Le occasioni derivanti dalle norme tributarie per le aziende che puntano all’innovazione

Patent box, ecco le opportunità

Per le imprese benefici possibili legati all’agevolazione
 di Fabio Giordano 

 

Un pacchetto di norme fiscali, quello contenuto nel Patent box, che potrebbe rivelarsi davvero interessante per quelle aziende che, generando innovazione per il sistema paese, producono il proprio reddito, tutto o in parte, grazie all’utilizzo «di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili». Un pacchetto di norme che, come spiegato nella relazione illustrativa alla legge istitutiva (190/2014, art.1, commi 37-45), ha due scopi diversi e ben dichiarati: da una parte quello di prevenire che il reddito derivante dallo sfruttamento di beni immateriali, che per sua natura è di difficile collocazione geografica, possa venire delocalizzato, mediante complesse strutture organizzative, dai paesi da dove viene effettivamente creato verso paesi caratterizzati da una fiscalità agevolata; dall’altra, quello di rendere il mercato italiano maggiormente attrattivo per gli investimenti nazionali ed esteri di lungo termine, con benefici effetti per la base imponibile italiana. In tal modo si è ritenuto di poter incentivare la ricollocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all’estero da imprese italiane o estere e di evitarne, viceversa, la collocazione all’estero e di favorire l’investimento in attività di ricerca e sviluppo. Il regime è di fatto allineato e coerente con i modelli già introdotti in altri stati membri della Ue ed è conforme ai principi elaborati dall’Ocse con riferimento alla disciplina fiscale per la tassazione dei proventi derivanti dall’utilizzo dei beni immateriali. Potrebbe rivelarsi davvero interessante, il condizionale è d’obbligo, perché il quadro normativo è davvero articolato e complesso, ed è quindi difficile circoscrivere con precisione e con certezza l’ambito dei potenziali fruitori, in relazione alle attività esercitate e alle tutele applicate da ciascuno ai propri prodotti.

Di seguito alcune indicazioni utili, per approfondimenti, in particolare per la definizione delle tipologie di beni immateriali e per la loro protezione, occorre far riferimento alle norme in materia di proprietà industriale e intellettuale nazionali, dell’unione europea ed internazionali, applicabili nel territorio.

Soggetti beneficiari. Possono optare per il regime agevolato tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, italiani ed esteri, a condizione che esercitino le attività di ricerca e sviluppo stabilite dalla norma, tra cui la ricerca fondamentale, la ricerca applicata, il design, le attività di sviluppo dei marchi, l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright, le ricerche e gli altri studi finalizzati all’adozione di sistemi anticontraffazione, le attività che accrescono il carattere distintivo dei marchi. L’opzione ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed è rinnovabile.

Determinazione della quota di reddito agevolabile. La quota di reddito che può beneficiare del regime agevolato è determinata mediante un complesso procedimento indiretto, dal rapporto tra le spese sostenute per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale, e la totalità delle spese per il mantenimento, l’accrescimento e lo sviluppo, sostenute dal contribuente, a loro volta sterilizzate da quelle sostenute dai soggetti che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, o ne sono controllate. Ne consegue che qualora vi siano solo spese di sviluppo, mantenimento e accrescimento relative a beni agevolabili, la quota di reddito agevolabile sarà pari all’intero importo del reddito derivante dall’utilizzo di tali beni.

Tracciabilità delle spese e dei redditi. Il diretto collegamento delle attività di ricerca e sviluppo e i beni immateriali, nonché fra questi ultimi e il relativo reddito agevolabile derivante dai medesimi, deve risultare da un adeguato sistema di rilevazione contabile o extracontabile. Di conseguenza coloro che decideranno di optare dovranno dotarsi di un idoneo strumento di tracciabilità delle spese e dei redditi, per supportare i calcoli fiscali operati.

Benefici fiscali anche alle software house?

 
di Roberto Bellini 

 

Assosoftware sta valutando con i propri esperti la compatibilità della Patent box al comparto delle software house associate, sia dal punto di vista fiscale, con riferimento alle modalità operative di fruizione del beneficio, sia in materia di proprietà industriale e intellettuale, con riferimento alle diverse tipologie di beni immateriali e ai requisiti di esistenza e protezione applicabili, tenendo conto delle diverse modalità di realizzazione delle procedure, e di tutela delle stesse, adottate da ciascuna azienda. Da una prima analisi delle disposizioni, in particolare di quelle contenute nel decreto del Mise del 30 luglio 2015, si può già fornire un primo inquadramento della materia in relazione alle problematiche che interessano i produttori di software:

1) l’agevolazione è fruibile, in linea di principio, da tutti i produttori di software titolari di reddito d’impresa;

