quot fisco 7.05

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Lo scorso anno avevamo dato l’addio alle rimanenze finali per i soggetti in semplificata, quest’anno tocca invece alle esistenze iniziali, che non dovranno più essere indicate nel Rigo RG13, ancorché tale rigo trovi ancora collocazione nel modello Redditi 2019. I

 

Infatti, a partire dal periodo d’imposta 2018, per la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata non rilevano più le neppure le esistenze iniziali. Proviamo di seguito a riepilogare le novità che hanno portato, in questi ultimi due anni, al progressivo abbandono dell’uso del valore delle rimanenze ai fini della determinazione del reddito d’impresa minore, segnalandone alcuni particolari effetti anche a livello di Isa e nella determinazione del reddito minimo delle società di comodo.

Le rimanenze finali
Lo scorso anno, il quadro RG del modello Redditi PF 2018 e le relative istruzioni (fascicolo 3), erano state aggiornate per tener conto della peculiare modalità di determinazione del reddito d’impresa improntata al criterio di cassa.
A tal fine, erano stati eliminati i righi di determinazione del reddito relativi alle rimanenze finali (righi RG8 e RG9 del modello Redditi PF 2017) ed era stato inserito il rigo RG38 per il monitoraggio delle rimanenze finali. In particolare nel rigo RG38, andavano indicate:
•nella colonna 2, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (articolo 92 e 92-bis del Tuir);
•nella colonna 3, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 del Tuir);
•nella colonna 4, le rimanenze finali del periodo d’imposta oggetto della dichiarazione relative ai titoli alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85 del Tuir (articolo 94 del Tuir);
Nel caso in cui non vi fossero rimanenze finali, andava barrata la casella di colonna 1.
Ebbene, nulla cambia quest’anno nel Redditi PF 2019, che conferma la presenza del rigo RG38 e delle relative istruzioni, senza variazione alcuna.

Le esistenze iniziali nel modello Redditi
Le istruzioni del modello Redditi PF 2018 dello scorso anno, prevedevano però che nel rigo RG13 andassero indicate:
•nella colonna 1, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta, relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi di durata non ultrannuale (articolo 92 e 92-bis del Tuir);
•nella colonna 2, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta, relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (articolo 93 del Tuir);
•nella colonna 3, le esistenze iniziali al 1° gennaio del periodo d’imposta, relative ai titoli di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell’articolo 85 del Tuir (articolo 94 del Tuir);
•nella colonna 4, la somma degli importi indicati nelle colonne 1, 2 e 3 del rigo stesso.
Ciò in quanto le norme transitorie relative alle citate modalità di determinazione del reddito improntate al criterio di cassa prevedevano che il primo anno venisse meno la rilevanza delle rimanenze finali, mentre la rilevanza delle esistenze iniziali venisse meno solo a partire dal secondo anno (articolo 1, comma 18, della legge 232/2016).
Nel nuovo modello Redditi PF 2019 ci si poteva aspettare, quindi, la soppressione del rigo RG13. Ma così non è stato in quanto, sebbene la regola generale preveda che le esistenze iniziali non rilevino più dal periodo d’imposta 2018, in determinate situazioni occorre ancora indicarle, come si può ricavare dalle nuove istruzioni, che contengono la seguente precisazione: «Nel rigo RG13, i contribuenti che nel periodo d’imposta precedente applicavano il regime di contabilità ordinaria indicano … omissis».
Dunque occorre fare molta attenzione e non farsi “ingannare” dalla presenza del rigo RG13 sul modello Redditi PF 2019. Tale rigo va infatti compilato esclusivamente da quei soggetti che nel periodo d’imposta 2017 si trovavano in contabilità ordinaria e che nel periodo d’imposta 2018 sono passati alla contabilità semplificata.

