di Fabio Giordano
L’abolizione degli studi di settore (di seguito SdS) avverrà in modo graduale nei prossimi anni, con un processo di revisione triennale che passerà attraverso la sostituzione – a partire dal periodo d’imposta 2017 – di un terzo degli SdS che si trasformeranno in indicatori di affidabilità (compliance) e che si concluderà nel 2020, con riferimento al periodo d’imposta 2019.
Dunque per il periodo d’imposta 2016 – quindi modulistica Redditi 2017 – gli SdS permarranno tutti, ancorché si passerà dai 204 in vigore lo scorso anno ai 193 di quest’anno, per effetto dell’accorpamento di 14 SdS nei 3 studi YM03U (Commercio al dettaglio Ambulante), YG61U (Intermediari di attività di servizi) e YD13U (Nobilitazione di tessili), con una riduzione netta di 11 SdS.
Alcuni di questi – in relazione a specifici codici attività – saranno interessati dalla presentazione «per la sola acquisizione dei dati» e quindi non avranno rilevanza ai fini dell’accertamento (provvedimento del direttore delle Entrate del 31 gennaio 2017).
Di seguito, in sintesi, le principali novità dei modelli definitivi da poco pubblicati sul sito dell’agenzia delle entrate.
La semplificazione dei modelli
L’intervento più evidente e significativo è l’omogeneizzazione dei quadri, accompagnata dalla riduzione delle informazioni richieste nei modelli degli SdS. Tale semplificazione risulta in linea con l’impegno assunto dal Governo nel corso della seduta del 3 marzo 2015 di «valutare l’opportunità di procedere ad una revisione degli studi di settore per semplificarli, prevedendo la riduzione del loro numero, e per renderli più efficaci, attraverso una continua verifica ed eventuale modifica delle modalità di calcolo, che persegua la massimizzazione dell’attendibilità delle stime e, al contempo, garantisca la fedeltà dei dati dichiarati dai contribuenti». L’intervento ha comportato, nella quasi totalità dei casi, una consistente riduzione delle informazioni richieste, con un beneficio importante per i contribuenti. In generale vi è stata una contrazione nei dati richiesti, rispetto alla precedente annualità 2015, di circa 5.300 variabili.
Sono invece state mantenute le informazioni contenute nei quadri Z «Dati complementari», aggiornati in vista dell’elaborazione dei nuovi indici di affidabilità, introdotti dall’articolo 7-bis del Dl 193/2016.
L’intervento ha interessato tutti i 193 modelli approvati, ma con diversi impatti sulla struttura grafica degli stessi.
■gli SdS nuovi (quelli approvati con i Dm 12 dicembre 2016) hanno la struttura classica con i righi ordinati senza salti nella numerazione;
■tutti gli altri SdS hanno salti nella numerazione in corrispondenza dei righi eliminati a seguito della semplificazione.
Istruzioni comuni ai quadri RE, RF, RG
Il principale intervento sulle istruzioni del modello Redditi riguarda la sostituzione del codice «12», che identifica la causa di esclusione dall’applicazione degli SdS relativa a tutte le fattispecie rientranti nei casi previsti dagli articoli 2 e 5 del Dm 11 febbraio 2008 di inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli SdS per il periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione, con i nuovi codici da «12» a «15» che individuano:
■«12» i soggetti esercenti attività d’impresa per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei minimi previsto dai commi da 96 a 117 dell’articolo 1 della legge 244/2007, o il regime forfetario previsto dai commi da 54 a 89 dell’articolo 1 della legge 190/2014;
■«13» le società cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 del codice civile);
■soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs);
■«14» inutilizzabilità, in fase di accertamento, delle risultanze degli studi di settore per il periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione (Dm 11 febbraio 2008 e successive modificazioni) soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali;
■«15» i soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dai codici attività 64.92.01, 66.19.40 e 68.20.02, ovvero i soggetti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo SdS, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo SdS relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Altra novità riguarda gli eventi sismici del 2016, in relazione ai quali sono state integrate le ipotesi di cause di esclusione relative al «periodo di non normale svolgimento dell’attività». In particolare i soggetti con residenza o sede operativa in uno dei comuni individuati negli allegati 1 e 2 del Dl 189/2016, convertito con modificazioni dalla legge 229/2016, che dichiarano la causa di esclusione dell’applicazione degli SdS relativa al periodo di non normale svolgimento dell’attività, non sono obbligati alla presentazione del modello. In questo caso il controllo viene effettuato con riferimento alla compilazione della casella «Causa esclusione» e del campo 24 del record B (casella Eventi eccezionali), in relazione ai valori 2 e 4.
