quot fisco

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Con la pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, del principio di diritto 21 del 1° agosto 2019, l’agenzia delle Entrate ha fornito, in via interpretativa, alcuni utili chiarimenti su come debba operare un esercente che ponga in essere operazioni di commercio al minuto, nel caso in cui debba effettuare la sostituzione o il reso di un bene ceduto a un privato, il cui corrispettivo sia stato documentato non con fattura, ma con «documento commerciale» in luogo dello scontrino o della ricevuta fiscale.

 

Il tutto prende origine dall’entrata in vigore dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni poste in essere a decorrere dal 1° luglio 2019 da parte di coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro annui e dal 1° gennaio 2020 da parte di tutti gli altri soggetti che effettuano operazioni di commercio al minuto non certificate da fattura.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono – infatti – le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale.

Il venir meno del rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale comporta l’obbligo di rilasciare al cliente il «documento commerciale» oppure la fattura. A questo punto è sorto il dubbio – in capo a molti operatori – di quali fossero le modalità di gestione delle sostituzioni e dei resi nel caso di rilascio al cliente del «documento commerciale». Ciò sia che il «documento commerciale» sia emesso tramite registratore telematico in sostituzione dello scontrino fiscale, sia che esso venga emesso utilizzando la procedura web messa a disposizione nell’area riservata del sito web «Fatture e corrispettivi» in sostituzione della ricevuta fiscale (ai sensi del provvedimento delle Entrate del 18 aprile 2019, protocollo 99297), per coloro che effettuano un numero limitato di operazioni e che quindi non faranno uso del registratore telematico.

Con l’occasione l’agenzia delle Entrate ha precisato che rimangono validi i chiarimenti che la stessa aveva in passato già fornito in riferimento al trattamento Iva da applicare all’ipotesi in cui l’esercente riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce, ricevendo in contropartita:
•merce di pari valore o di maggior valore;
•un «buono-acquisto» per merce di pari valore;
•il rimborso integrale del prezzo pagato.

In particolare, con la risoluzione 154/E del 2001, era stata individuata la procedura da seguire ai fini Iva nel caso in cui l’esercente intendesse consentire al cliente di sostituire un bene, il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale:
•con altro prodotto di uguale o maggior valore;
•con un «buono-acquisto» da spendere in un momento successivo alla restituzione dello stesso.

Con la risoluzione 219/E del 2003, invece, era stato invece chiarito che, in caso di rimborso integrale del prezzo pagato, si configura un’ipotesi di esercizio di recesso, al quale segue la risoluzione del contratto di vendita stipulato tra le parti con effetto retroattivo, con il conseguente venir meno, dall’origine, dell’operazione imponibile.

Entrambe le procedure indicate nelle due risoluzioni, rimangono quindi applicabili anche in presenza di «documento commerciale», laddove la procedura di rettifica dell’Iva offra idonee garanzie in merito alla certezza dell’operazione di sostituzione o di reso.

In altre parole, la procedura di sostituzione o di reso deve fornire tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene al «documento commerciale» emesso all’atto dell’acquisto, come ad esempio:
•i dati di riferimento del «documento commerciale»;
•l’ammontare del prezzo rimborsato;
•il numero di identificazione attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso;
•le generalità del soggetto acquirente che ha effettuato la sostituzione o il reso.

In presenza di scritture ausiliarie di magazzino è inoltre possibile conoscere la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita e quindi disporre delle medesime informazioni che di solito sono desumibili dalla fattura e dalla nota di variazione. Infine l’amministrazione finanziaria, nell’attività di controllo, deve essere messa in condizione di ricostruire ogni singola operazione di sostituzione e di reso, e la stessa deve trovare perfetta rispondenza nell’ammontare dei corrispettivi trasmessi e nelle registrazioni effettuate.

Sostituzione del bene: risoluzione 154/E del 2001
Nell’occasione l’agenzia delle Entrate ha precisato che, per legge, lo scontrino fiscale deve indicare anche «eventuali rimborsi per restituzione di vendite». In questo modo, in caso di sostituzione, l’esercente, nel momento in cui riceve dal compratore la merce restituita in base alle condizioni contrattuali, può sottrarre dal (pari o maggiore) corrispettivo dovuto per i nuovi beni scelti dal cliente la somma da rimborsare.

Tuttavia, poiché il corrispettivo afferente al bene reso è comprensivo della relativa quota di Iva incorporata, tale procedura può essere adottata senza controindicazioni solo qualora il cedente registri i corrispettivi senza distinzione di aliquota, utilizzando il cosiddetto metodo della «ventilazione dei corrispettivi», stante che la liquidazione dell’imposta è effettuata sulla base della composizione degli acquisti, distinti per aliquote.

