di Roberto Bellini, Direttore Generale AssoSoftware
Per i datori di lavoro e per tutti gli intermediari del mondo paghe, comprese le software house, la gestione dei fondi integrativi sanitari e previdenziali, previsti dai vari contratti collettivi a favore dei dipendenti, è diventata oramai un onere significativo. È un’attività che impatta in modo continuo e pressante per le ricadute economiche dei contributi versati, ma anche e soprattutto per gli aspetti del controllo e monitoraggio delle informazioni da comunicare e, non da ultimo, per restare al passo con i continui interventi normativi che nel tempo coinvolgono le modalità di calcolo dei contributi e di versamento dei medesimi.
Un caso specifico, che in questo periodo è motivo di preoccupazione per gli addetti ai lavori, riguarda il recente rinnovo del CCNL dei lavoratori dipendenti delle imprese edili e affini e delle Cooperative, stipulato in data 18/07/2018, che recita, fra le altre cose:
“Nell’ambito del Protocollo sugli Enti bilaterali, al fine di uniformare le prestazioni sanitarie su tutto il territorio nazionale, si concorda sulla costituzione (in tempo utile per predisporre tutti gli adempimenti necessari per la scadenza del 31 luglio prevista dalle disposizioni di legge) di un Fondo nazionale paritetico per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile, destinato al riconoscimento per gli operai e per gli impiegati di medesime prestazioni…omissis”
L’accordo prevede che tale Fondo:
- sarà operativo dal 1° gennaio 2019, sulla base di quanto definito nel Regolamento e Statuto che dovranno essere redatti entro la data prevista dalla normativa vigente;
- sarà alimentato da un contributo a carico del datore di lavoro e a favore degli operai iscritti alle Casse Edili pari allo 0,60%, da versare su un minimo di 120 ore, sulle seguenti voci retributive: Ø minimo; Ø contingenza; Ø edr; Ø its (indennità territoriale di settore). Il contributo è da versarsi in Cassa Edile, con le seguenti decorrenze: • 0,35% dal 1° ottobre 2018; • 0,60% complessivo (0,25% + 0,35%) dal 1° gennaio 2019.
La contribuzione per gli impiegati è fissata nello 0,26%, da versarsi dal 1° ottobre 2018, sulle seguenti voci retributive:
- minimo
- contingenza
- edr
- premio di produzione.
Alle imprese è data la possibilità di versare detta contribuzione afferente agli impiegati o tramite Casse Edili o direttamente al Fondo sanitario.
Il versamento della contribuzione è obbligatorio per tutte le imprese iscritte alle Casse Edili costituite dalle parti sociali medesime, indipendentemente dal CCNL applicato ai propri dipendenti.
In base a quanto firmato, a partire dal mese di competenza di ottobre 2018, le imprese del settore dovranno versare, per tutti i propri dipendenti, un contributo al Fondo nazionale paritetico per l’assistenza sanitaria integrativa nel settore edile.
Sembrerebbe quindi tutto chiaro, ma l’applicazione di questo obbligo contrattuale sconta invece le seguenti difficoltà:
- non risultano comunicazioni ufficiali della effettiva istituzione del Fondo di cui sopra e, tantomeno, della sua iscrizione all’Anagrafe Fondi Sanitari tramite il SIAF (Sistema Integrato Anagrafe Fondi sanitari), che è il prerequisito per essere riconosciuto come Fondo Istituito ai sensi dell’art. 9 del Decreto legislativo n. 502 del 30/12/92.
La mancanza di tale riconoscimento preclude la possibilità, prevista dall’ art. 51 del TUIR, di escludere le somme versate a tale Fondo, dalla formazione del reddito da lavoro dipendente, per cui le imprese dovranno assoggettare a contribuzione previdenziale e a tassazione fiscale anche tali importi.
- a partire dalla erogazione delle retribuzioni del mese di ottobre 2018, quindi, le imprese dovranno conteggiare gli importi di cui sopra e dovrebbero anche conteggiare i relativi contributi INPS e la tassazione fiscale. Tali contributi dovranno essere poi versati all’INPS con l’Uniemens di ottobre, tramite F24 da pagarsi entro il 16/11/2018 e le tasse fiscali relative, sempre tramite F24, dovranno essere pagate il 16 del mese successivo a quello dell’erogazione. Come è noto L’INPS applica il criterio di competenza, per cui l’obbligo di versamento dei contributi esiste anche nel caso di non erogazione delle somme al Fondo, e le aziende non in regola sarebbero, ovviamente, inadempienti, non solo nei confronti del CCNL, ma anche dal punto di vista previdenziale.
- non sono state completamente chiarite le modalità di conteggio del contributo, per cui vi sono obiettive difficoltà anche nel semplice calcolo degli importi (quali sono le ore su cui conteggiare il contributo? Solo sulle presenze? anche sulle assenze, e su quali? Qual è il minimo con riferimento ai part-time? ecc. ecc.)
- il contratto è stato firmato da ANCE e OO.SS. e non dalle Organizzazioni dell’Artigianato, ma la norma sembra comprendere tutte le imprese, anche quelle artigiane.
È evidente che, finché non saranno sciolti i dubbi sopra evidenziati con comunicazioni ufficiali da parte degli Enti preposti, le software house non saranno in grado di adeguare i prodotti paghe e di conseguenza gli operatori non potranno applicare le nuove regole contrattuali.
Le Parti Sociali devono quindi urgentemente intervenire per rivedere quantomeno le tempistiche di partenza dei versamenti al Fondo e nel frattempo avviare un confronto con gli altri soggetti Istituzionali (Casse Edili, Inps, Associazioni di categorie, compresa AssoSoftware), per chiarire gli aspetti applicativi.
Come AssoSoftware abbiamo sempre ribadito ai vari Enti e Istituzioni che le variazioni normative, prima di essere emanate, vanno necessariamente verificate negli aspetti operativi con tutti gli stakeholder (software house in primis) che poi dovranno applicarle, solo in questo modo si evitano problemi di interpretazione e avviamento, come quelli a cui stiamo assistendo anche nel caso qui esposto.