di Roberto Bellini, direttore generale AssoSoftware
Con la circolare 14/E del 17 giugno 2019, molto attesa dagli addetti ai lavori, l’agenzia delle Entrate fa un lavoro davvero lodevole andando ad approfondire una serie di questioni che riguardano la fatturazione elettronica e in particolare gli effetti delle modifiche apportate dal legislatore agli articoli 21 e 23 del Dpr 633/72 che attengono ai termini di emissione e registrazione delle fatture di vendita, in vigore a partire dal 1° luglio 2019.
Senza entrare nei meandri della norma che si danno oramai acquisiti dal lettore, ricordiamo che due aspetti stavano particolarmente a cuore ai produttori di software: il primo, dichiarare ufficialmente quanto oramai da mesi si dava per scontato, e cioè che non serviva modificare il file Xml per inserire una seconda data, considerato che, stante l’attestazione dell’emissione da parte del Sdi, la data della fattura indicata in testata nel campo «data», doveva essere necessariamente la «data di effettuazione dell’operazione»; il secondo che, nonostante l’articolo 23 parli ancora di «data emissione», la data della fattura da riportare obbligatoriamente sui registri Iva poteva continuare a essere la data presente nel documento, ora «data di effettuazione».
Su questi due punti come AssoSoftware abbiamo dato ulteriori chiarimenti operativi con il nostro servizio monitor fatturazione elettronica (vedi www.assosoftware.it/faq ), dopo una rapida consultazione con l’agenzia delle Entrate. In particolare abbiamo precisato che il significato del campo data presente in testata nel documento poteva essere il medesimo («data effettuazione») anche per la fattura analogica, mantenendo omogeneità con la fattura elettronica e ancora che le fatture potevano essere registrate ai fini Iva anche prima della loro trasmissione al Sdi, utilizzando, se desiderato, una data registrazione coincidente con la data del documento, salvo rettifica in caso di scarto, prassi normale nei sistemi gestionali di contabilizzazione automatica.
Fatturazione differita
Sulla fatturazione differita la circolare 14/E si esprime all’inizio in modo chiaro dicendo che nulla cambia rispetto a prima nelle modalità e nelle tempistiche di emissione delle fatture differite ma continua affermando che «laddove la norma già contempli l’obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell’operazione …omissis… sia possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdi, quella dell’ultima operazione», facendo intendere che la data del documento non potrà più essere diversa da quella dei ddt riepilogati all’interno (ad esempio fine mese) ma dovrà essere necessariamente quella dell’ultimo documento di trasporto.
Una simile impostazione cozza con le logiche di funzionamento dei sistemi di fatturazione differita che attualmente si limitano a ordinare i ddt per cliente, riportando i riferimenti nel corpo, ma assegnano come data documento una data fissa scelta dall’utente, solitamente l’ultimo giorno del mese.
L’indicazione dell’ultimo giorno del mese per l’intero blocco di fatture ha anche una motivazione pratica legata ai termini di pagamento che essendo normalmente agganciati alla data del documento (ad esempio 30 giorni dalla data fattura) permettono di pianificare in modo preciso le scadenze d’incasso e quindi la liquidità dell’azienda.
Riportare su ogni fattura differita la data dell’ultimo Ddt del cliente avrebbe anche come conseguenza una progressione di fatture con date documento sempre disordinate stante che l’ultimo Ddt, a seconda del cliente, può essere stato prodotto in data precedente o successiva in modo assolutamente casuale.
Anche su questo punto, dopo un proficuo confronto con l’agenzia delle Entrate, abbiamo potuto dare con una specifica Faq sul nostro monitor fattura elettronica un contributo interpretativo che permette di individuare una modalità alternativa a quella che traspare da una prima lettura della circolare.
In pratica arriviamo a dire che la data della fattura differita può essere rappresentata in alternativa da:
a)la data di predisposizione e contestuale invio allo Sdi («data emissione»);
b)la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare 14/E/2019, preferibilmente «la data dell’ultima operazione».
Rimane inteso che considerate le problematiche tecniche di trasmissione riteniamo che, nel caso a), possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dallo Sdi nella ricevuta di esito della trasmissione.
Questa risposta introduce due elementi di novità: il primo che la data del ddt da riportare in fattura non deve essere necessariamente l’ultima (questo permette di evitare l’ordinamento dei documenti), il secondo che si può continuare a indicare una data diversa dai Ddt a tutto il blocco di fatturazione (ad esempio fine mese) purché contestualmente (o entro pochi giorni) si effettui anche la trasmissione allo Sdi.
È evidente che questa nuova interpretazione legata alla «data di emissione» può essere validamente seguita dalle piccole o medie imprese che producono un numero limitato di fatture differite, ma non è sufficiente per le grandi imprese dove, data la quantità di documenti da produrre e trasmettere, il processo complessivo va ben oltre i due giorni, per questi casi la tolleranza dovrebbe arrivare ai medesimi tempi previsti per le fatture immediate (i.e. 10/12 giorni).
Nell’interlocuzione con l’agenzia delle Entrate, come AssoSoftware avevamo proposto una soluzione diversa e cioè quella di mantenere il significato di “effettuazione” alla data della fattura differita anche se diversa da quella dei Ddt riepilogati all’interno, purché la stessa fosse compresa nel mese di effettuazione delle operazioni (ad esempio fine mese). In questo modo la fattura datata 30 del mese, poteva essere “emessa/trasmessa” entro il giorno 15 del mese successivo.