Invece, nel caso in cui l’annotazione dei corrispettivi venga eseguita distintamente per aliquote, è consentito utilizzare tale procedura senza controindicazioni a condizione che l’aliquota relativa al corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella relativa ai beni dati in sostituzione.

Qualora, invece, l’aliquota relativa al corrispettivo dei beni resi sia diversa da quella relativa ai beni dati in sostituzione, è probabilmente più semplice attivare la procedura di reso, operando la restituzione del bene e il corrispondente rimborso, intestando al cliente un buono che attesti l’importo da rimborsare e indichi l’aliquota Iva applicata.

La somma da restituire, quindi, va indicata sullo scontrino emesso per i nuovi acquisti, nella sezione relativa ai rimborsi per restituzione di merce venduta. L’operatore commerciale deve, in ogni caso, acquisire, anche in copia, lo scontrino emesso per la merce oggetto di restituzione.

Lo stesso va conservato insieme allo scontrino di chiusura giornaliero del giorno nel quale viene eseguita la sostituzione dei beni resi, in modo da documentare l’operazione in sede di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria. Questa procedura prevede, chiaramente, che il recupero dell’imposta avvenga solo al momento dell’effettuazione di una nuova operazione, mediante la riduzione del corrispettivo a essa relativo.

In alternativa alla procedura sopra illustrata, qualora sia stato consegnato al cliente un «buono-acquisto» da spendere nei futuri acquisti, è possibile all’atto della cessione del nuovo prodotto emettere due scontrini:
•il primo «negativo», di importo pari al «buono-acquisto», per rettificare il corrispettivo del bene reso;
•il secondo di importo pari al corrispettivo globale del nuovo bene, per certificarne l’acquisto.

Rimborso integrale: risoluzione 219/E del 2003
La risoluzione 154/E/2001 non contempla, invece, il caso in cui il cliente, al momento della restituzione del bene, esiga il rimborso del prezzo in denaro. Il tal caso la somma rimborsata potrebbe non essere mai spesa per nuovi acquisti.

L’Agenzia nell’occasione ha ritenuto che possa essere attuata una procedura di rettifica dell’imposta mediante l’emissione di uno scontrino compilato solo alla voce «rimborsi per restituzione merce venduta» e, quindi, con un «totale dovuto» di segno «negativo», da annotare nel registro dei corrispettivi in diminuzione dell’imposta dovuta sugli incassi del giorno. In altre parole l’agenzia delle Entrate ha confermato la correttezza della procedura proposta nell’istanza di interpello, atteso che dalla stessa è possibile individuare tutti quegli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l’acquisto originario.

Tale procedura prevede che all’atto del ritiro del bene e dello scontrino fiscale l’esercente possa:
•aprire una «pratica di reso» (con attribuzione di un numero di identificazione), contenente tutti i dati e i documenti relativi all’originaria operazione e alla sua risoluzione;
•riprendere in carico il bene restituito nella contabilità di magazzino (civilistica e fiscale), con una scrittura contenente la causale e l’indicazione del numero identificativo della pratica di reso;
•emettere uno scontrino fiscale “negativo” (o equivalente), contenente la causale «rimborso per restituzione vendita» (o equivalente) e il numero identificativo della pratica di reso;
•registrare lo scontrino fiscale “negativo” (o equivalente) nel registro dei corrispettivi, in diminuzione dei corrispettivi del giorno (soggetti alla medesima aliquota del bene restituito) su cui calcolare l’Iva a debito;
•restituire al cliente il prezzo pagato, oppure nel caso di cambio merce, consegnare un «buono-acquisto» (contenente il numero identificativo della pratica), con sottoscrizione in entrambi i casi da parte del cliente stesso di una ricevuta (conservata nella pratica);
•conservare la singola pratica di reso fino alla scadenza dei termini previsti per gli accertamenti in materia di imposte dirette e Iva.

Nell’ipotesi di consegna di un «buono-acquisto», al momento dell’acquisto di un bene in sostituzione la società provvede a:
•ritirare il «buono-acquisto» alla cassa (come forma di pagamento del prezzo) per conservarlo agli atti;
•emettere un normale scontrino di vendita per documentare l’acquisto sostitutivo, nel quale registrare il prezzo pieno di vendita (senza alcuna riduzione del totale dovuto a titolo di «rimborso per restituzioni di vendita» e, quindi, senza alcuna riduzione dell’imponibile Iva), con conseguente integrale assoggettamento a Iva della nuova operazione, con aliquota sua propria.

Il ricorso all’emissione dello scontrino “negativo” all’atto dell’operazione di reso dell’acquisto originario è ammesso solo nell’ipotesi di rimborso integrale del prezzo di acquisto.