di Fabio Giordano, comitato Tecnico AssoSoftware

 

La legge di Bilancio 2018 prevede – tra le tante novità – la proroga del superammortamento per i beni materiali (articolo 1, commi 29 e 34), dell’iperammortamento per i beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale, e dell’iperammortamento per i beni immateriali strumentali funzionalmente connessi ai precedenti (articolo 1, commi da 30 a 33, 35 e 36).

Dal 1° gennaio 2018 cambiano dunque la percentuale di maggiorazione su cui calcolare l’ulteriore deduzione per quanto riguarda il superammortamento ed i limiti temporali entro cui è possibile sostenere le spese o effettuare gli investimenti per quanto riguarda sia il superammortamento che l’iperammortamento.

Il superammortamento
Per quanto riguarda il superammortamento, la maggiorazione della spesa passa al 30% (era il 40% fino al 2017), sia con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento che dei canoni di locazione finanziaria. La maggiorazione è riconosciuta per le spese effettuate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Occorre però ricordare che la maggiorazione della spesa rimane confermata al 40% – con riferimento alla normativa vigente lo scorso anno – per le spese effettuate dal 1° gennaio 2018 al 30 settembre 2018 con riferimento a contratti stipulati nel 2017, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Oltre alla riduzione della percentuale, la vera novità è che sono ora esclusi dall’agevolazione tutti i veicoli compresi nell’articolo 164, comma 1, del Tuir, e non solo quelli di cui alle lettere b) e b-bis) del medesimo comma, quindi non più solo i veicoli a deducibilità limitata e quelli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ma anche quelli interamente deducibili in quanto esclusivamente strumentali all’attività d’impresa e ad uso pubblico.

Rimane ferma l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 93 e 97, della legge n. 208/2015, che stabiliscono che siano escluse dall’agevolazione alcune categorie di investimenti, quali ad esempio gli investimenti in beni materiali strumentali per i quali sono previsti coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%, gli investimenti in fabbricati e costruzioni, gli investimenti in beni di cui all’allegato n.3 annesso alla legge n. 208/2015. Confermata anche l’irrilevanza dell’incremento del costo ai fini dell’applicazione degli studi di settore.

L’iperammortamento per i beni materiali
Per l’iperammortamento in beni materiali confermata la maggiorazione del 150% già riconosciuta in precedenza dall’articolo 1, comma 9, della legge n. 232/2016, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale compresi nell’elenco di cui all’allegato A annesso alla legge n. 232/2016.

La maggiorazione è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

L’iperammortamento per i beni immateriali
Per l’iperammortamento in beni immateriali, confermata la maggiorazione del 40% già riconosciuta in precedenza per gli investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell’elenco di cui all’allegato B annesso alla legge n. 232/2016.

La maggiorazione anche in questo caso è riconosciuta per gli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2018, ovvero entro il 31 dicembre 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. La novità è però nel rinnovato elenco dei beni immateriali strumentali a cui è applicabile l’iperammortamento per gli investimenti in beni immateriali, che include ora specifici sistemi di gestione per l’e-commerce e software e servizi digitali.

Si tratta:

•di sistemi di gestione della “supply chain” finalizzata al “drop shipping” nell’e-commerce;
•di software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
•di software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica, con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio. Si tratta della comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi “onfield” e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi “on-field”.

Ai fini della fruizione dei benefici citati l’impresa è tenuta a produrre la documentazione già prevista lo scorso anno dall’articolo 1, comma 11, della legge n. 232/2016, ossia una dichiarazione del legale rappresentante ovvero, per i beni di costo superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da ingegnere o perito industriale, ente di certificazione accreditato attestante le caratteristiche del bene.

La novità è che se nel corso del periodo di fruizione della maggiorazione si verifica la cessione a titolo oneroso del bene oggetto dell’agevolazione, non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio così come originariamente determinate, a condizione che l’impresa nello stesso periodo d’imposta del realizzo:

• sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori a quelle previste dall’allegato A;
• attesti l’effettuazione dell’investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene e il requisito dell’interconnessione.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, e sempre che ricorrano le altre condizioni, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

L’adeguamento dei software gestionali
Dal punto di vista dei software gestionali gli adeguamenti toccano tre aspetti:

•la riduzione della percentuale dal 40% al 30% per il superammortamento;
•i diversi periodi di sostenimento delle spese (per il superammortamento) e degli investimenti (per l’iperammortamento);
•i controlli sulle tipologie di beni materiali ed immateriali realmente agevolabili.

I primi due aspetti devono essere affrontati insieme, in quanto la riduzione della percentuale è correlata ad uno specifico periodo temporale, ancorché l’adeguamento dei periodi temporali riguardi sia il superammortamento che l’iperammortamento.
In particolare per il superammortamento le procedure dovranno essere in grado di applicare la percentuale corretta sia in relazione al momento in cui è stata sostenuta la spesa, sia in relazione al fatto che trattasi di una spesa sostenuta per effetto di un contratto stipulato nel 2017, con consegna del bene entro il 30 giugno 2018 in applicazione della precedente normativa (percentuale 40%), o di una spesa sostenuta per effetto di un contratto stipulato nel 2018 in applicazione della nuova normativa (percentuale 30%).

Circa i controlli sui beni e sugli investimenti agevolabili, questi vengono effettuati in modo diverso dalle varie procedure, per cui ogni software house potrà decidere se implementarli in modo selettivo (chiaramente in relazione ai dati disponibili) oppure se lasciare all’utente il compito di effettuare le necessarie verifiche.

Gli interventi dovranno essere realizzati quanto prima, in linea di principio in tempo utile per la registrazione delle fatture del mese di gennaio. Tuttavia le software house potranno decidere di pianificare l’intervento anche successivamente, qualora lo ritengano opportuno o necessario, sulla base delle esigenze specifiche dei propri clienti.

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