Dal 3 luglio scorso con la risoluzione 18/E/2023 è stato soppresso il codice tributo 8906 denominato «Sanzione pecuniaria sostituti d’imposta». Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle sanzioni dovute in caso di ravvedimento operoso (articolo 13 del Dlgs 472/1997), riferite ad alcune ritenute e trattenute indicate nel modello 770, sono stati di conseguenza istituiti i codici tributo “sostitutivi” e indicate le relative modalità di compilazione del modello F24.

I nuovi codici tributo sono:

  • 8947 Redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (sezione Erario);
  • 8948 Redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e locazioni brevi (sezione Erario);
  • 8949 Redditi di capitale (sezione Erario);
  • 8950 Ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (sezione Regioni);
  • 8951 Ravvedimento addizionale regionale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi diversi (sezione Regioni);
  • 8952 Ravvedimento addizionale comunale Irpef trattenuta dai sostituti d’imposta – redditi di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale (sezione Imu e altri tributi locali).

I codici tributo sopra elencati vanno esposti nelle sezioni del modello F24, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna «importi a debito versati».

I campi «Codice Regione» ovvero «Codice ente/codice Comune» devono essere impostati, rispettivamente, con il codice della Regione o con il codice catastale del Comune destinatario.

Una piccola novità è data dal fatto che i nuovi codici tributo richiedono l’indicazione, nella casella «Rateazione/regione/prov/mese rif», del mese di riferimento esposto nella forma MM.

Ipotizzando di effettuare un ravvedimento operoso in data 10 luglio 2023, per un ritardato versamento di una ritenuta d’acconto su lavoro dipendente del mese di maggio 2023, in scadenza al 16 giugno 2023, la Sezione Erario del modello F24 dovrà essere compilata come segue:

  • codice tributo 1001, mese 05, importo ritenuta da regolarizzare, più interessi calcolati al 5% per 24 giorni di ritardo;
  • codice tributo 8947, mese 05, pari all’1,5% (ossia 1/10 del 15%).

Infine la stessa risoluzione ha altresì soppresso i seguenti codici tributo:

  • 890E, Sanzioni per ravvedimento su ritenute erariali;
  • 114E, Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto;
  • 145E, Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del Dl 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • 146E, Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2 del Dl 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale;
  • 1618, Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del Dl 138/2011, trattenuto dal sostituto d’imposta a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno;
  • 1619, Contributo di solidarietà di cui all’articolo 2, comma 2, del Dl 138/2011, trattenuto a seguito di assistenza fiscale;
  • 1250, Acconto imposte sui trattamenti di fine rapporto.

Per quanto riguarda il tributo 1250, va segnalato che la risoluzione 42/E/2023 ne ha successivamente disposto la riattivazione a seguito dell’individuazione di alcune fattispecie residuali, per consentire il completamento del recupero in compensazione, tramite modello F24, dei crediti residui maturati in relazione al versamento delle somme previste dall’articolo 3, commi 211 e seguenti, della legge 662/1996.

Adeguamento delle funzionalità software

I software realizzati dalle aziende associate ad AssoSoftware, che gestiscono la delega unica, prevedono spesso specifiche funzionalità di gestione del ravvedimento operoso.

Tali software, in linea generale:

  • in riferimento al codice tributo principale dell’imposta, individuano in modo automatico il codice tributo da utilizzarsi per il versamento degli interessi e delle sanzioni;
  • calcolano gli interessi e le sanzioni in funzione del “ritardo” con cui viene fatto il versamento rispetto alla scadenza originaria, tenendo conto delle diverse tipologie di ravvedimento;
  • elaborano il modello F24 e ne producono il file telematico da trasmettere alle Entrate.

La soppressione del codice tributo 8906 ha comportato la necessità di adeguare le procedure in relazione al codice tributo da utilizzarsi per il versamento delle sanzioni. La modifica non è stata così semplice, visto che si è passati da un unico codice tributo, a un set di codici da utilizzarsi ciascuno in funzione della tipologia di ritenuta o trattenuta indicate nel modello 770.

Per alcuni software, gli aggiornamenti sono già stati effettuati e distribuiti. In altri casi, in relazione alle procedure che non disponevano di una classificazione analitica dei codici tributo, l’aggiornamento avverrà nei prossimi mesi, non appena terminata l’attività di mappatura di tutti i codici tributo ravvedibili.