Nel caso in cui non vi sia più credito d’imposta residuo, ossia non ancora utilizzato, le istruzioni al modello dichiarativo non spiegano le modalità per indicare l’importo del riversamento
Le software house associate ad AssoSoftware sono al lavoro per adeguare le funzioni di estrazione dati dagli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili/leasing e di compilazione automatica dei righi presenti nel quadro RU dei modelli Redditi 2024, in relazione agli investimenti in beni strumentali nuovi e ai relativi crediti d’imposta.
Va premesso che quest’anno il modello è stato alleggerito di molte informazioni non più necessarie, per cui la sua compilazione dovrebbe risultare un po’ più agevole rispetto allo scorso anno. Di seguito le principali le novità.
I righi soppressi
La prima novità riguarda l’eliminazione dal quadro RU dei seguenti righi:
- RU141 che, in assenza della sua soppressione, avrebbe dovuto essere compilato per rettificare gli importi indicati nel rigo RU140 «Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta)» della dichiarazione dei Redditi dello scorso anno, per eventi intervenuti successivamente alla data di presentazione del modello ed entro il 31 dicembre 2023;
- RU152 che, lo scorso anno, era stato compilato dai contribuenti che avevano fruito nel periodo d’imposta 2020 dei crediti d’imposta in beni strumentali materiali e immateriali 4.0, e avevano dovuto indicare l’ammontare dei costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il rapporto in percentuale tra costi sostenuti dal 1° al 31 gennaio 2020 e il totale dei costi sostenuti nel periodo 2020 riferiti ai crediti d’imposta in questione.
I righi modificati
Nell’ordine risultano modificati, a livello di modello e/o di istruzioni, i seguenti righi del quadro RU:
- il rigo RU5 non ospita più, in colonna 1, il codice L3 relativo al credito d’imposta maturato nel periodo d’imposta in riferimento agli investimenti in beni materiali e immateriali diversi da quelli dell’allegato A e B. Analogamente non ospita più, in colonna 2, il codice L3 relativo alla medesima tipologia di credito d’imposta maturato oltre il periodo d’imposta;
- il rigo RU5 non ospita più, in colonna 2, il codice 2L relativo al credito d’imposta di cui al comma 1057-bis maturato oltre il periodo d’imposta in riferimento agli investimenti in beni materiali di cui all’allegato A, in quanto tale tipologia di investimento prosegue fino al 31 dicembre 2025;
- nel rigo RU130 relativo agli investimenti effettuati nel periodo d’imposta, sono state soppresse le colonne 1 e 2 in cui andavano indicati gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi da quelli di cui agli Allegati A e B, nonché la colonna 3 in cui andavano indicati gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile;
- nel rigo RU140 relativo agli investimenti effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta, sono state soppresse le colonne 1 e 2 in cui andavano indicati gli investimenti in beni materiali e immateriali diversi da quelli di cui agli Allegati A e B. Eliminata anche la colonna 3 in cui andavano indicati gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile. Soppressa anche la colonna 4.
Poiché il quadro RU ha una struttura predisposta per accogliere moltissime tipologie di crediti d’imposta, rimangono senza risposta alcuni dei quesiti che i clienti pongono alle software house in relazione alle modalità di compilazione da adottare in riferimento agli investimenti in beni strumentali e ad alcune specifiche situazioni.
Ad esempio, nel caso del recapture, ossia della cessione del bene nel periodo di sorveglianza, il modello e le relative istruzioni forniscono indicazioni specifiche su come ridurre il credito d’imposta non ancora utilizzato, compilando il rigo RU12 con la barratura della casella di cui al campo 1 e indicando il credito d’imposta residuo in colonna 2.
Invece, nel caso in cui non vi sia più credito d’imposta residuo, ossia non ancora utilizzato, non vi è nessuna indicazione nelle istruzioni sulle modalità da adottare per indicare sul quadro RU l’importo del “riversamento”.
È chiaro che, in assenza di indicazioni sulle istruzioni, risulta difficile per le software house fornire informazioni puntuali ai propri clienti. Probabilmente, stante che la tracciatura degli utilizzi per questi crediti d’imposta passa necessariamente dal modello F24, mediante gli appositi codici tributo, il quadro RU avrebbe potuto forse essere ulteriormente snellito eliminando il riporto del credito d’imposta da un anno all’altro.
In questo modo il quadro RU avrebbe “cristallizzato” il credito spettante per ciascun esercizio, lasciando al modello F24 l’onere di indicarne gli utilizzi ovvero il riversamento.