di Fabio Giordano – Comitato Tecnico Assosoftware
Concluse le attività connesse ai nuovi adempimenti 2017 – ci riferiamo, naturalmente alla comunicazione liquidazioni periodiche Iva e all’invio dati fatture – le software house sono in questo momento impegnate a completare le procedure di elaborazione e di gestione della contabilità per cassa, prevista dalla legge di bilancio dello scorso anno (articolo 1, commi 17-23, della legge 232/2016).
Una norma sicuramente equa, ma che ha reso davvero molto complessa – dal punto di vista operativo – la gestione delle contabilità semplificate, al punto che – complice anche il nuovo trattamento delle rimanenze – ha portato non pochi contribuenti a scegliere di adottare la contabilità ordinaria, nonostante il consistente aumento dei costi amministrativi.
In questo nostro approfondimento desideriamo, tuttavia, soffermarci su alcuni aspetti che sono emersi più chiari proprio durante le fasi di completamento delle procedure software che, ancorché già disponibili già da molti mesi presso gli operatori, richiedono ancora alcune attività di completamento in relazione a taluni aspetti apparentemente marginali, ma che in realtà si stanno rivelando piuttosto significativi.
Le fatture degli autotrasportatori
Un primo aspetto di un certo rilievo riguarda il trattamento delle fatture degli autotrasportatori. La circolare 11/E/2017 , nel ricordare che agli autotrasportatori, che prestano unicamente servizi di trasporto, è concessa la possibilità di poter annotare, secondo l’articolo 74, comma 4, Dpr 633/1972, le fatture emesse entro il trimestre successivo, precisa ulteriormente che anche questi soggetti possono esercitare l’opzione trimestrale al nuovo articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, che consente loro di utilizzare i soli registri Iva e di non effettuare a fine anno le annotazioni dei mancati incassi e pagamenti. In questo caso il ricavo si intende incassato e il pagamento effettuato alla data di registrazione del documento contabile, con un risultato in qualche modo simile a come avveniva fino allo scorso anno applicando il criterio della competenza.
Ebbene, quello che la circolare non dice espressamente è che, mentre fino allo scorso anno il reddito rilevava per competenza con riferimento all’emissione della fattura essendo irrilevante la sua registrazione ai fini Iva entro il trimestre successivo, da quest’anno – anche in caso di opzione triennale – ai fini della determinazione del reddito occorre far riferimento al momento dell’annotazione sul registro Iva.
Per fare un esempio semplice, una fattura di autotrasporto emessa a novembre 2016, registrata ai fini Iva a febbraio 2017, rilevava per competenza nel 2016. Invece una fattura di autotrasporto emessa a novembre 2017, registrata ai fini Iva a febbraio 2018, in caso di opzione triennale, rileverà nel 2018. Almeno questa è quella che sembrerebbe essere l’interpretazione più coerente col dettato normativo.
I dubbi aperti sul cambio di regime
La circolare 11/E/2017, al paragrafo 4.1 rubricato «La disposizione per evitare salti duplicazioni di imposta», effettua un’approfondita disamina di tutti gli aspetti che rilevano nel passaggio dal criterio della competenza al regime di cassa.
Viene dapprima ricordato che la norma (articolo 1, comma 19) stabilisce che «i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d’impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi». Pertanto, ove un componente reddituale abbia già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di «provenienza», lo stesso non concorrerà alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di «destinazione».
Ebbene, tutto il ragionamento è improntato sul passaggio dal criterio di competenza al regime di cassa. Ma, ipotizzando – per fare un esempio semplice – il caso di una fattura emessa, registrata nel 2017 e non incassata, come ci si dovrà comportare qualora il contribuente decidesse di passare, nel 2018, dal regime di cassa della contabilità semplificata al regime di competenza della contabilità ordinaria? Oppure – pur rimanendo in contabilità semplificata – qualora decidesse, sempre per il 2018, di effettuare l’opzione triennale che gli consente di non annotare gli incassi e i pagamenti?
In quale momento questa fattura diventerà imponibile? Le risposte possibile sembrerebbero due: al 31 dicembre 2017, esercizio di uscita dal regime di cassa (un po’ come avviene per l’Iva per cassa), oppure nel 2018, al momento dell’effettivo incasso della fattura stessa, pur avvenendo questo in un esercizio in cui non si sta più applicando il regime di cassa.
