Il 14 marzo l’Agenzia delle Entrate ha ripubblicato sul proprio sito istituzionale il modello Iva TR e le relative istruzioni, apportandovi alcune modifiche al fine di reintrodurre – per effetto della mancata proroga per il 2023 di alcune delle agevolazioni in ambito Iva previste per il regime dell’agricoltura per gli anni 2021 e 2022 – i righi corrispondenti alle percentuali di compensazione in vigore prima del 2021 (si vedano i precedenti articoli «Iva, nel modello TR la compensazione al 7%» e «Credito Iva trimestrale, test sul modello TR aggiornato»).

In particolare, si tratta delle percentuali di compensazione per le cessioni di animali vivi delle specie bovina e per quelli della specie suina che, per il 2021 e il 2022, erano state entrambe elevate al 9,5% (articolo 1, comma 506, della legge 205/2017, come modificato dall’articolo 68, comma 1, del Dl 73/2021 e dall’articolo 1, comma 527, della legge 234/2021).

Di conseguenza dal 2023 ritornano a essere applicabili le percentuali fissate in via ordinaria:

  • nella misura del 7% (decreto 30 dicembre 1997) per le cessioni di animali vivi della specie bovina (v.d. 01.02);
  • nella misura del 7,3% (decreto 23 dicembre 2005) per quelli della specie suina (v.d. 01.02);
Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Il nuovo modello Iva TR è stato contrassegnato dal codice IVT23, che va a sostituire il codice IVT20 utilizzato da quello precedente. Questa nuova classificazione risulta importante in quanto:

  • il precedente modello con codice IVT20 potrà essere utilizzato fino al 2 maggio 2023;
  • il nuovo modello con codice IVT23 potrà essere utilizzato a partire dal 1° aprile 2023.

In pratica, durante il mese di aprile e fino al 2 maggio 2023 potranno essere trasmessi all’agenzia delle Entrate, in riferimento al primo trimestre 2023, entrambi i modelli che verranno “riconosciuti” dal rispettivo codice.

A partire dal 3 maggio 2023 – quindi a partire dal secondo trimestre 2023 – potrà essere utilizzato esclusivamente il nuovo modello con codice IVT23.

L’agenzia delle Entrate non ha tuttavia precisato espressamente se sarà possibile utilizzare il vecchio modello con codice IVT20 per le dichiarazioni integrative riferite al primo trimestre 2023 trasmesse dopo tale data. In passato era stato consentito l’utilizzo del modello originariamente presentato per le dichiarazioni integrative, per cui c’è da ritenere che sarà così anche questa volta.

Anche perché se così non fosse, risulterebbe perlomeno problematico poter rettificare – ad esempio – un modello Iva TR con codice IVT20 per modificare elementi che non incidono sulla destinazione e/o sull’ammontare del credito infrannuale (possibile entro il termine di scadenza della dichiarazione Iva annuale, ossia 30/04 di ogni anno) – in osservanza alle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione 82/E/2018 – dovendosi utilizzare il nuovo modello con codice IVT23 che non contiene tutte le aliquote del precedente.

Le software house associate ad AssoSoftware dovranno quindi aggiornare in modo rapido le proprie procedure per rendere disponibile la nuova modulistica ai propri clienti.

Le soluzioni

Le soluzioni adottate potranno, però, essere diverse:

  • alcune software house consentiranno ai propri clienti di utilizzare esclusivamente il nuovo modello (con codice IVT23), qualora riescano ad aggiornare i propri gestionali entro i primissimi giorni di aprile, stante che il credito è utilizzabile solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza di rimborso/compensazione e nella maggior parte dei casi i clienti vogliono trasmetterla entro i primi giorni dall’apertura del canale;
  • altre software house consentiranno ai propri clienti di utilizzare sia il vecchio modello (con codice IVT20) sia il nuovo (con codice IVT23). In questo caso i tempi di aggiornamento del nuovo modello potranno essere meno stringenti stante che, nella quasi totalità dei casi in cui non è necessario utilizzare le nuove aliquote, sarà possibile utilizzare sin da subito il vecchio modello, già disponibile. Segnaliamo, infine, che sul sito dell’agenzia delle Entrate, è possibile visionare il documento contenente l’intero elenco degli aggiornamenti effettuati.