Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese di Paesi non cooperativi a fini fiscali sono ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale

In fase di predisposizione delle dichiarazioni fiscali, risulta senz’altro necessario porre attenzione alla compilazione dei quadri RF (e RG) dei modelli Redditi, con riferimento alle specifiche modalità da utilizzare per indicare i costi per acquisti effettuati da fornitori residenti in Paesi «non cooperativi»

Il rischio, fidandosi delle impostazioni standard del proprio gestionale e non seguendo le specifiche indicazioni della propria software house, è quello di non tener conto delle specifiche modalità di compilazione dei quadri RF (e RG), trattando tali acquisti come tutti gli altri.

Va, infatti, ricordato che la legge di Bilancio 2023 (in particolare l’articolo 1, comma 84, della legge 197/2022) ha reintrodotto specifici limiti di deducibilità in relazione alle spese connesse a operazioni poste in essere con imprese o professionisti residenti in Paesi black list, inserendo nell’articolo 110 del Tuir i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinques.

Tali disposizioni prevedono che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali, siano ammessi in deduzione nei limiti del loro valore normale.

La legge di Bilancio 2023 ha indentificato tali Paesi con quelli indicati nell’allegato I della lista UE, adottata con le conclusioni del Consiglio dell’Unione europea. Si tratta di una lista “mobile”, che di regola viene aggiornata due volte l’anno.

Il fatto di individuare i Paesi black list all’interno di una lista “mobile”, pone il problema di determinare la data a partire dalla quale un Paese debba essere considerato black list, e quindi la data a partire dalla quale i costi black list sono soggetti a limitazioni.

Secondo Assonime (circolare 19/2023) il monitoraggio per individuare le nuove controparti black list dovrebbe essere effettuato con riferimento al momento di effettuazione dell’operazione (data documento) rispetto all’effettiva presenza del paese del fornitore nella lista black list vigente con riferimento alla data di pubblicazione della stessa sul sito del Consiglio dell’Unione europea.

Le spese e gli altri componenti negativi vanno separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi, in aumento nel rigo RF31 con il codice 70, laddove va indicato l’intero importo della spesa e in diminuzione nel rigo RF55 con i codici 92/93, laddove va indicato l’importo effettivamente deducibile.

L’omessa indicazioni delle suddette informazioni nella dichiarazione dei Redditi non produce però effetti ai fini del riconoscimento della deduzione, ma comporta soltanto l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (articolo 8, comma 3-bis, del Dlgs 471/1997), sempre che le imprese siano in grado di fornire la prova che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta esecuzione.

In caso di superamento del valore normale, l’amministrazione finanziaria deve notificare al contribuente un avviso per permettergli di fornire, nel termine di 90 giorni, la prova che le operazioni attuate rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.

Ciò premesso, in linea generale i software gestionali nella loro configurazione standard non sempre sono in grado di compilare in modo automatico i suddetti campi del quadro RF, laddove nell’applicativo contabile non siano state memorizzate le informazioni circa il fatto che l’ammontare deducibile risulti nei limiti del valore normale ovvero che l’operazione posta in essere risponda a un effettivo interesse economico.

Tuttavia, i gestionali più evoluti realizzati dalle software house associate ad AssoSoftware dispongono di funzionalità specifiche che permettono di superare tali complessità.

Tra le varie soluzioni adottate, segnaliamo a titolo esemplificativo:

  • la possibilità di utilizzare, già nell’applicativo contabile, specifici marcatori o conti dedicati che permettono di classificare, già in fase di registrazione di ciascun documento in prima nota, la tipologia di costo “black list”, in funzione della sua possibilità di essere dedotto;
  • la possibilità di far transitare tutti i costi per acquisti effettuati da fornitori residenti in Paesi “non cooperativi” da funzionalità “intermedie”, che permettono all’operatore di classificarli a valle in fase di predisposizione della dichiarazione dei redditi, in funzione della loro possibilità di essere dedotti.

A questo punto diventa possibile effettuare il riporto automatico nel quadro RF (e RG).

Occorre quindi sempre confrontarsi con la propria software house, per verificare come utilizzare queste funzioni molto utili, di cui spesso non si ha piena conoscenza.