Avranno impatti anche sulla progettazione e sulla realizzazione dei software gestionali le novità contenute nell’articolo 6, comma 1, lettera c), del Dl 73/2022 (decreto Semplificazioni), così come modificato dalla legge 122/2022 di conversione.
La disposizione, andando a modificare l’articolo 5, comma 3, del Dlgs 175/2014, ha stabilito nuove regole di controllo per le dichiarazioni dei redditi precompilate presentate, con modifiche, mediante Caf o professionista abilitato, prevedendo l’esclusione dal controllo dei dati gli oneri forniti da soggetti terzi che non risultavano modificati.
Tale disposizione va a integrare e a completare quella già contenuta nell’articolo 5, comma 2, del Dlgs 175/2014, che riguarda il caso di presentazione diretta ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale della dichiarazione precompilata, con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. In questo caso hanno operato già da quest’anno le esclusioni dal controllo dei dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultavano modificati, permanendo esclusivamente le verifiche circa la sussistenza delle condizioni di tipo soggettivo.
Si va quindi a chiudere il cerchio, “blindando” di fatto tali oneri e fornendo così alla dichiarazione precompilata quella dignità che sin dall’inizio era stata auspicata dai sui ideatori.
Le nuove regole, tuttavia, non si fermano all’esclusione dei controlli, ma prevedono altresì:
– il venir meno dell’obbligo di conservazione della documentazione relativa ai dati precompilati;
– l’obbligo di verifica, da parte del Caf o del professionista, della sola corrispondenza delle spese sanitarie indicate nella documentazione esibita dal contribuente, con gli importi aggregati in base alle tipologie di spesa utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Ebbene, se il primo punto sarà sicuramente accolto con favore da quasi tutti gli stakeholders, sul secondo occorre fare qualche ragionamento.
Infatti, il sistema Ts è configurato in modo tale che l’agenzia delle Entrate e gli intermediari abilitati (Caf e professionisti) non possano accedere al dettaglio delle singole spese sanitarie, ma possano vedere i dati solo in modalità aggregata.
La consultazione in chiaro delle voci relative alle singole spese sanitarie sostenute, allo scopo di verificare i dati riportati nella dichiarazione precompilata, è infatti consentita esclusivamente al contribuente che vi accede dal sito web delle Entrate.
Quindi bisognerà capire come sarà possibile, il prossimo anno, agevolare Caf e professionisti a verificare la corrispondenza tra i dati di dettaglio contenuti nella documentazione esibita dal contribuente e gli importi aggregati presenti nella dichiarazione precompilata.
L’esempio
Proviamo a fare questo semplice esempio tralasciando, per semplicità, le problematiche connesse alla franchigia:
– il contribuente dispone della documentazione relativa a tre spese mediche, dell’importo rispettivamente di 150 euro, 30 euro e 20 euro, per un totale di 200 euro;
– la dichiarazione precompilata riporta spese mediche per 180 euro.
Ebbene, in questo semplice caso è evidente che è la sola spesa di 20 euro a non rientrare nella dichiarazione precompilata e a dover essere verificata dal Caf o professionista, nonché a essere soggetta a controllo da parte dell’Agenzia. Per le prime due spese il controllo probabilmente potrà essere fatto solo a livello di dato aggregato, mentre per quest’ultima occorrerà altresì conservare la relativa documentazione qualora si decida di modificare la dichiarazione.
Ma che cosa sarebbe successo se la dichiarazione precompilata avesse riportato spese mediche per 185 euro?
A questo punto, in assenza di dettaglio, il Caf o professionista saprà che è sicuramente presente nel modello precompilato la spesa da 150 euro, ma non avrà alcuna certezza se è la spesa da 30 euro a essere ricompresa nella dichiarazione precompilata ovvero quella da 20 euro. E non sa neppure quale ulteriore spesa, per la quale non vi è documentazione esibita dal contribuente, abbia portato ad avere 5 euro ovvero 15 euro in più sul modello precompilato.
In attesa di capire meglio come si evolverà la situazione, è chiaro che software gestionali potrebbero fornire un ausilio nel confrontare il dato aggregato del modello precompilato con i dati di dettaglio presenti nella documentazione esibita dal contribuente. Il che in assenza di un prospetto di dettaglio delle spese, potrebbe risultare tutt’altro che banale, viste le innumerevoli combinazioni che si potrebbero verificare in presenza di un numero molto elevato di spese.
La soluzione più lineare potrebbe essere quella che il sistema Ts fornisse all’Agenzia un prospetto di dettaglio delle spese anonimizzato, in cui fossero presenti gli importi di ciascuna spesa ed eventualmente una parte del codice fiscale del prestatore.
In questo modo tale attività potrebbe essere automatizzata quasi completamente.
È infine auspicabile – come AssoSoftware richiede da anni – che con l’occasione possa essere migliorato il sistema di acquisizione dei dati del modello precompilato dai software gestionali, che prevedere molti passaggi manuali, oramai desueti.