di Fabio Giordano

 

La legge di bilancio 2017 (precisamente l’articolo 1, commi 17-23, della legge 232/2016 ) ha modificato in modo sostanziale le due norme caposaldo che dettano le regole per la tenuta della contabilità semplificata, ossia:
■ l’articolo 66 del Dpr 917/1986 (Tuir);
■l’articolo 18 del Dpr 600/1973 (Accertamento).

L’effetto è che il reddito d’impresa dal 1° gennaio 2017 è sostanzialmente determinato con il criterio di cassa, ossia è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’articolo 85 e degli altri proventi di cui all’articolo 89 percepiti nel periodo d’imposta, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa, aumentata dei ricavi di cui all’articolo 57, dei proventi di cui all’articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell’articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all’articolo 88, e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all’articolo 101.

In alternativa, previa opzione triennale ai sensi dell’articolo 18, comma 5, del Dpr 600/1973, i contribuenti possano tenere i registri ai fini dell’imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative agli incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta.
In tal caso, per finalità di semplificazione si presume ex lege che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o pagamento.

Dal punto di vista operativo l’azienda deve fare una doppia scelta:
1) la prima è se adottare o meno il nuovo regime naturale per cassa, in base alle proprie caratteristiche ed esigenze specifiche;
2) la seconda, nel caso decida in tal senso, è quella di stabilire se registrare gli incassi e pagamenti durante l’anno, oppure i mancati incassi e pagamenti a fine anno.

Non è una scelta semplice, perché ciascuna delle due soluzioni presenta vantaggi e svantaggi, non sempre così evidenti:
■ registrare i soli mancati incassi e pagamenti a fine anno è forse meno oneroso, tuttavia così facendo non risulta possibile ottenere una situazione fiscale corretta durante l’anno, in quanto in loro assenza l’unico bilancio contabile elaborabile è quello per registrazione;
■ registrare gli incassi e pagamenti durante l’anno consente di diluire il lavoro e soprattutto consente di fare una corretta consulenza e ottenere una situazione fiscale corretta in qualsiasi momento, per contro richiede un’attenzione più costante.

Se poi si sceglie di adottare anche l’Iva per cassa, la registrazione degli incassi e pagamenti durante l’anno diventa un obbligo e non più solo una possibilità. Va detto che è probabilmente più prudente, anche per saggiare le difficoltà operative connesse con la gestione degli incassi e pagamenti, adottare almeno per il primo anno esclusivamente la contabilità per cassa, in quanto è comunque possibile correggere gli eventuali errori entro i termini di predisposizione della dichiarazione dei redditi, mentre in ambito Iva è tutto più delicato anche in relazione ai vincoli che pone l’invio telematico delle liquidazioni Iva che diventa obbligatorio a partire dal 2017.
La scelta potrebbe in qualche caso dipendere anche dagli adeguamenti che verranno effettuati sui software gestionali, seppure nella maggior parte dei casi le procedure permetteranno di adottare entrambe le soluzioni. Ma i software gestionali sono già pronti a gestire la nuova contabilità per cassa? In che modo sono stati già adeguati e come lo saranno nei prossimi mesi? Si potrà scegliere liberamente l’operatività più adatta alle proprie esigenze oppure si sarà in qualche modo condizionati dagli sviluppi e dalle scelte funzionali e commerciali delle software house?

Il prossimo martedì un approfondimento sugli aspetti dei software gestionali.

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