Un ingorgo normativo senza precedenti
Premetto che quella a seguire è solo la lista delle attività che stiamo svolgendo, in aggiunta ai soliti corposi aggiornamenti annuali. Faccio da subito i miei complimenti a chi avrà la pazienza di leggerla tutta.
Si tratta delle attività che le software house stanno svolgendo, con grande impegno e fatica, nell’intento di inserire, nei tempi richiesti, le nuove funzionalità necessarie a gestire le problematiche all’interno delle procedure gestionali in uso ai commercialisti, ai consulenti del lavoro, alle associazioni di categoria che prestano assistenza fiscale ai loro associati, alle imprese italiane e ai cittadini, per pagare le tasse.
Su molte cose ci sono stati e ci sono tuttora ritardi incomprensibili nel fornire le necessarie informazioni alle software house, che compromettono la tempestività dei rilasci, come ad esempio per le dichiarazioni d’intento.
Su altre, invece, i continui cambiamenti e la portata di alcune modifiche, comportano interventi così importanti da rendere difficile, se non quasi impossibile, rispettare le scadenze: è il caso della Certificazione Unica e delle nuove regole di scomputo in delega F24 delle ritenute, con l’aggravante che proprio per questi ultimi adempimenti pesano sul contribuente pesanti sanzioni nel caso di non rispetto delle regole e dei tempi.
Spero che i benefici per la collettività ci siano e che siano cospicui, perché i costi sono enormi. Un ingorgo ingiustificato nella tempistica, che porterà, in cascata, notevoli disagi ai commercialisti, agli altri operatori del settore ed a tutte le imprese, oltre che ad un incremento dei costi, che evidentemente non potranno essere tutti a carico delle software house.
Di seguito la lista.
Nota Integrativa completamente rivoluzionata per effetto dell’adozione del formato elaborabile Xbrl, con conseguenze anche sul prospetto contabile del bilancio, ed in cascata sul piano dei conti delle società. Comunicazione Black List con nuove regole che, nel rendere l’adempimento annuale, ne cambiano contestualmente le logiche di obbligatorietà. Nuovo modello di Certificazione Unica «CU 2015», finalizzato alla compilazione del modello 730 precompilato, ed obbligo di trasmissione dello stesso in tempi strettissimi (entro il 9 marzo 2015!), anche in questo caso con logiche di elaborazione davvero complesse da apprendere e da realizzare, diverse da quelle del vecchio Cud e della Certificazione dei compensi in carta libera. Nuovo modello 730 precompilato, che non sostituisce, ma si affianca al tradizionale modello 730 compilato dal contribuente, con complessità gestionali che vanno ad aggiungersi alle precedenti: presentazione telematica della delega per la messa a disposizione del modello 730 precompilato da parte del Caf/Professionista o del sostituto di imposta che presta assistenza fiscale diretta, scarico vero e proprio del file Xml della dichiarazione, acquisizione dei dati nelle procedure gestionali di elaborazione del modello, confronto dei dati presenti a sistema con quelli proposti dall’Agenzia delle entrate, accettazione o modifica del modello. Nuovo modello Isee che nulla ha a che vedere con il precedente, con dati e flussi operativi completamente diversi da quelli del passato. Nuovo modello di comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento, con obblighi a posizioni invertite tra l’esportatore abituale ed il suo fornitore: il primo passa dalla compilazione di un documento in forma libera da consegnare al fornitore, all’obbligo di trasmissione telematico all’AdE di uno specifico modello (una sorta di autorizzazione) da consegnare poi in copia al fornitore insieme alla ricevuta telematica dell’AdE, mentre il secondo (il fornitore) non può più emettere la fattura in regime di non imponibilità se non controlla preventivamente la validità della predetta ricevuta telematica.
E che dire dello split payment? La «scissione del pagamento» grazie alla quale l’Iva di fatture emesse nei confronti di qualsiasi pubblica amministrazione dall’1/1/2015 deve essere versata direttamente dalla stessa, novità che comporta una profonda revisione delle procedure di emissione delle fatture, di registrazione e contabilizzazione delle stesse, nonché di versamento, il tutto a pochi mesi dalla svolta epocale che ha portato all’obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione che dal prossimo marzo sarà esteso a tutte le amministrazioni. No comment, poi, sulla mini-Imu terreni agricoli. È vero che in questo modo lo Stato aggiorna le proprie banche dati, combatte l’evasione fiscale in favore della «compliance» e tiene monitorati i rapporti fra gli operatori economici e i cittadini, ma tutto questo è solo a proprio vantaggio! Senza concedere nulla a chi, a sua volta, consente alla pubblica amministrazione di funzionare meglio, neppure il tempo necessario per adeguarsi.
Scomputi delle ritenute avvolti nella nebbia
Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alle somme dovute, ha facoltà di scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi. A partire dal periodo d’imposta 2015, tale scomputo può però avvenire esclusivamente tramite il modello F24. Questo è l’effetto dell’art.15 del cosiddetto decreto Semplificazioni (dlgs 175/2014).
La novità, che inizialmente pareva interessare solo la compensazione dei rimborsi da assistenza fiscale (d’altra parte lo stesso paragrafo 6 della circolare dell’Agenzia delle entrate n. 31/E del 30 dicembre 2014 è intitolato «compensazione dei rimborsi da assistenza»), coinvolge – invece – anche le restituzioni operate in sede di conguaglio di fine anno o di fine rapporto.