Le esistenze iniziali per le società di comodo
Lo scorso anno – in relazione al periodo d’imposta 2017 – il venir meno della rilevanza delle rimanenze finali per la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata, non era stato ritenuto elemento significativo ai fini della verifica dell’operatività delle società di comodo.
D’altra parte, l’articolata normativa sulle società di comodo aveva origini precedenti ed era stata pensata e scritta – nella sua logica di funzionamento – in un momento storico in cui le rimanenze finali erano elemento essenziale nella determinazione del reddito.
Quindi, ancorché il dato relativo al valore delle rimanenze finali non concorresse più alla determinazione del reddito dei soggetti in semplificata, comprese le società di persone, era stato di fatto necessario prenderlo in considerazione nella verifica prevista per le società di comodo, al fine di non far risultare “di comodo” soggetti che non lo sarebbero stati semplicemente applicando le regole con le modalità in vigore fino allo scorso anno.
È da ritenere, quindi, che nulla di fatto cambi per effetto del venir meno – a partire dal periodo d’imposta 2018 – della rilevanza delle esistenze iniziali per la determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata, in quanto anche in questo caso dovrebbero continuare a ritenersi significative ai fini della verifica dell’operatività delle società di comodo.
Il tutto sembrerebbe confermato dalle istruzioni al prospetto denominato «Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo» del quadro RS (righi da RS11 a RS20) del modello Redditi SP, che anche quest’anno – analogamente a quanto già indicato lo scorso anno, senza modifica alcuna – in riferimento alla compilazione del rigo RS18, campo 3, prevedono che: «Nel rigo RS18, colonna 3, vanno indicati i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi, esclusi quelli straordinari, assunti in base alle risultanze medie del conto economico dell’esercizio e dei due precedenti. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell’articolo 66 del Tuir (contabilità semplificata), gli elementi patrimoniali e reddituali di cui sopra devono essere desunti dalle scritture contabili e, qualora sia tenuto, dal libro degli inventari».
Quindi, a livello di istruzioni ministeriali, gli incrementi di rimanenze – ossia le variazioni tra rimanenze finali e le esistenze iniziali – vengono anche quest’anno evidenziati, non solo per i soggetti in contabilità ordinaria, ma anche per i soggetti in contabilità semplificata, citati nel secondo capoverso.

Le esistenze iniziali ai fini Isa
Per quanto le modalità di compilazione, gli Isa sono molto simili agli studi di settore. In particolare va ricordato che gli elementi contabili necessari per l’applicazione degli Isa devono essere indicati nel quadro F. Per la determinazione del valore dei dati da indicare nel quadro F occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Ai fini dell’applicazione degli Isa, i contribuenti che applicano il regime di contabilità semplificata devono quindi indicare, nel quadro F, i dati richiesti sulla base di quanto previsto dall’articolo 66 del Tuir.
Inoltre i dati devono essere indicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni del quadro F degli Isa, senza tener conto di quanto previsto nelle istruzioni del modello Redditi, che sono invece finalizzate alla determinazione del risultato di esercizio.
Queste prevedono che tutti i contribuenti tenuti alla compilazione del modello Isa, indipendentemente dal regime fiscale adottato, devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali (F06, F09, F13) e alle rimanenze finali di magazzino (F07, F10, F14).
In particolare i contribuenti che – per il periodo d’imposta in corso – applicano il regime di contabilità semplificata e addirittura quelli che in periodi d’imposta precedenti a quello in corso, si sono avvalsi di regimi fiscali per i quali le rimanenze finali e le esistenze iniziali di merci non assumono rilevanza, ai fini della determinazione del reddito – per esempio il “regime forfettario agevolato” o quello dei “minimi” – devono indicare i dati relativi alle esistenze iniziali e alle rimanenze finali di magazzino in relazione alle merci effettivamente giacenti nel magazzino alla data di inizio e conclusione del periodo d’imposta. Tali importi devono essere indicati al netto dell’Iva.

I software gestionali
È vero che le esistenze iniziali vengono meno, così come lo scorso anno erano venute meno le rimanenze finali. Ma solo ai fini della determinazione del reddito imponibile per i soggetti in contabilità semplificata. Le rimanenze iniziali e finali continuano tuttavia a rimanere vive e vegete:
•ai fini Isa;
•ai fini della verifica dell’operatività delle società di comodo.
Dunque i software gestionali dovranno continuare a memorizzare tali informazioni e probabilmente – ancorché è da verificare se ciò sia ancora formalmente obbligatorio – dovranno continuare a riportarle nei registri Iva (o negli altri registri adottati ai fini reddituali).
I bilanci contabili ovvero i prospetti costi e ricavi dovranno invece essere depurati di tutte le rimanenze, non concorrendo più esse alla determinazione del reddito imponibile.
Di fatto gli interventi tecnici da apportare per le esistenze iniziali saranno i medesimi già messi in opera lo scorso anno per le rimanenze finali. Una strada già tracciata, comunque delicata e non semplice da mettere a punto.
Gli adeguamenti delle funzionalità saranno resi disponibili in concomitanza con gli aggiornamenti con i quali le software house distribuiranno procedure di elaborazione della modulistica Redditi 2019.