Fisco 7 1 20

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Si avvicina la scadenza del 31 gennaio, termine entro il quale le strutture sanitarie e le figure professionali (articolo 3, comma 3, del Dlgs 175/2014) che erogano prestazioni sanitarie sono obbligate ad inviare al Sistema TS le fatture emesse nei confronti dei propri pazienti.

La finalità è quella di rendere possibile la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata delle persone fisiche, con la messa a disposizione dell’agenzia delle Entrate delle informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini nel corso dell’anno.

Diverse le novità relative al 2019, non tanto concernenti le modalità di trasmissione dei dati delle spese sanitarie – che di fatto risultano confermate rispetto agli anni scorsi – quanto invece la platea dei soggetti obbligati a comunicare i dati delle prestazioni erogate, che si è allargata con l’obiettivo di poter disporre di tutti i dati di tutti gli oneri presenti all’interno della dichiarazione.

Novità anche a partire dal 1° gennaio 2020, con una modifica al tracciato di trasmissione dei dati che prevede il nuovo elemento che contiene l’indicazione dei valori:
•«SI» utilizzo di strumenti di pagamento tracciato;
•«NO» pagamento in contanti.

Tale campo è obbligatorio dal 1° gennaio 2020 per tutte le spese, tranne che per le tipologie TK, FC e AD e per quelle inviate da strutture specialistiche pubbliche o private accreditate.
Prestazioni erogate dagli esercenti professioni sanitarie non precedentemente obbligati

Con il Dm 22 novembre 2019 sono state individuate le nuove categorie di professionisti – rispetto a quelle originariamente previste dall’articolo 3, comma 3, del Dlgs 175/2014 – che sono obbligate ad inviare al SistemaTS i dati delle spese sanitarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 1° gennaio 2019.

L’elenco delle nuove categorie interessate risulta piuttosto nutrito:
a) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
b) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
c) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
d) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
e) iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
f) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
g) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
h) iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
i) iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
j) iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
k) iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
l) iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
m) iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
n) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
o) iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
p) iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
q) iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
r) iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
s) iscritti all’albo dei biologi.

Ai fini di facilitare l’accreditamento di tali professionisti sul SistemaTS, gli elenchi dei soggetti iscritti nei relativi albi sono già stati comunicati:
•dalla Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per i soggetti di cui all’articolo 1, lettere da a) a r);
•dall’ordine dei biologi per i soggetti di cui all’articolo 1, lettera s).

Ne consegue che entro il 31 gennaio 2020 tutti i professionisti iscritti in tali albi dovranno trasmettere i dati delle prestazioni erogate a partire dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 ai loro clienti privati, seguendo le regole previste dall’articolo 2 del decreto del 31 luglio 2015.

Prestazioni erogate dalle «Strutture sanitarie militari»
Con il Dm 9 maggio 2019 è stato integrato l’elenco delle strutture sanitarie obbligate ad inviare al SistemaTS i dati delle spese sanitarie con l’inserimento delle «Strutture sanitarie militari».

Il Campo Tipologia di spesa può assumere in questo caso i seguenti valori:
•TK Ticket (quota fissa e/o differenza con il prezzo di riferimento, franchigia, pronto soccorso e accesso diretto);
•FC Farmaco, anche omeopatico;
•AD Acquisto o affitto di dispositivo medico CE;
•FV Farmaco per uso veterinario;
•AS Spese sanitarie relative ad ECG, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, tipologia colesterolo e trigliceridi o misurazione della di spesa pressione sanguigna, prestazione previste dalla farmacia dei servizi e simili sanguigna;
•SR Spese prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
•AA Altre spese.

Per la Sanità militare è stata inoltre istituita una regione virtuale (codice 250), con un codice Asl diverso per ogni Arma. Tali codici sono riportati nelle credenziali assegnate.

Prestazioni erogate dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig)
Con il Dm 14 novembre 2019 è stato infine esteso alla farmacia dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (Anmig) l’obbligo della trasmissione telematica delle spese sanitarie al Sistema tessera sanitaria, per la dichiarazione dei redditi precompilata.

Con l’occasione è stata modificata la tabella di cui al paragrafo 2.1 dell’Allegato A, relativa a tutte le farmacie pubbliche e private, che ora consta delle seguenti voci:
•FC Farmaco, anche omeopatico;
•AD Acquisto o affitto di dispositivo medico CE;
•AS Spese sanitarie relative ad Ecg, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazioni previste dalla farmacia dei servizi e simili;
•AA Altre spese sanitarie.

La farmacia Anmig è stata censita con il codice regione delle Parafarmacie e anche per questo caso la lettera di credenziali riporta la tripletta assegnata. Rimangono invariate le regole di trasmissione, che risultano uniformate a quelle delle strutture sanitarie per le quali l’obbligo risultava già sussistente.

Ricordiamo, infine, che da quest’anno varia il periodo – ora dal 9 febbraio fino all’8 marzo – all’interno del quale i cittadini che già non vi abbiano provveduto, fornendo apposita dichiarazione presso la struttura sanitaria o il medico, possono esercitare il diritto di opposizione, accedendo alle apposite funzionalità messe a disposizione all’interno della propria area riservata del Sistema TS, prima della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell’Ade.

Le prospettive
La direzione presa dal fisco è oramai quella di raccogliere e soprattutto utilizzare al meglio le informazioni presenti nelle diverse banche dati anagrafiche dell’amministrazione finanziaria.

Dopo un esordio con molte limitazioni, il modello 730 precompilato risulta già oggi una realtà sempre più consolidata e ricca di informazioni e punta a diventarlo ancor di più.
La domanda che tutti ci facciamo è se questo percorso innovativo, intrapreso dal legislatore, sia un pericolo oppure un’opportunità per gli operatori delle professioni contabili e per le software house che li supportano, la cui vitalità dipende strettamente da quella dei professionisti e delle aziende.

Proviamo fare qualche considerazione sul 730, di cui abbiamo trattato in questo nostro breve approfondimento. I dati di compilazione di questi ultimi due anni dimostrano che l’assistenza fiscale indiretta (Professionisti e Caf) è addirittura aumentata nell’ultimo biennio, mentre è scesa l’assistenza diretta dei sostituti d’imposta, e la quota persa è stata di fatto assorbita dal 730 precompilato. Dunque per i Professionisti e per i Caf si è verificato l’effetto opposto rispetto a quanto si poteva immaginare.

AssoSoftware ritiene che sia necessario – oltre che doveroso – cavalcare l’innovazione per trarne i maggiori benefici e soprattutto per evitare di subirne le conseguenze; in questa prospettiva continuerà a supportare le aziende associate, con una visione sempre attenta ai benefici dei clienti delle software house, perché il valore dei prodotti software non può prescindere dalla “salute” dei suoi utilizzatori.