Dalla lettura combinata della norma e della citata circolare (l’unica ad oggi pubblicata), è chiara la volontà del legislatore di realizzare una sostanziale traslazione delle compensazioni interne ex dpr 445/97 nel modello di pagamento F24. Questa nuova tipologia di compensazioni in F24 non soggiace al controllo del limite di 700 mila euro. Inoltre, nel caso di scomputi di importo complessivamente superiore a 15 mila euro annui, non sussiste l’obbligo di apposizione del visto di conformità.
L’Agenzia delle entrate, tramite la citata circolare, ha annunciato che «saranno forniti i codici tributo da utilizzare per le compensazioni». Le software house, non avendo ancora ricevuto anticipazioni sull’argomento, non sono in grado di programmare gli interventi sui software e di fornire indicazioni ai clienti. Stante questa situazione di assoluta incertezza, l’unico consiglio che ci sentiamo di dare è quello di evitare l’utilizzo in scomputo di eventuali crediti derivanti dai conguagli, anche tardivi, di fine anno 2014. Le ritenute riferite all’anno 2015 non possono essere utilizzate per recuperare eventuali crediti rimborsati in sede di conguaglio 2014, mentre pare essere ammessa l’applicazione delle vecchie regole se l’eccedenza generata dal conguaglio di fine anno, anche se utilizzata in compensazione nel 2015, è comunque compensata con ritenute riferite all’anno 2014.
Oltre alla mancanza dei codici tributo da utilizzare per il recupero delle eccedenze di ritenute, non è chiaro se l’esposizione in F24 riguarderà anche gli scomputi eseguiti in capo al medesimo codice tributo, ovvero solo quelli relativi a codici tributo diversi. Inoltre, le software house si chiedono se sia davvero necessaria l’istituzione di nuovi codici tributo a credito, o risulti più semplice e immediato utilizzare gli attuali codici tributo anche nella colonna dei crediti.
In ogni caso il punto cruciale ed imprescindibile, sul quale dovrà essere presa una posizione ufficiale, è se l’adozione delle regole dell’F24 debba intendersi completa e totale, nel senso che, ad esempio, un credito targato «1001» possa essere utilizzato in compensazione con un debito derivante dall’Iva periodica, oppure si debba circoscrivere la compensazione al solo al monte ritenute disponibile nel mese.
Lo sviluppo dei software richiederà, in ogni caso, tempi non brevi per la complessità degli elementi in gioco, con impatti considerevoli sugli applicativi paghe e sulla gestione del modello di pagamento F24.
Fermo restando che si attendono quanto prima la Risoluzione istitutiva dei nuovi codici tributo e una nuova circolare che espliciti le nuove regole di scomputo in F24 delle eccedenze di ritenute, è quanto mai opportuno che sia concesso un significativo lasso di tempo per adeguare le procedure. A un mese dall’entrata in vigore della disposizione, le software house non sono in grado di intervenire sui gestionali, e ciò sarà causa di inevitabili disagi per le imprese.
Dichiarazioni d’intento, sono pronti i software
Sono in fase di consegna, in questi giorni, le procedure che permettono di predisporre la comunicazione all’Agenzia delle entrate (di seguito AdE) dei dati contenuti nelle dichiarazioni d’intento. Nessun ritardo da parte delle software house, per quanto davvero spiacevole sia stato il fatto che non è stato possibile predisporre i nuovi moduli applicativi già dall’1/1/2015, data a partire dalla quale è in vigore il nuovo adempimento.
Le anticipazioni del testo del decreto Semplificazioni (art. 20, dlgs 175/2014) che ha introdotto le nuove regole, avrebbero permesso di realizzare le procedure con tutta tranquillità nel corso dello scorso autunno, se solo fossero state rese disponibili anche le bozze della modulistica e delle specifiche tecniche predisposte da Sogei, che invece, in assenza del testo di legge definitivo, non sono state divulgate.
Davvero un peccato, perché invece la Sogei è riuscita a predisporre il suo software nei tempi richiesti, sebbene il fatto sia di scarsa rilevanza visto che è oramai ben noto che le aziende, oggigiorno tutte ben strutturate informaticamente, utilizzano nella stragrande maggioranza software gestionali integrati. Ricordiamo che la nuova disciplina prevede, a decorrere dall’1/1/2015, che l’esportatore abituale trasmetta telematicamente la dichiarazione d’intento all’AdE, la quale rilascia apposita ricevuta telematica, che va poi consegnata dall’esportatore al cedente o prestatore (ovvero al fornitore) insieme alla dichiarazione d’intento.
Il cedente o prestatore deve a sua volta effettuare la cessione non imponibile esclusivamente a seguito della ricezione della dichiarazione d’intento e solo dopo aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’AdE, ed infine riepilogare tutte le cessioni così effettuate nella dichiarazione Iva dell’anno successivo. Va segnalato, per concludere, che con comunicato dell’AdE del 12/12/2014 è stato stabilito in via transitoria che, fino all’11/2/2015, gli operatori possono consegnare o inviare la dichiarazione d’intento al proprio cedente o prestatore, secondo le vecchie modalità. In questo caso, il fornitore non dovrà verificare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’AdE. Tuttavia, per le dichiarazioni d’intento che esplicano effetti anche per operazioni poste in essere successivamente, vige l’obbligo, a partire dal 12/2/2015, di trasmettere le dichiarazioni in via telematica e di riscontrare l’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento all’AdE.