Imprenditori a raccolta a Bologna per approfondire le opportunità offerte dalla misura

Patent box nelle software house

Agevolazione applicabile senza il ruling obbligatorio
 
di Andrea Barone e Fabio Giordano 

 

Un interesse al di là di ogni aspettativa ha suscitato il Convegno organizzato da Assosoftware e accreditato presso l’Odcec e l’Ordine degli avvocati, dal doppio titolo «L’agevolazione Patent box per i produttori di Software – La contrattualistica del Cloud computing: Istruzioni per l’uso», che si è tenuto a Bologna lo scorso 10 maggio presso l’NH Bologna De La Gare. Un appuntamento dedicato, questa volta, non ai tecnici che curano lo sviluppo dei software gestionali, bensì direttamente agli imprenditori titolari e proprietari delle software house associate, ai loro responsabili amministrativi e consulenti legali e tributari. Relatori di massimo livello, tra cui Annibale Dodero (direttore centrale normativa Agenzia delle entrate), Enrico Maccallini (avvocato, Direzione generale per la lotta alla contraffazione – Ufficio italiano marchi e brevetti del Ministero dello sviluppo economico), Paolo Petrangeli (dottore commercialista esperto del settore Ict), Giuseppina Staropoli (avvocato, esperto in Diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie), Carlo Piana (avvocato esperto in diritto dell’Information technology e delle telecomunicazioni).

Patent box: l’ambito di applicazione. La locuzione Patent box nasce in Irlanda e fa riferimento alla casella (box) che si deve barrare (in quel paese) nei moduli di dichiarazione dei redditi, se si ha diritto alle agevolazioni relative a brevetti (patent) o altre opere di ingegno. In Italia il Patent box è il regime agevolato di tassazione per i redditi derivanti dalla realizzazione e commercializzazione o utilizzo diretto di software protetto da copyright, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni (know-how) relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. È un regime opzionale, ma anche definitivo, ossia non è a scadenza ma vale per sempre. La norma intende porre rimedio allo svantaggio competitivo che iniziavano ad accusare gli operatori italiani nei confronti degli operatori internazionali ed è pensata affinché questi mantengano in Italia (ovvero li facciano rientrare, o entrare se imprenditori esteri) i redditi derivanti dallo sfruttamento di beni immateriali, in quanto anche in Italia si può ora fruire di una tassazione realmente vantaggiosa. Il Patent box è, peraltro, strettamente connesso ad un’altra importante agevolazione, il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo (R&S), riconosciuto agli imprenditori che effettuano investimenti in attività di R&S per un importo pari al 25% (elevato al 50% per alcune fattispecie) delle spese incrementali sostenute rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31/12/2015. Nel disegno complessivo del legislatore, il credito d’imposta per R&S costituisce il primo step agevolativo per l’imprenditore, mentre il Patent Box ne rappresenta il successivo: una volta trovato (tramite R&S) il bene immateriale innovativo, il Patent box ne agevola lo sfruttamento. Il Patent box non facilita, quindi, le attività di R&S fini a se stesse, ma ne premia i risultati: in sintesi l’intangibile rileva «solo se il bene ha valore».

Patent box: gli aspetti fiscali. L’agevolazione fiscale contenuta nel Patent box consiste sostanzialmente nella detassazione parziale (pari al 30% nel 2015, al 40% nel 2016 e al 50% dal 2017 in poi, quindi per sempre) dei redditi derivanti dall’utilizzo di marchi, software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli ecc. L’opzione (obbligatoria) a partire dall’anno d’imposta 2017 potrà essere comunicata direttamente con il modello Unico. Il solo adempimento richiesto, a carico esclusivamente di coloro che utilizzano direttamente il bene immateriale che hanno realizzato, è costituito dal cosiddetto «ruling obbligatorio», che serve a definire in contraddittorio con l’Ade i metodi e i criteri di determinazione del reddito agevolabile.

Patent box: aspetti specifici per i produttori di software. L’agevolazione risulta particolarmente interessante per i produttori di software che commercializzano i loro prodotti tramite licenza d’uso, i quali possono accedervi senza doversi sottoporre a ruling obbligatorio. Infatti, grazie alle modifiche introdotte dalla legge di Stabilità (comma 148 della legge 208/2015) che ha sostituito la locuzione «opere dell’ingegno» con «software protetto da copyright», l’agevolazione spetta indistintamente per tutto il software protetto da copyright la cui originalità può essere semplicemente autocertificata da dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del legale rappresentante dell’azienda, senza ulteriori adempimenti. Per tutelarsi, tuttavia, l’azienda può comunque registrare il proprio software presso il Registro pubblico istituito presso la Siae, consegnando eventualmente anche una porzione dei sorgenti per comprovarne la titolarità. L’azienda deve, in ogni caso predisporre, per ciascun software per il quale richiede l’agevolazione, una complessa contabilità analitica dei ricavi e dei costi da cui scaturiscono i redditi agevolabili, al fine anche di poter produrre la documentazione probatoria da conservare e da presentare in caso di controllo.