2) è possibile esercitare l’opzione se si dispone del diritto allo sfruttamento economico dei propri prodotti, purché trattasi di beni immateriali elencati all’articolo 6, comma 1, del decreto, tra cui è specificamente previsto il «(i) Software protetto da copyright»;

3) ulteriore condizione è che vengano esercitate le attività di ricerca e sviluppo elencate all’art. 8, comma 1, del decreto, tra cui «(iv) l’ideazione e la realizzazione del software protetto da copyright»;

4) i redditi agevolabili sono quelli relativi all’utilizzo di software protetto da copyright, come indicato dall’articolo 6, comma 1, punto (i);

5) tra le tipologie di utilizzo agevolabili, l’art. 7, comma 1, prevede «(i) la concessione in uso del diritto all’utilizzo dei beni immateriali di cui all’art. 6»;

6) «il reddito agevolabile è costituito dai canoni derivanti dalla concessione in uso dei beni immateriali, al netto dei costi fiscalmente rilevanti diretti e indiretti a essi connessi», come disposto dall’art. 7, comma 2;

7) non sussistendo, nella generalità dei casi, le condizioni previste dall’articolo 4, comma 3, di regola non si rende necessario l’avvio della procedura di Ruling.

I dubbi principali. Molti i quesiti posti dagli associati, a cui gli esperti stanno cercando di dare risposta, di seguito i più frequenti:

1) stante che in Italia non esiste una legge sul copyright, per cui il software è protetto dalle norme in materia di diritto d’autore che non prevedono nessun obbligo di registrazione, ci si chiede:

a) per poter optare per il Patent box è necessario registrare il software al registro pubblico per il software presso la Siae?;

b) in caso di risposta affermativa, considerato che il software applicativo interessato dalla registrazione è composto da una serie di «moduli», è possibile fare una singola registrazione per l’insieme dei moduli, cioè per l’intero applicativo? Le implementazioni, innovazioni, modifiche successive alla prima registrazione possono essere gestite senza comunicazioni ulteriori al Registro pubblico Siae, ad esempio mediante un sistema di apposizione di data certa?;

2) laddove si fornisca l’utilizzo dell’applicativo in Cloud, presso i server della software house, dietro corresponsione di un canone periodico, è agevolabile l’intero ricavo che di fatto comprende sia l’utilizzo del software che l’occupazione dello spazio sui server?

Conclusioni. Le questioni sono molte, per cui è molto probabile che, su alcuni aspetti, dovrà essere coinvolta anche l’Agenzia delle entrate, eventualmente con specifiche istanze di interpello o richieste di consulenza giuridica, affinché si possano dare indicazioni certe a tutti i potenziali fruitori. È una normativa che permetterebbe alle software house di beneficiare di un risparmio fiscale che potrebbe essere investito in sviluppo per offrire nuovi vantaggi anche alla propria clientela. Ci aspettiamo chiarimenti precisi, che favoriscano la corretta diffusione dell’agevolazione.

 

Novità 2016, un momento di riflessione

Si terrà a Bologna, presso l’Nh Hotel De La Gare, il primo Convegno annuale di aggiornamento professionale per le case di software, organizzato da Assosoftware, dal titolo «Il punto sulle novità 2016: quali impatti sullo sviluppo del software fiscale, lavoro e gestionale?». Anche per questo appuntamento di inizio anno, gli argomenti in agenda sono di assoluta attualità per chi è impegnato nello sviluppo e dell’aggiornamento dei software gestionali. In ambito lavoro i temi sul tappeto riguardano le implicazioni del Jobs Act e della legge di Stabilità nonché le novità su Uniemens 2016, gestione pubblica e ammortizzatori sociali. La sessione dedicata al software fiscale presenta un nutrito menu che comprende le novità su 730/2016, Unico persone fisiche 2016, Unico società di capitali ed enti non commerciali, Unico società di persone, Studi di settore e Irap 2016. La sessione relativa al software gestionale è espressamente dedicata alle problematiche del settore vitivinicolo con un focus specifico sulla Dematerializzazione dei registri vitivinicoli, la digitalizzazione delle accise e il nuovo Daa Telematico.

Come sempre gli interventi sono affidati a relatori di primo piano, funzionari, dirigenti, tecnici, dell’Agenzia delle entrate, dell’Agenzia delle dogane, di Sogei, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’Inps. Il programma dettagliato e le indicazioni per partecipare al Convegno sono disponibili sul sito www.assosoftware.it.

 

News

Sono entrate a far parte di AssoSoftware le seguenti aziende: Fluentis srl (www.fluentis.com), Siac srl (www.siacweb.it), Spazio Informatico snc (www.viniegrappe.it).

Articolo Italia oggi_24-02-2016.pdf