di Roberto Bellini, Direttore Generale Assosoftware
Il 15 gennaio scorso sono stati pubblicati nel sito dell’Agenzia delle Entrate i modelli e le istruzioni definitive per la compilazione dei modelli CU/2018. Sono diverse le novità introdotte ma ci soffermiamo, in questo articolo, su un particolare che non è cambiato rispetto allo scorso anno.
Ci riferiamo alla compilazione dei dati previdenziali per i soggetti iscritti alla gestione separata Inps presenti sia nella parte Lavoro dipendente sia nella parte Lavoro Autonomo. Se leggiamo infatti le istruzioni della Sezione 3 Inps Gestione separata Parasubordinati (punti da 43 a 50) rileviamo che la “sezione è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti…omissis…agli iscritti alla Gestione Separata INPS, …omissis…che hanno prodotto redditi disciplinati…omissis…dall’art.67 comma 1 lett.I)”, comprendendo tale punto dell’art.67 anche le tipologie reddituali relative al lavoro autonomo occasionale. Parimenti, nella Sezione Dati Previdenziali della Certificazione di Lavoro Autonomo (punti da 29 a 39), è riportato, in riferimento ai punti 34 e 35, “indicare l’importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi…omissis…superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività contrassegnate al punto 1 dai codici M, M1 e V”, ebbene le tipologie “M” e “M1” sono rispettivamente “prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” e “redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare e permettere”.
Da quanto sopra si evince che per un reddito da lavoro autonomo occasionale (es. una consulenza), soggetto a contributo INPS Gestione Separata, i dati dei contributi vanno indicati sia nella sezione lavoro autonomo (punti 29 e successivi), sia nella sezione Gestione Separata della CU lavoro dipendente.
Si tratta indubbiamente di una duplicazione di informazioni che, nell’esempio sopra citato e in casi analoghi, comporta anche la stampa o riproduzione delle pagine della Certificazione di Lavoro Dipendente solo per evidenziare i medesimi contributi presenti nella Certificazione di Lavoro Autonomo. A tal proposito AssoSoftware già lo scorso anno aveva sollevato il problema e l’Agenzia delle Entrate aveva risposto per le vie brevi che “l’adempimento del sostituto si intende concluso anche nel caso in cui abbia provveduto all’esposizione dei suddetti dati nella sezione “Dati previdenziali” presente nella certificazione lavoro autonomo. Non è pertanto necessario procedere all’inserimento delle medesime informazioni nella sezione dei dati previdenziali presente nella certificazione lavoro dipendente”.
Una risposta di buon senso che ha permesso a molte software house di rendere opzionale la stampa delle pagine interessate sgravando i loro clienti, sostituti d’imposta e consulenti del Lavoro, dal riportare tali informazioni nel modello due volte. Si consideri inoltre che molti consulenti del lavoro, elaborando solo le buste paga dei lavoratori dipendenti, non sono necessariamente in possesso delle informazioni relative ai contributi versati dai lavoratori autonomi occasionali. A questo punto sarebbe auspicabile un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate orientata nella medesima direzione dello scorso anno e in futuro un adeguamento delle istruzioni che non lasci adito a dubbi.