Quadri comuni: il quadro A
In continuità con la struttura adottata per la modulistica degli SdS afferente i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015, anche per il 2016 sono state previste istruzioni comuni relative ai quadri A, F, G, X, V, T.
In particolare, al fine di semplificare ulteriormente la struttura della modulistica ed evitare possibili errori di compilazione, è proseguito il processo di omogeneizzazione delle informazioni presenti nelle diverse tipologie di quadro A (relativo al Personale) che dal periodo di imposta 2016 risulta quindi composto di due sole strutture:
■una per le attività di impresa;
■una per le attività di lavoro autonomo.
Sono previste entrambe le strutture negli SdS relativi ad attività che possono essere esercitate sia in forma di impresa che di lavoro autonomo (cosiddetti studi con «doppio quadro»).
Tale intervento ha avuto effetti, in termini di semplificazione, anche sulle istruzioni del quadro A che sono ora unificate e richiamate nelle istruzioni specifiche dei singoli SdS.
A livello di contenuto si segnala che nelle istruzioni relative al quadro A risulta da quest’anno precisato che i prestatori di lavoro accessorio remunerati a voucher sono da riportare:
■per le imprese, nel rigo A02 «Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro»;
■per il lavoro autonomo, nel rigo A02 «Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro».
Il numero delle giornate retribuite relativo al personale che ha prestato lavoro accessorio remunerato a voucher, da indicare nel rigo A02, deve essere determinato dividendo per otto il numero complessivo di ore lavorate.
Quadri comuni: i quadri F e G
Sui quadri F e G relativi agli «Elementi contabili» si segnalano le seguiti novità:
■modificate le istruzioni dei singoli righi in modo da ottenere una sola struttura del quadro F, contenente le specifiche modalità di compilazione di alcuni righi relativi a determinati SdS che, in ragione delle loro specificità, prevedevano delle istruzioni alla compilazione del quadro F separate e diverse rispetto alle istruzioni uniche previste per tutti gli altri SdS;
■a fronte della eliminazione della sezione dei componenti straordinari del conto economico disposta dal decreto legislativo 139/2015, è stata prevista la possibilità di indicare facoltativamente nel rigo F05 «Altri proventi e componenti positivi» anche i proventi straordinari non più classificabili nella voce E20 del conto economico, atteso che tale voce non risulta significativa ai fini dell’applicazione degli SdS. A tal fine, nelle istruzioni del rigo F26 “Proventi straordinari” è stato aggiunto il seguente periodo: «Al riguardo si ricorda che il decreto legislativo n.139/2015, ha previsto l’eliminazione della macroclasse E) del conto economico, relativa all’area straordinaria, pertanto, qualora i contribuenti abbiano provveduto ad individuare tali proventi in conformità alle modalità seguite nella compilazione del quadro RF e RG del modello Redditi, gli stessi possono essere indicati nel rigo F05 – Altri proventi (in tal caso tali proventi non saranno indicati nel presente rigo)»;
■è stato aggiornato il rigo G23 per tener conto del nuovo regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014;
■al rigo F33 e al rigo G18 «Iva sulle operazioni imponibili» è stato chiarito che nella «particolare ipotesi in cui l’importo risulti negativo, deve essere indicato il valore zero». Al riguardo è stato ricordato che il software Gerico non consente di inserire un valore negativo all’interno di tali campi.
Effetti della fuoriuscita della dichiarazione Iva 2017 dal modello Unico
Da quest’anno la dichiarazione Iva non può più essere presentata in forma unificata insieme alla dichiarazione dei redditi ed il termine di presentazione è stato anticipato al 28 febbraio 2017. I controlli telematici di coerenza tra Gerico e Redditi 2017 non prevedono quindi più la consueta verifica di coerenza con i dati dichiarati ai fini Iva.
Conclusioni
La continua razionalizzazione portata avanti in questi ultimi anni dall’agenzia delle Entrate si conclude quest’anno con un’apprezzabile attività che renderà un po’ più semplice la compilazione dei modelli Redditi 2017. Si sono comunque poste le basi alla realizzazione dei nuovi indici di affidabilità che prenderanno vita a partire dal prossimo anno dall’enorme esperienza accumulata con gli SdS. Pur non essendo sostenitori degli SdS, riteniamo che tale patrimonio di esperienza non debba essere perso.
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