Il 770 nella Certificazione Unica
Unificazione della Certificazione Unica e del modello 770 all’interno della nuova CU 2016 «a valenza dichiarativa», con probabile omogeneizzazione dei termini di consegna al dipendente e/o al lavoro autonomo e di trasmissione telematica al 7 marzo. Ulteriore evoluzione del modello 730 precompilato, il prossimo anno in versione «2.0», con i dati delle spese mediche e delle spese funebri sostenute nel corso del 2015. Evoluzione della Nota Integrativa Xbrl, con l’inserimento già dal prossimo anno delle tabelle del Rendiconto finanziario, dei Leasing e della fiscalità anticipata e differita, in attesa del recepimento nella tassonomia Xbrl delle novità connesse alla recente entrata in vigore della Direttiva 2013/34/UE.
Queste e molte altre le novità del secondo convegno annuale di aggiornamento professionale per le case di software, appuntamento specialistico in cui gli argomenti vengono trattati sotto la particolare chiave di lettura legata allo sviluppo dei software gestionali, organizzato da AssoSoftware, dal titolo «Novità fisco e lavoro 2016: quali impatti sullo sviluppo del software?», che si è tenuto a Milano il 3 e 4 dicembre, presso lo Starhotels Echo di viale Andrea Doria, 4.
In ambito lavoro sono state poi affrontate le problematiche legate alle numerose novità contenute negli ultimi decreti attuativi del Jobs act, mentre in ambito Iva sono state illustrate le specificità del di dichiarazione annuale Iva 2016, con qualche anticipazione di dettaglio relativa già al 2017 laddove, in occasione della soppressione della Comunicazione Iva e all’uscita da Unico della dichiarazione Iva stessa, avremo novità importanti anche a livello di Iva di gruppo.
Una specifica sessione è stata dedicata alle novità sulla fatturazione elettronica tra soggetti privati, le cui norme attuative (già in vigore) esplicheranno effetti dall’1/01/2017, data a partire dalla quale il Sistema di interscambio di Sogei (Sdi) sarà reso disponibile a tutte le imprese e ai professionisti per veicolazione bidirezionale di qualsiasi fattura B2B. Per concludere un’interessante panoramica sugli aggiornamenti degli studi di settore e sulle novità dell’autoliquidazione Inail.
Relatori dell’evento gli stessi funzionari, dirigenti, tecnici ed esperti dell’Agenzia delle entrate, dell’Inail, dell’Inps, della Sogei, del Politecnico di Milano, dell’Università di Macerata e del Consorzio Xbrl Italia, che si occupano, in prima persona, della predisposizione delle norme attuative, della modulistica, delle specifiche tecniche, delle procedure e dei portali di accoglienza dei flussi inviati.
Di seguito una breve sintesi di alcuni degli argomenti di interesse più generale e con cui dovremo confrontarci per primi già nei primi mesi del 2016.
CU 2016. In dirittura d’arrivo la modulistica CU 2016, che assumerà valenza dichiarativa e che andrà a sostituire, già dal prossimo anno, i quadri di lavoro dipendente e di lavoro autonomo del modello 770 semplificato, il quale conterrà quindi esclusivamente i quadri di riepilogo dei versamenti ST, SV e SX.
Apprezzabile l’approccio scelto dall’Agenzia delle entrate (Ae), che approverà due versioni della modulistica:
– il modello CU ordinario, da trasmettere telematicamente all’Ae, che conterrà tutti i dati già contenuti nel modello 770;
– il modello CU semplificato, che conterrà le sole tipologie di dati già contenuti nel modello CU dello scorso anno, da consegnare al lavoratore dipendente o al lavoratore autonomo.
Lato software questa novità ha comportato un considerevole anticipo dell’attività di aggiornamento delle procedure, attività che è stata però considerevolmente agevolata dalla disponibilità tempestiva delle bozze dei modelli e dalla sensibilità dei funzionari dell’Ae che hanno subito colto quelle che erano le criticità operative via via segnalate da AssoSoftware, ponendovi sempre rimedio nel migliore dei modi. Le procedure, in linea generale gestiranno a video il modello CU ordinario e solo in fase stampa verrà prodotto il modello CU semplificato, che di fatto contiene un sottoinsieme delle informazioni di quello ordinario.
Qualche criticità è tuttavia rimasta, in particolare in relazione al quadro di lavoro autonomo, caratterizzato da due novità, che interessano dati la cui compilazione è di solito riservata ad una platea piuttosto ristretta di sostituti.
La prima è la previsione della ciclicità della sezione «Dati previdenziali», sezione da compilarsi solo in riferimento ad alcune specifiche causali e in modalità multimodulo solo in riferimento allo specifico elenco di enti previdenziali fornito nelle istruzioni (enti diversi dall’Inps).
La seconda è l’inserimento di due nuove sottosezioni relative a dati che fino allo scorso anno venivano certificate «in formato libero»:
– la sezione delle «Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi»;
– la sezione delle «Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi».
Queste due sezioni sono di fatto indipendenti fra di loro e dal resto del quadro, e vanno compilate senza che sia necessaria la compilazione delle precedenti sezioni relative ai «Dati fiscali» e ai «Dati previdenziali».
Rimane, infine, ancora aperta la questione circa il termine di invio al 7 marzo anche per le certificazioni che non interessano il modello 730 precompilato, come ad esempio proprio le certificazioni di lavoro autonomo. Al momento sembra prevalere, con ragionevole certezza, l’ipotesi di una non sanzionabilità rispetto a un re-invio di una CU rettificativi entro il 31 luglio, purché il primo invio sia stato fatto entro il 7 marzo, mentre per eventuali proroghe occorrerà un intervento legislativo, che presumibilmente potrà vedere la luce solo in prossimità di detto termine.
