Anche le sentenze della Cassazione sono spunto di riflessioni sulle implementazioni che le software house associate ad AssoSoftware possono apportare alle proprie procedure realizzate per operare in ossequio alle regole della fiscalità nazionale.
Tra queste meritano qualche riflessione le indicazioni contenute nella sentenza 30800/2022, depositata il 19 ottobre, che tratta il caso di un esportatore abituale che, avendo maturato plafond Iva per effetto di un’operazione di cessione non imponibile di un’imbarcazione di lusso a una società britannica, aveva successivamente dovuto emettere note di debito di sola Iva, provvedendo anche al relativo versamento, in quanto la società acquirente aveva deciso di destinare l’imbarcazione ad utilizzo privato.Nel frattempo il plafond Iva inizialmente maturato era stato già utilizzato dall’esportatore abituale per effettuare acquisti senza applicazione dell’Iva, in base all’articolo 8, comma 1, lettera c) del Dpr 633/1972.
Ebbene, secondo la Cassazione, la rettifica delle fatture attive – inizialmente emesse in regime di non imponibilità – mediante l’emissione di note di debito di sola Iva, annullando la precedente formazione di plafond, comportano l’assolvimento dell’Iva anche in relazione agli acquisti effettuati senza applicazione dell’imposta in base all’articolo 8, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972.
I rimedi all’indebita fruizione
Le modalità con cui l’esportatore può porre rimedio all’indebita fruizione del plafond Iva sugli acquisti – stante che la sopravvenuta necessità di assolvere l’Iva sulle operazioni di acquisto non comporta effetti sulla posizione dei suoi fornitori – sono sostanzialmente due:
• qualora la rettifica si riferisca a operazioni effettuate nell’anno precedente, dovrà operare direttamente sulla dichiarazione Iva riferita a tale anno, presentando una dichiarazione integrativa, stante l’impossibilità di rettificare retroattivamente i registri Iva delle annualità precedenti;
• qualora la rettifica si riferisca a operazioni effettuate nell’anno in corso, invece, dovrà effettuare la rettifica con l’emissione e l’invio, tramite il Sistema di interscambio (Sdi), di un documento elettronico di tipo «TD21 autofattura per splafonamento».
La guida alla compilazione della fattura elettronica delle Entrate spiega che tale documento va emesso nel caso in cui l’esportatore abituale, che acquista per un importo superiore al plafond disponibile, voglia sanare autonomamente tale situazione.
L’alternativa per l’esportatore
Le possibilità, qualora l’esportatore scelga di utilizzare il documento TD21, sono due:
1. l’emissione di un’autofattura, da annotare sul registro degli acquisti, contenente gli estremi identificativi di ciascun fornitore, il numero progressivo delle fatture ricevute, l’ammontare eccedente il plafond e l’imposta che avrebbe dovuto essere applicata, da versare con F24 insieme agli interessi;
2. l’emissione di un’autofattura (recante le caratteristiche sopra indicate) entro il 31 dicembre dell’anno di splafonamento, da annotare sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite, con l’assolvimento dell’Iva in sede di liquidazione periodica.
La compilazione dei campi
Nei campi del file Xml della fattura elettronica relativi al cedente/prestatore (C/P) e cessionario/committente (C/C) vanno riportati i dati del soggetto che regolarizza emettendo l’autofattura.
Nel campo 2.1.1.3 <Data> della sezione <Dati Generali> deve essere riportata la data di effettuazione dell’operazione di regolarizzazione, la quale deve comunque ricadere nell’anno in cui si è verificato lo splafonamento.
Nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> della sezione <AltriDatiGestionali> deve essere indicato il valore «F24» nel caso in cui la regolarizzazione dell’imposta a debito sia avvenuta con versamento tramite modello di versamento F24.
Nell’elemento 2.1.6 <DatiFattureCollegate> vanno indicati gli estremi della fattura di riferimento, nel caso in cui l’esportatore emette un’autofattura diversa per ogni fornitore. In alternativa può emettere un unico documento riepilogativo e indicare al suo interno gli estremi delle fatture di riferimento e i nominativi dei relativi fornitori.
L’allineamento delle tabelle
Lato software l’operatore dovrà altresì – nella generalità dei casi – provvedere all’allineamento manuale delle tabelle del plafond, con riduzione dello stesso in relazione all’importo rettificato e al momento in cui è stata effettuata la rettifica.
Queste operazioni – con le eccezioni del caso e con le diverse caratterizzazioni correlate all’utilizzo di ciascuna procedura – saranno quelle che dovrà eseguire l’operatore in una tale situazione.
Tuttavia l’evoluzione non si ferma. In futuro le software house, sulla base delle richieste dei propri clienti che dovessero richiederne l’implementazione, potrebbero predisporre apposite funzionalità studiate per automatizzare sia la rettifica del plafond con emissione del documento TD21, sia la rettifica del plafond in dichiarazione Iva, in entrambi i casi con contestuale allineamento automatico delle tabelle del plafond.