di Fabio Giordano
Le novità del modello Irap 2017 hanno richiesto alle software house un’intensa attività di adeguamento dei propri gestionali. Le procedure sono tutte già disponibili in quanto, come già per il modello Redditi SC, la determinazione puntuale dell’Irap risulta necessaria per la predisposizione dei bilanci delle società di capitali e più in generale dei soggetti Ires. Ricordiamo che la modulistica Irap è unica per tutti i soggetti passivi, per cui le procedure sono comunque utilizzabili anche dai soggetti Irpef.
Per l’Irap 2017, vanno segnalate due macro-novità:
■la prima riguarda l’entrata in vigore della nuova normativa civilistica del Dlgs 139/2015, di attuazione della direttiva 2013/34/Ue, che ha apportato una serie di modifiche importanti alla struttura del bilancio Ue, tra cui la soppressione delle voci relative alle componenti straordinarie che influenza in modo non irrilevante la determinazione della base imponibile Irap;
■la seconda riguarda le norme strettamente fiscali che si propagano anche sull’Irap, tra cui la principale è probabilmente la possibilità di presentare le dichiarazioni integrative a sfavore e a favore entro i medesimi termini.
Di seguito una breve sintesi dei principali interventi normativi, per effetto dei quali è stato necessario adeguare opportunamente le procedure.
L’entrata in vigore del Dlgs 139/2015
Il decreto Milleproroghe (Dl 244/2016) ha introdotto a partire dal 2016 – in materia di coordinamento tra regole fiscali e novità in materia di bilancio d’esercizio – il principio di derivazione “rafforzata” del reddito imponibile per le imprese che redigono il bilancio in base agli Oic, a eccezione delle micro-imprese. In particolare, l’articolo 13-bis ha esteso le modalità di determinazione del reddito previste per i soggetti Ias-adopter anche alle imprese che redigono il bilancio sulla base dei nuovi principi contabili nazionali.
In ambito Irap il citato articolo 13-bis del decreto Milleproroghe ha apportato al Dlgs 446/1997, istitutivo dell’Irap, le modifiche indicate a seguire.
1) Con il comma 3, ha modificato l’articolo 5, comma 1, del decreto Irap, che prevede che per le società e gli enti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), aggiungendo in coda la locuzione «nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell’esercizio». In questo modo, stabilendo che sono da considerarsi straordinari i soli componenti positivi e negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, ha di fatto definitivamente confermato che sono ora da considerarsi ordinari tutti gli altri componenti positivi e negativi che in passato erano considerati straordinari.
In altre parole tutti i costi e i ricavi straordinari iscritti alle preesistenti voci E20 ed E21, rispettivamente Proventi e Oneri straordinari, devono essere riclassificati nell’ambito degli altri elementi di costo e di ricavo, mentre le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali, precedentemente classificate tra i componenti straordinari, ma comunque rilevanti ai fini Irap, devono essere contabilizzate nella voce A5 Altri ricavi e proventi o B14 Oneri diversi di gestione del conto economico.
A livello di modulistica, essendo tali voci già ricomprese tra quelle rilevanti ai fini Irap, sono stati eliminati dal modello i righi relativi alle plusvalenze e alle minusvalenze derivanti dalla cessione dei predetti beni.
2) Con il comma 6, ha esteso all’Irap le disposizioni di cui al comma 5, in particolare la decorrenza a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e le disposizioni sulla valutazione degli strumenti finanziari derivati.
3) Con il comma 7, lettera b), ha chiarito che i componenti imputati direttamente a patrimonio netto concorrono alla formazione della base imponibile Irap se, sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti, sarebbero stati classificati nelle voci di cui alle lettere A) e B) dell’articolo 2425 del codice civile rilevanti ai fini del medesimo articolo 5.