730 precompilato 2.0. Diverse e di non poco conto le novità che interesseranno il modello 730 precompilato. Dopo un primo anno di sperimentazione caratterizzato comunque da un’adesione molto importante, non tanto da parte dei contribuenti che hanno utilizzato direttamente il portale dell’Ae, ma soprattutto dei soggetti che hanno prestato assistenza fiscale e che hanno acquisito le dichiarazioni sulle proprie procedure gestionali, cambia un po’ la filosofia originaria e si allinea a quella che è l’effettiva realtà di una normativa fiscale che di fatto a oggi non permette la completa automazione dei processi di predisposizione di un modello completamente precompilato immediatamente confermabile.
Dunque crescono le informazioni fornite, in quantità e in qualità dei dati, ma con l’obiettivo oramai dichiarato di voler fornire al contribuente, molto spesso nel foglio dei dati aggiuntivi, tutte le informazioni disponibili in possesso dell’amministrazione finanziaria. Il contribuente in autonomia o nella maggior parte dei casi supportato dal consulente (commercialista, Caf o esperto fiscale), li può così verificare, controllarne i presupposti soggettivi e oggettivi e poi confezionare la dichiarazione.
I nuovi dati che riguardano in particolare le spese mediche, sicuramente non tutte, ma perlomeno quelle principali, saranno forniti dalle farmacie (perlomeno nei casi in cui il sistema informativo in uso abbia memorizzato tutti i dati necessari, cosa che non è sempre avvenuta perlomeno nei primi mesi del 2015), dalle strutture sanitarie convenzionate con il Ssn (in attesa che l’obbligo venga esteso anche a quelle non convenzionate) e infine dai medici chirurghi e odontoiatri (saranno quindi per esempio escluse alcune categorie come per esempio gli psicologi). L’invio di questi dati, il cui termine è fissato al 31/1/2016, potrà essere delegato dai medici anche al proprio commercialista, qualora tenutario anche delle scritture contabili.
Le spese mediche di cui verrà a conoscenza l’Ae, che saranno proposte nel rigo E1 del 730 precompilato, dovranno comunque essere controllate dal contribuente per una verifica dei requisiti di detraibilità ed eventualmente «spostati» su altri righi del modello ovvero eliminate se non spettanti.
Circa l’invio delle spese funebri, al momento risultano essere state coinvolte dall’Ae esclusivamente le associazioni rappresentative delle aziende del settore, ma sembrerebbe prevista anche la delega all’invio dei flussi anche da parte dei commercialisti o dei soggetti che prestano assistenza fiscale alle suddette aziende.
Nota Integrativa Xbrl. Per concludere un cenno alle novità piuttosto importanti che interesseranno già il prossimo anno la Nota integrativa Xbrl, dopo l’esordio impegnativo di quest’anno in cui imprese e professionisti hanno dovuto fare la conoscenza con il nuovo, e non semplice, formato elaborabile.
Infocamere, pur estremamente soddisfatta dei risultati conseguiti, vuole comunque risolvere immediatamente i problemi riscontrati, colmando le richieste che sono giunte dai professionisti e dagli addetti ai lavori in relazione ad alcune tipologie di tabelle, predisponendone di nuove ovvero ampliando o migliorando quelle esistenti.
E tutto ciò già in relazione al bilancio 2015, senza attendere le novità connesse all’adozione della direttiva 2013/34/UE che invece avranno pesanti impatti dal 2017, in relazione al bilancio 2016 (si veda l’approfondimento di AssoSoftware su ItaliaOggi del 24/06/2015, pagina 37, «Bilancio Ue. Istruzioni per l’uso»).
Le novità previste da Infocamere, su proposta di Oic e Xbrl Italia, già recepite dalla tassonomia 2015-12-14, riguardano:
– le nuove tabelle delle Imposte differite e anticipate: Sintesi della fiscalità differita e anticipata, Dettaglio delle differenze temporanee deducibili, Dettaglio delle differenze temporanee imponibili, Dettaglio delle differenze temporanee escluse, Imposte anticipate su perdite;
– le nuove tabelle delle operazioni di locazione finanziaria: Analisi delle operazioni di locazione finanziaria, effetti sul patrimonio netto e sul conto economico lato locatario e lato locatore, tabella opzionale di commento;
– la tabella dell’Analisi delle variazioni e della scadenza dei debiti e altresì dei crediti iscritti nell’attivo circolante, cui sono state aggiunte due colonne «entro e oltre l’esercizio successivo»;
– il Rendiconto finanziario, che prevede due ulteriori tabelle atte a recepire le informazioni già oggi previste dagli Oic, e che dal 2016 diverrà obbligatorio per una moltitudine di soggetti, in particolare il Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto, il Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto.
Circa la formattazione delle tabelle, si prospettano (da confermare) alcune novità anche a livello di rappresentazione grafica del documento predisposto in formato PDF: le voci non valorizzate in nessuna delle due annualità non verranno più mostrate, come richiesto dall’Oic, le tabelle a formato libero potranno avere massimo nove colonne. Nei casi in cui la tabella dovesse necessariamente occupare più pagine, la prima riga di intestazione dovrà essere ripetuta come prima riga di intestazione in ogni pagina. Le tabelle di grandi dimensioni, come quella delle immobilizzazioni, saranno spezzate in più parti.