Qualche indicazione sembrerebbe venire da un successivo passaggio del medesimo paragrafo 4.1 della circolare, laddove viene precisato che «allo stesso modo, i componenti reddituali che non abbiano concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di “provenienza” concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità/deducibilità previsti dal regime di destinazione». Quindi sembrerebbe corretto considerare imponibile questa fattura nel 2018 (chiaramente se incassata).
Qualche dubbio ulteriore lo si potrà avere qualora venisse incassata nel 2019. Circa questa ipotesi interpretativa, sicuramente plausibile ma di cui chiaramente non vi è alcuna certezza, sarebbe auspicabile un intervento dell’agenzia delle Entrate in quanto sarà quasi sicuramente necessario adeguare le procedure software per gestire specificamente questi specifici casi connessi al cambio di regime, non espressamente trattati dalla circolare.
Il problema dei ratei e risconti
Connessa al cambio di regime è anche la gestione dei ratei e risconti. In alcune situazioni in cui è stata registrata una fattura del 2016, di parziale competenza del 2017, alcuni operatori hanno utilizzato le funzionalità (che molte software house hanno lasciato attive) di gestione dei ratei e risconti per spostare parte del ricavo o del costo al 2017. E fin qui nulla di particolare se la fattura è stata incassata o pagata interamente. Se però la fattura non è stata incassata o pagata, oppure lo è stata solo parzialmente, si pone il problema di capire se per imputare la quota parte di competenza del 2017 si debba o meno attendere l’incasso o il pagamento.
Sul punto dovrebbe ritenersi possibile far riferimento nuovamente alle indicazioni della circolare, laddove la stessa più volte specifica che «al fine di individuare la corretta imputazione temporale di tali componenti reddituali è necessario far riferimento alle regole vigenti nel regime di provenienza». Quindi si ritiene, per le fatture registrate nel 2016, che i relativi ratei o risconti rilevino, ai fini dei ricavi e dei costi, per la quota parte del 2017, indipendentemente dal loro effettivo incasso o pagamento.
La gestione dei noleggi e le differenze con i leasing
Per quanto riguarda i noleggi, va premesso che la problematica è legata esclusivamente a quei software gestionali che in passato hanno assimilato noleggi e leasing, utilizzando per essi le medesime codifiche di registrazione, in quanto il trattamento Iva è nella generalità dei casi il medesimo, variando esclusivamente il trattamento contabile e fiscale nell’ambito del criterio di competenza (fino al 2016).
Dal 2017, invece, pur rimanendo invariato il trattamento Iva, occorre procedere a un ulteriore differenziazione a livello contabile e fiscale, essendosi mantenuti i leasing ancora nell’ambito del criterio di competenza (paragrafo 3.2.2 della circolare), mentre per i noleggi si è passati al regime di cassa.
Ebbene, la necessità di mantenere il criterio di competenza per i leasing e di adottare quello di cassa per i noleggi comporta la necessità di una differenziazione di codifiche di registrazione, finora non necessaria, per individuare le due fattispecie di operazioni. Le software house interessate, che ancora non hanno proceduto in tal senso, lo stanno facendo in questi giorni, in base alle richieste pervenute dai propri clienti.
La gestione delle rimanenze
La circolare, al paragrafo 4.2 rubricato «La gestione delle rimanenze», ricorda che l’articolo 1, comma 18, nel dettare le regole per il primo periodo di imposta di applicazione del nuovo regime delle imprese minori, prevede che le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio 2016, secondo il principio della competenza, siano portate interamente in deduzione del reddito del 2017. Tale disposizione trova applicazione, oltre che in sede di prima applicazione del regime, anche nel caso di passaggio dal regime di contabilità ordinaria a quella semplificata.
È da sottolineare che, nel caso di passaggio dal nuovo regime di contabilità semplificata al regime di contabilità ordinaria, in linea generale, le rimanenze di merci il cui costo è stato sostenuto e, quindi, dedotto nel corso dell’applicazione delle regole del regime di cassa non dovranno assumere rilevanza come esistenze iniziali al momento della fuoriuscita dal regime semplificato in deroga alle ordinarie regole di competenza previste dal Tuir. Diversamente, qualora con riferimento alle merci in rimanenza non sia stato effettuato il relativo pagamento, le stesse rileveranno come esistenze iniziali e si applicheranno le ordinarie regole di competenza previste dal testo unico.
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