di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate (protocollo 23599/2019) dello scorso 30 gennaio 2019, sono stati approvati il modello di dichiarazione “Redditi 2019–SC” e le relative istruzioni, che le società ed enti commerciali residenti nel territorio dello Stato e i soggetti non residenti equiparati devono presentare nell’anno 2019 ai fini delle imposte sui redditi 2018.
Con successivo provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate (protocollo 37463/2019) del 14 febbraio 2019, sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel suddetto modello di dichiarazione «Redditi 2019-SC».
In attesa degli approfondimenti e dei chiarimenti che verranno forniti dai funzionari dell’agenzia delle Entrate in risposta ai quesiti posti dagli analisti delle software house, nel corso del prossimo Convegno AssoSoftware, che si terrà a Bologna nei giorni 5 e 6 marzo prossimo, dal titolo «Le novità normative fiscali/lavoro/gestionali 2019 e lo sviluppo software: istruzioni per l’uso», le case produttrici di software sono già al lavoro per adeguare le procedure di elaborazione dei modelli dichiarativi in tempo utile affinché le società di capitali possano determinare le imposte dovute, in vista dell’approvazione del bilancio.
In questa breve sintesi, che abbiamo realizzato prendendo a riferimento le istruzioni al modello «Redditi 2019–SC», riepiloghiamo le novità di interesse più generale riguardanti le imprese, in gran parte riconducibili all’introduzione dei nuovi Isa, alla proroga delle norme sulle rivalutazioni e alle recenti novità contenute nella legge di Bilancio 2019.
Le novità del Frontespizio
Due le novità relative alla compilazione del Frontespizio:
● nel riquadro «Tipo di dichiarazione» è stata inserita la casella «Isa», che sostituisce le precedenti due caselle «Studi di settore» e «Parametri», che deve essere barrata dai soggetti per cui si applica la nuova disciplina sugli indici sintetici di affidabilità fiscale, di cui all’articolo 9-bis, del D.L.50/2017.
● nel riquadro «Visto di conformità» è stata inserita la casella «Esonero dall’apposizione del visto di conformità», che deve essere barrata dai soggetti che applicando gli Isa, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettere a) e b), del Dl 50/2017.
In particolare, l’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, prevede nei confronti dei soggetti che applicano gli Isa e che conseguono un adeguato livello di affidabilità fiscale, una serie di benefici tra cui l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti Iva fino a 50 mila euro annui, l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti relativi a imposte dirette e Irap fino a 20 mila euro annui, e infine l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi Iva di importo non superiore a 50 mila euro annui.
Il quadro RF «Determinazione del reddito di impresa»
Diverse le novità relative alla compilazione del quadro RF:
● nel rigo RF1 è stata inserita la casella «Isa – cause di esclusione», che sostituisce le tre corrispondenti caselle relative agli Studi di settore e ai Parametri presenti nella modulistica dello scorso anno, e che deve essere compilata dai soggetti per i quali operano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale. Le istruzioni di compilazione sono riportate al paragrafo 3.1.2 «Cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale».
I soggetti nei confronti dei quali si applicano gli Isa, devono invece barrare l’apposita casella contenuta nella seconda facciata nel rigo «Tipo di dichiarazione», compilare e allegare gli appositi Modelli «Isa».
Tra le variazioni in aumento, le novità più significative sono le seguenti:
● Nel rigo RF12 «Ricavi non annotati» è stata inserita la colonna «Isa», che deve essere compilata dai contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni che consentono di indicare nella dichiarazione ulteriori componenti positivi ai fini degli Indici sintetici di affidabilità fiscale, rilevanti ai fini del miglioramento del proprio profilo di affidabilità, nonché per accedere al regime premiale di cui al comma 11, dell’articolo 9-bis, del D.L.50/2017.
● Nel rigo RF31 «Altre variazioni in aumento» è stato inserito il nuovo codice 63 per indicare le plusvalenze non tassate in periodi d’imposta precedenti che devono essere recuperate a tassazione ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Dm 30/7/2015 (Patent box).
Tra le variazioni in diminuzione, segnaliamo le seguenti novità:
● Nel rigo RF47 «Quota esclusa degli utili distribuiti (articolo 89)» è stata inserita la nuova colonna 2 per l’indicazione del 50% degli utili esclusi dalla formazione del reddito provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (articolo 1, comma 1009, della legge 105/2017).
● Nel rigo RF55 «Altre variazioni in diminuzione» sono stati introdotti nuovi codici per tenere conto della proroga dell’iper-ammortamento, prevista dai commi da 60 a 65, dell’articolo 1, della legge 145/2018 (cosiddetta legge di bilancio 2019), che prevede la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati entro il 31 dicembre 2019, ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
● Nel rigo RF55 «Altre variazioni in diminuzione» è stato altresì previsto il codice 71, per indicare i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi al crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10, nel Comune di Genova, avvenuto il 14/8/2018 (articolo 3, comma 2, del Dl 109/2018).
