a cura del comitato tecnico AssoSoftware
Le diverse proroghe che si sono succedute anche quest’anno in relazione ai versamenti dei modelli Redditi 2021 hanno lasciato molti dubbi circa la possibilità o meno di poter fruire dell’ulteriore differimento di 30 giorni con maggiorazione dello 0,4%.
Tanto che anche la stampa specializzata, divisa tra possibilisti e convinti del sì o del no, ha espresso posizioni perentorie, ancorché contrastanti.
In questa situazione le software house si sono trovate in grossa difficoltà ad adeguare le proprie procedure in quanto, qualunque fosse la soluzione adottata, rischiavano di scontentare una parte della propria clientela. E anche l’attivazione di un’opzione software in questi casi si rivela quasi sempre una scelta controproducente, in quanto sicuramente porterà una parte degli utenti ad adottare quella che poi si rileverà sbagliata, con il rischio di sanzioni che nessuna delle parti mai gradisce.
Quindi la scelta migliore è adottare una sola soluzione, chiaramente quella corretta, utilizzando le informazioni che AssoSoftware riuscirà ad acquisire dall’agenzia delle Entrate e che auspicabilmente dovranno trovare riscontro in un documento ufficiale di prassi, fruibile a tutti.
Il compito di AssoSoftware è come sempre quello di riferire agli enti preposti i problemi comuni rilevati dalle software house associate e di spingere gli enti stessi verso una presa di posizione ufficiale, con l’adozione di soluzioni interpretative il più possibile semplici e concretamente implementabili a livello informatico.
Ritornando ai termini di versamento in trattamento, inizialmente il Dpcm 28 giugno 2021 ha prorogato dal 30 giugno 2021 al 20 luglio 2021 (senza maggiorazione) i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva, per i contribuenti interessati dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), compresi quelli aderenti al regime forfettario.
Il Dpcm aveva omesso di prevedere la possibilità di effettuare i versamenti fra il 21 luglio e il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4 per cento. Nel corso del dibattito parlamentare di conversione del Dl n. 73 del 2021 (Sostegni-bis) è stato successivamente approvato dalla Commissione finanze della Camera un emendamento a completamento dell’intervento posto in essere dal Dpcm.
In particolare, l’emendamento prevedeva che «… i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione».
La nuova disciplina prevedeva inoltre che la proroga si applicasse «in deroga a quanto disposto dall’articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al Dpr 435 del 7 dicembre 2011», precludendo la possibilità di far slittare i versamenti di ulteriori 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4% rispetto alla scadenza del 15 settembre 2021.
A livello interpretativo va segnalato che, poiché per i versamenti da effettuare nel 2019 la proroga era stata concessa con analoga tecnica giuridica e che sul tema era intervenuta l’agenzia delle Entrate con le risoluzioni 64/E/2019 e 71/E/2019 è altamente probabile che i citati chiarimenti, opportunamente adattati al nuovo testo normativo, siano applicabili anche in relazione all’attuale proroga.
In particolare, adattando i contenuti della Risoluzione n. 71, nel caso si opti per versamenti rateizzati si dovrebbero ragionevolmente avere le scadenze indicate a seguire.
a) per i soggetti titolari di partita Iva:
– entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
– entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi (distanziata di un solo giorno);
– entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
– entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.
b) per i soggetti non titolari di partita Iva che partecipano a società, associazioni e imprese:
– entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
– entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
– entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
– entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.
In analogia a quanto già previsto dalla risoluzione n. 71, dovrebbe restar ferma la possibilità di versare prima del 15 settembre 2021, le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione.
In tale ipotesi coloro che avevano beneficiato della proroga dei versamenti al 20 luglio 2021, disposta dal Dpcm 28 giugno 2021, dovranno versare le prime due rate entro il 15 settembre 2021, anche senza interessi.
Si precisa che le informazioni qui fornite, in uso alle software house associate, per la predisposizione degli specifici aggiornamenti, sono da considerarsi anticipazioni e non rivestono carattere di ufficialità, in attesa che l’agenzia delle Entrate ne ufficializzi la validità con uno specifico documento di prassi.