomunitarie” della dichiarazione annuale IVA.
Per quanto concerne gli elenchi Intrastat, sebbene negli ultimi anni siano stati oggetto di profonde rivisitazioni, rispondono all’obiettivo di tracciare gli scambi intracomunitari posti in essere tra soggetti passivi IVA, pertanto, non si ritiene vi siano i presupposti per estenderne il perimetro oggettivo. In conclusione, considerato lo spirito di semplificazione introdotto dai nuovi regimi e l’esonero generalizzato previsto per gli adempimenti IVA, l’indicazione data agli associati è quella di indirizzare i software per la non compilazione di tali comunicazioni, indipendentemente dal fatto che sia emessa, o meno, la fattura (che rimane facoltativa). Tale conclusione, sembra supportata anche dalla Nota N2 relativa alla Tabella della natura della transazione (Allegato 11 – ISTRUZIONI PER L’USO E LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI RIEPILOGATIVI DELLE CESSIONI E DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI DI BENI E DEI SERVIZI RESI E RICEVUTI), che così si esprime: N2. La modalità ’12’ non va riepilogata ai fini Intrastat.
Per quanto riguarda l’eventuale applicazione dell’imposta di bollo, si ritiene che, trattandosi di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione, non vi siano i presupposti per l’assoggettamento. Anche in questo, laddove si decida di emettere facoltativamente la fattura, la codifica N7 suggerita, dovrebbe consentire di non far concorrere il documento al calcolo dell’imposta di bollo virtuale. In un’ottica di semplificazione e di riduzione degli oneri a carico degli operatori, infatti, si ritiene preferibile evitare disparità di trattamento per le medesime operazioni, pertanto, l’augurio è che sia confermata l’indicazione di non applicare l’imposta per tutte le operazioni effettuate e indipendentemente dalla scelta di emettere o meno la fattura.
Ovviamente i suggerimenti dell’Associazione non sono vincolanti ma hanno l’obiettivo di assistere le imprese del settore nella predisposizione degli strumenti software cercando di allineare i comportamenti degli operatori anche ai fini di successivi controlli da parte dell’Amministrazione finanziaria.