Il quadro RQ «Altre Imposte»
● Sono state inserite le nuove sezioni XXIII-A (righi da RQ86 a RQ88), XXIII-B (righi da RQ89 a RQ92) e XXIII-C (rigo RQ93), che devono essere compilate dai soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rivalutare i beni d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e per l’affrancamento ai fini fiscali dei maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017, nonché per i soggetti che abbiano proceduto alla rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, i quali possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante (articolo 1, commi da 940 a 948, della legge 145/2018).
● Nel rigo RQ80 «Ulteriori componenti positivi ai fini Iva – Indici sintetici di affidabilità fiscale» vanno indicati gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, per migliorare il proprio profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale previsto dalla disciplina Isa di cui all’articolo 9-bis, del Dl 50/2017. Tali ulteriori componenti positivi determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini Iva.
● La sezione XVII «Rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni» è stata aggiornata a seguito della proroga della rivalutazione dei valori delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2018 (commi 997 e 998 dell’articolo 1, della legge 205/2017) e alla data del 1° gennaio 2019 (commi 1053 e 1054, dell’articolo 1, della legge 145/2018).
Il quadro RN «Determinazione dell’Ires»
● Nel rigo RN6 è stata inserita la nuova colonna «Liberalità» per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (articolo 83, comma 2 del Dlgs 117/2017).
● Nel rigo RN10 «Detrazione d’imposta», in colonna 5 va ora indicata la detrazione pari alla quota dei rimborsi erogati, a decorrere dal 1° gennaio 2019, dalle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, ai conducenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro (articolo 1, commi da 291 a 293, della legge 145/2018).
Il quadro RM «Rivalutazione dei terreni»
● Nei righi RM11 e RM12, della sezione III «Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’articolo 2, decreto legge n. 282 del 2002 e successive modificazioni», è stata inserita la nuova colonna «Aliquota» per tenere conto della proroga della rivalutazione del valore dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2019, che prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva con l’applicazione di un’aliquota nella misura del 10% (articolo 1, commi 1053 e 1054, della legge 145/2018).
Il quadro RS «Prospetti vari»
● Il prospetto «Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice» è stato aggiornato per tenere conto della modifica all’articolo 101, comma 6, del Tuir secondo il quale le perdite attribuite per trasparenza dalle suddette società sono utilizzabili in diminuzione dei redditi attribuiti per trasparenza, senza alcun limite temporale, dalla medesima società che ha generato le perdite (articolo 1, comma 23, lettera c) della legge 145/2018).
● Il prospetto «Spese di riqualificazione energetica» è stato aggiornato per tenere conto della proroga al 31 dicembre 2019 delle agevolazioni riguardanti le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica (articolo 1, comma 67, della legge 145/2018).
● Nel prospetto «Investimenti in start-up innovative», l’aliquota dell’agevolazione prevista a favore di chi investe nel capitale sociale di una start up innovativa risulta incrementata, per l’anno 2019, dal 30% al 40%. Nei casi di acquisizione dell’intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti Ires, l’aliquota è aumentata, per l’anno 2019, dal 30% al 50%, a condizione che l’intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni (articolo 1, comma 218, della legge 145/2018).
● Nel rigo RS253 è stato inserito il nuovo prospetto «Credito d’imposta per le erogazioni liberali per la manutenzione e il restauro di impianti sportivi pubblici (Sport bonus)» che permette l’indicazione del credito d’imposta nella misura del 65% per le erogazioni liberali in denaro per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 145/2018).
● Nei righi RS290 e RS291 è stato inserito il nuovo prospetto «Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non commerciali» per l’indicazione delle liberalità in denaro o in natura erogate a favore delle Onlus, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale deducibili dal reddito complessivo netto nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato (articolo 83, comma 2, del Dlgs 117/2017).
● Inserito il nuovo prospetto denominato «Aiuti di Stato», che deve essere compilato dai soggetti che indicano nella dichiarazione aiuti di Stato e/o aiuti «de minimis», fruibili in forma automatica, per l’esposizione dei dati necessari ai fini della registrazione degli stessi da parte dell’Agenzia delle entrate nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52 della legge 234/2012.
Il quadro RX «Risultato della dichiarazione»
● Inseriti i righi RX31 e RX32, riguardanti l’indicazione dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni e di quella relativa all’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (articolo 1, commi da 940 a 948, della legge 145/2018).
● Il rigo RX21 deve essere utilizzato anche per l’indicazione dell’imposta addizionale di cui alla nuova sezione XI-A del quadro RQ per gli enti creditizi e finanziari.