a cura di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Le novità del Dlgs 192/2024 impattano sui gestionali: diventano fiscalmente irrilevanti i conti di ricavo e saltano gli automatismi sull’applicazione della ritenuta
Tra le novità introdotte dal Dlgs 192/2024, di riforma del regime impositivo delle imposte sui redditi, meritano di essere segnalate alcune disposizioni relative alla determinazione del reddito di lavoro autonomo, per effetto delle quali si renderà necessario procedere a specifici adeguamenti anche sotto il profilo dei software.
Con il Dlgs 192/2024 il legislatore ha infatti:
- riscritto per intero l’articolo 54 e seguenti del Tuir (articolo 5, comma 1, lettera b);
- disciplinato l’entrata in vigore progressiva delle nuove norme che interessano il lavoro autonomo (articolo 6).
Il nuovo quadro normativo
Proviamo a fare qualche considerazione sugli impatti a livello software del novellato articolo 54, comma 2, che stabilisce che non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di:
a) contributi previdenziali e assistenziali stabiliti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde;
b) rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente;
c) riaddebito ad altri soggetti delle spese sostenute per l’uso comune degli immobili utilizzati, anche promiscuamente, per l’esercizio dell’attività e per i servizi a essi connessi.
L’articolo 54-ter, comma 1, ha previsto l’indeducibilità delle spese di cui alle lettere b) e c), salvo alcune deroghe in caso di mancato rimborso delle stesse.
L’articolo 6 ha infine stabilito che per le somme di cui alla lettera b) deve essere mantenuto, fino al 31 dicembre 2024, il trattamento fiscale previsto dalle disposizioni previgenti, con la conseguenza che le citate somme rimangono assoggettate a ritenuta per l’intero periodo d’imposta 2024. Solo a partire dal periodo d’imposta 2025 tali somme non concorrono più a formare il reddito e viene meno anche ogni obbligo di applicazione della ritenuta.
L’impatto sui software
I principali impatti sull’utilizzo dei software gestionali introdotti dal citato articolo 54, comma 2, sono perciò i seguenti:
- a livello di piano dei conti, diventano fiscalmente irrilevanti, già dal periodo d’imposta 2024, i conti di ricavo relativi alle somme percepite di cui alle lettere a) e c), e i conti di costo relativi alle spese di cui alla lettera c);
- sempre a livello di piano dei conti, diventano fiscalmente irrilevanti, a partire dal periodo d’imposta 2025, i conti di ricavo e di costo relativi rispettivamente alle somme rimborsate e alle spese di cui alla lettera b).
Per quanto riguarda queste ultime – ossia per le spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente – va ulteriormente segnalato che bisogna tener conto anche delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 82, della legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) che prevedono che le stesse siano deducibili solo se il pagamento è avvenuto mediante sistemi che ne garantiscano la tracciabilità.
Quindi, qualora il pagamento di una spesa avvenga ad esempio in contanti (come nel caso di un taxi sprovvisto di Pos), stante il permanere il diritto al rimborso della spesa, quest’ultima non potrà più essere dedotta dal professionista.
Al momento la formulazione delle disposizioni contenute nel suddetto comma 82 non è del tutto coerente con le modifiche apportate all’articolo 54 del Tuir dal Dlgs 192/2024, che rendono fiscalmente irrilevante sia la somma rimborsata che il costo sostenuto. Tuttavia, è evidente che per tali spese dovrà essere adottato un diverso trattamento fiscale nel caso di pagamenti tracciati o non tracciati.
A livello di software, oltre alle citate modifiche del piano dei conti, dovranno essere aggiornati anche tutti gli automatismi che fino a ora, in fase di registrazione delle parcelle emesse, impostavano automaticamente la ritenuta per le somme percepite di cui all’articolo 54, comma 2.
I casi sotto la lente
Inoltre, dal 1° gennaio 2025, in fase di emissione delle parcelle, gli operatori dovranno tener conto del nuovo assetto normativo ed evitare di assoggettare a ritenuta le somme percepite divenute non più imponibili.
Va, infine, segnalato il novellato testo dell’articolo 54, comma 3, in riferimento alle spese relative all’esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente, che non costituiscono più compensi in natura per il professionista.
Anche in questo caso, in fase di emissione della fattura, dovrà essere utilizzato un conto di ricavo non più rilevante fiscalmente e non vi sarà l’applicazione della ritenuta.
Le software house associate ad AssoSoftware sono a disposizione dei propri clienti per fornire le istruzioni operative per il corretto utilizzo del proprio gestionale.