di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
La pregevole attività intrapresa ultimamente dall’agenzia delle Entrate, con la pubblicazione di una serie di interpelli a chiarimento dei quesiti posti dai contribuenti, si sta rivelando in alcuni casi un boomerang laddove – un po’ per comprensibile semplificazione giornalistica dell’informazione, un po’ per la preoccupazione di incorrere in sanzioni da parte degli operatori – il messaggio dato dall’agenzia delle Entrate non giunge a destinazione nel modo corretto, con risultati che possono generare molta confusione.
Una confusione che molto spesso si ripercuote anche sulle attività delle software house, alle quali pervengono richieste di modifiche urgenti alle procedure, laddove non ve n’è alcun bisogno. È il caso della risposta 394 pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate in data 7 ottobre 2019, con la quale è stato dato parere in riferimento a un quesito in materia di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi da parte di un bar e pasticceria che:
•avendo conseguito nel 2018 ricavi superiori a 400mila euro, è rientrato nell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019;
•si è dotato di un registratore telematico RT idoneo;
•nell’ambito della sua attività accetta anche tickets restaurant e vende biglietti e abbonamenti degli autobus.
Nel quesito si chiedeva di conoscere le modalità per registrare e trasmettere correttamente gli incassi senza che si verifichino duplicazioni dei valori, in quanto:
•il misuratore conteggia l’importo dei tickets restaurant sia ai fini dei ricavi sia ai fini Iva, nonostante i medesimi siano poi fatturati periodicamente alla ditta fornitrice, determinandosi dunque una duplicazione dei ricavi e dell’Iva a debito;
•il misuratore trasmette anche i corrispettivi riferiti ai biglietti dell’autobus, per i quali non vi è rilevanza Iva in capo all’istante, mentre ai fini delle imposte dirette rileva solo l’aggio.
Ebbene, va preliminarmente precisato che questo chiarimento non riguarda novità normative che possano richiedere l’adozione di diverse modalità operative da parte del contribuente in tema di emissione e di registrazione dei corrispettivi e delle fatture relative ai tickets restaurant e degli aggi, che possono quindi continuare a essere effettuate con le medesime modalità già adottate da alcuni decenni.
Riguarda invece esclusivamente le modalità di trasmissione di tali corrispettivi che – a parere dell’istante – dovrebbero poter essere individuabili automaticamente dall’agenzia delle Entrate per evitare duplicazioni nel momento in cui l’agenzia delle Entrate predisporrà le liquidazioni e le dichiarazioni precompilate.
Il tutto per non creare turbative alle modalità operative attuali adottate da anni dagli operatori, che non c’è ragione di modificare, in assenza di variazioni delle norme di legge.
I chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate
Partiamo dal fondo. L’agenzia delle Entrate nella sua risposta conferma che «è solo con il pagamento del controvalore dei tickets da parte della società emittente ovvero con l’emissione della fattura se antecedente il pagamento, che si realizza, ai sensi dell’articolo 6 del Dpr 633/1972, l’esigibilità dell’Iva e, ai fini delle imposte sul reddito, la rilevanza del ricavo».
Quindi quello che conta è il pagamento ovvero, se precedente, l’emissione della fattura. La quale però di regola viene emessa precedentemente al pagamento oppure contestualmente allo stesso (ossia nello stesso mese o trimestre). Raramente il pagamento viene effettuato prima dell’emissione della fattura.
In altre parole, in tutti i casi in cui la fattura è emessa prima o contestualmente al pagamento, è possibile continuare a far riferimento alla fattura per la liquidazione dell’Iva e per la determinazione del ricavo. Come si è sempre potuto fare, senza preoccupazione alcuna, fino ad ora.
Ipotesi confermata anche dalla successiva risposta a interpello 419 del 23 ottobre 2019, con la quale ha ricordato che, sebbene in tale situazione permanga l’obbligo del rilascio dello scontrino fiscale, tali strumenti (non solo lo scontrino, ma anche la ricevuta fiscale) possono essere utilizzati – al pari dei Ddt – come documenti idonei ai fini dell’osservanza della disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del Dpr 633/1972 (fatturazione differita).
Peraltro in entrambe le risposte 394 e 419, l’agenzia delle Entrate fa riferimento alle regole tecniche sulla memorizzazione elettronica e sulla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, contenute nel provvedimento delle Entrate 182017 del 28 ottobre 2016 (come modificato dal provvedimento 99297 del 18 aprile 2019), che contiene altresì le “specifiche tecniche” a esso allegate.
Le specifiche tecniche, analogamente a quanto accade per i corrispettivi non riscossi, prevedono che gli importi dei tickets restaurant siano compresi nell’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi telematicamente all’agenzia delle Entrate, nonostante gli stessi debbano poi essere fatturati alla società emittente.
Di tale circostanza – precisa ancora l’agenzia delle Entrate – sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente.
Ebbene, ma in quale modo sarà possibile per l’agenzia delle Entrate tener conto di tale disallineamento, in particolare con riferimento all’invio dei corrispettivi del periodo transitorio (dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti) che non prevede un’esplicita distinzione tra corrispettivi riscossi e non riscossi?
La risposta è semplice: se nel periodo transitorio si deciderà di inviare anche i corrispettivi dei tickets restaurant, ancorché non riscossi, l’agenzia delle Entrate non potrà fare alcun controllo. In quanto attualmente non esiste nessun controllo che sia possibile effettuare per evitare di duplicare l’Iva.
Le prospettive
La soluzione adottata in questi anni da moltissimi operatori è stata quella di annotare sui registri Iva esclusivamente la fattura, essendo essa la sola rilevante ai fini Iva e reddituali.
Il corrispettivo dei tickets restaurant emessi e non riscossi non è stato quasi mai annotato ovvero in qualche caso è stato annotato in un registro apposito “di servizio”, non rilevante ai fini della liquidazione.
Entrambe le modalità non hanno mai creato problema alcuno, anche in sede di controllo.
La situazione è esattamente capovolta nel caso di corrispettivo incassato a cui segue fattura su richiesta del cliente. In questa fattispecie la quasi totalità dei software rileva ai fini della liquidazione Iva il solo corrispettivo, mentre ignora la fattura che viene emessa dopo l’incasso del medesimo e viene registrata senza effetti contabili.
A nostro avviso il comportamento corretto è quello di continuare a operare come si è fatto finora, in attesa che l’agenzia delle Entrate, insieme a Sogei, chiariscano in che modo intendono evitare ogni potenziale rischio di duplicazione.
Fino ad allora non sarà possibile per l’agenzia delle Entrate predisporre la liquidazione Iva e la dichiarazione Iva annuale tenendo conto correttamente dei corrispettivi. Si comprende così il posticipo della fornitura tali servizi prevista nel decreto fiscale, collegato alla prossima legge di Bilancio.
Anche perché quello dei tickets restaurant è solo uno dei possibili casi. Anche l’emissione della fattura elettronica a seguito di un normale corrispettivo (la fattura con scontrino pinzato, per intenderci) registrata nel registro dei corrispettivi, potenzialmente genera duplicazione dell’Iva.
Stante che comunque, per predisporre la liquidazione Iva e la dichiarazione Iva annuale in modo automatico, occorrerà che siano disponibili, assieme alla fattura, anche ulteriori informazioni (soggettive e oggettive) inerenti alla corretta determinazione della detraibilità parziale degli acquisti.