 

I principali aspetti contrattuali

Cloud computing, occhio alle clausole

 
di Andrea Barone e Fabio Giordano 

 

Davvero interessante la disamina delle cautele contrattuali da adottare nel rapporto tra provider e software house, nonché tra questa e l’utente finale, nella sessione dedicata al Cloud computing. Con Cloud computing (in italiano nuvola informatica) si intende «l’erogazione di risorse informatiche, come l’archiviazione, l’elaborazione o la trasmissione di dati, caratterizzata dalla disponibilità on demand, attraverso Internet, a partire da un insieme di risorse hardware e software preesistenti e configurabili». Alcuni esperti di diritto considerano atipico il contratto di Cloud computing, mentre altri lo considerano un contratto di appalto di servizi da parte della software house al provider e, nei confronti dell’utente finale, un’erogazione di un servizio con concessione della licenza d’uso. Dal punto vista della software house sono proprio questi ultimi due aspetti che vanno gestiti con la massima attenzione dal punto di vista contrattuale. In particolare dal punto di vista del rapporto con il provider, le software house devono prestare attenzione:

– alle clausole che permettono al provider di sospendere il contratto qualora, ad esempio, «il cliente non adempia al contratto stesso o se il servizio è utilizzato in modo anomalo»: tali clausole, che danno la possibilità al provider di modificare unilateralmente il contratto, in passato sono spesso state fonte di abusi, con danni rilevanti alle software house e ai clienti delle stesse;

– alle clausole di «esclusione garanzia»: una clausola di questo genere rende inefficace ogni azione di rivalsa da parte della software house ad esempio se il servizio erogato dal provider non rispetta gli Sla concordati (livello minimo di servizio). Tra le clausole di esclusione garanzia vi sono, talvolta, i guasti genericamente descritti oppure gli scioperi sindacali: ossia se il provider denuncia semplicemente un guasto o uno sciopero del suo personale, non risponde dei danni causati alla software house dall’interruzione del servizio;

– la scelta del foro competente: è opportuno che il giudice competente a risolvere eventuali controversie sia stabilito in Italia per evitare costi legali. Qualora il fornitore sia estero, è opportuno prevedere espressamente il ricorso all’arbitrato internazionale: in passato la scelta di un fornitore estero è stata causa dell’impossibilità di rivalersi degli ingenti danni subiti a causa dell’impossibilità pratica di agire per vie legali.

 

Anomalie Entratel, monitoraggio attivato

 
di Ufficio stampa Assosoftware 

 

Anche quest’anno, dal 1° giugno, sul sito di Assosoftware è attivo e consultabile da parte di tutti gli intermediari, il servizio di monitoraggio delle anomalie segnalate dai software di controllo dei modelli di dichiarazione dei redditi. Il servizio è frutto del lavoro svolto dalle software house aderenti all’associazione, che ogni giorno si confrontano, tramite il Forum Assosoftware, con i referenti incaricati dell’Agenzia delle entrate e di Sogei. La sintesi di questa attività è un documento in formato Excel, aggiornato ogni settimana, che offre agli intermediari un quadro completo circa la possibile inesattezza di alcune segnalazioni di anomalia generate dai Controlli Sogei, inesattezza che comporta l’impossibilità per gli operatori di comprendere la natura di tali segnalazioni. Scaricando liberamente dal sito www.assosoftware.it il file Excel che contiene tutte le indicazioni necessarie, gli intermediari possono verificare se le segnalazioni «dubbie» eventualmente rilevate rientrano fra quelle catalogate da Assosoftware quali anomalie dei software di controllo. Nell’elenco sono registrate esclusivamente le anomalie «certe», cioè verificate dalle software house e convalidate dalla Sogei. Per agevolare la ricerca, le segnalazioni, in ordine cronologico e differenziate per versione del software di controllo, mettono puntualmente in evidenza se l’anomalia è ancora presente o se è già stata oggetto di opportuna correzione con una release successiva. Ricorrendo a questo servizio, se l’anomalia riscontrata è tra quelle censite, l’intermediario dovrà semplicemente attendere il rilascio da parte della Sogei della nuova versione del software di controllo. Solo nel caso in cui la segnalazione del diagnostico non sia stata ancora documentata da Assosoftware, questi dovrà contattare la propria software house o il call center dell’amministrazione finanziaria. Il servizio rimarrà attivo fino al termine di scadenza della presentazione dei modelli Unico.

 

news

Sono entrate a far parte di Assosoftware le seguenti aziende: Cep SolutionsSrl (www.cepsolutions.it), Hawk-Aml Srl (www.hawk-anti-moneylaundering.it), Kibernetes Srl (www.kibernetes.it), Lasersoft Srl (www.lasersoft.it), Namiral Spa (www.namirial.com), Pa Digitale Spa (www.padigitale.it)

Articolo Italia Oggi_23-06-2016.pdf