4) Con il comma 7, lettera e), ha stabilito che si applicano anche all’Irap, in quanto compatibili, le previsioni che stabiliscono che il ripristino e l’eliminazione, nell’attivo patrimoniale, rispettivamente, di costi già imputati a conto economico di precedenti esercizi e di costi iscritti e non più capitalizzabili non rilevano ai fini della determinazione del reddito né del valore fiscalmente riconosciuto (resta ferma per questi ultimi la deducibilità sulla base dei criteri applicabili negli esercizi precedenti) e che l’eliminazione nel passivo patrimoniale di passività e fondi di accantonamento, considerati dedotti per effetto dell’applicazione delle disposizioni del Tuir, non rileva ai fini della determinazione del reddito (resta ferma l’indeducibilità degli oneri a fronte dei quali detti fondi sono stati costituiti, nonché l’imponibilità della relativa sopravvenienza nel caso del mancato verificarsi degli stessi).
Va segnalato infine che, con il fine dichiarato di agevolare la “prima applicazione” delle suddette novità, il decreto Milleproroghe ha prorogato al 16 ottobre 2017 (il 15 ottobre cade di domenica) il termine di presentazione delle dichiarazioni dei Redditi e Irap relative al 2016.
La dichiarazione integrativa a favore
L’articolo 5, del Dl193/2016, modificando l’articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998, ha esteso il termine (stabilito dall’articolo 43 del Dpr 600/1973) entro cui il contribuente può presentare la dichiarazione a favore, equiparandola alla dichiarazione integrativa a sfavore.
Per questo motivo anche per l’Irap, come già per tutti i modelli Redditi, nel riquadro «Tipo di dichiarazione» del frontespizio è stata eliminata la casella «Dichiarazione integrativa a favore», in quanto non è più necessaria per segnalare se trattasi di integrativa a favore o a sfavore.
Il nuovo termine si rende applicabile anche alle dichiarazioni integrative di annualità pregresse per le quali non siano ancora spirati i termini di decadenza per l’accertamento, di conseguenza è stata eliminata la sezione XII «Errori contabili» del quadro IS, non più necessaria.
La norma stabilisce inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore va indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa, per cui a tal fine è stata introdotta la nuova sezione XVII nel quadro IS del modello.
Esenzione per il settore agricolo e della pesca
Tra le novità del 2016 vi è l’introduzione di una generale disciplina di esonero dal tributo per i settori agricolo e della pesca, per cui sono stati eliminati, dalla tabella delle aliquote Irap, i codici che consentivano l’inserimento dell’aliquota ridotta per il settore agricolo.
Non sono più presenti, per lo stesso motivo, i campi nei quali il contribuente era tenuto a specificare il valore della produzione soggetto all’aliquota del settore agricolo.
Deduzione forfetaria per i soggetti di minori dimensioni
La legge di stabilità 2016 ha rideterminato l’entità delle deduzioni forfetarie, con un incremento di queste in favore delle le società nome collettivo e in accomandita semplice, per le persone fisiche esercenti attività commerciali, e per le persone fisiche e le società semplici esercenti arti e professioni. L’importo delle predette deduzioni è stato aumentato, a seconda degli scaglioni di valore della produzione, di 5 mila euro, di 3.750 euro, di 2.500 euro e di 1.250 euro.
Deduzione del costo residuo del personale dipendente anche per gli stagionali
La deduzione del costo residuo per il personale dipendente, pari alla differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti per il medesimo, è stata estesa anche ai lavoratori stagionali impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro, nell’arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. La deduzione spetta nella misura del 70% della differenza sopra indicata.
Rettifiche/riprese di valore dei crediti per banche e assicurazioni
Per le banche e gli altri enti finanziari e per le imprese assicurative viene previsto che le rettifiche e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di banche) e le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti (nel caso di imprese di assicurazione) sono integralmente deducibili, o imponibili nel caso di riprese di valore, nel periodo d’imposta di iscrizione in bilancio. Limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015, le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette erano deducibili nella misura del 75% del loro ammontare.
L’eccedenza relativa al 2015, unitamente alle rettifiche e riprese di valore nette iscritte in bilancio dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte, sono deducibili a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016.
Per consentire l’indicazione di tale eccedenza sono stati previsti due appositi campi nella sezione II (banche ed altri soggetti finanziari) e nella sezione III (imprese di assicurazioni) del quadro IC.
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