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di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

È pressocché inevitabile non ritornare, ogni anno, sull’argomento dei versamenti dei modelli Redditi. Anche quest’anno, infatti, per effetto delle disposizioni contenute decreto crescita, sono stati prorogati al 30 settembre 2019 i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, che scadono dal 30 giugno 2019 al 30 settembre 2019, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa.

 

L’ambito soggettivo della proroga è sicuramente chiaro, quello che invece non risulta così chiaro è individuare con certezza le regole che devono essere osservate da coloro che rientrano in tale proroga e altresì vi aderiscono, rispetto a quelle che devono essere osservate da coloro che hanno preferito mantenere le tempistiche originarie e che hanno iniziato la rateizzazione a partire dal mese di giugno o di luglio.

Quali sono le regole che occorre rispettare? Nella finestra tra la scadenza originaria e il 30 settembre 2019, sono dovuti o meno gli interessi da rateazione da parte di coloro che hanno scelto di non usufruire della proroga? In quante rate si potrà versare? Si potrà usufruire del versamento con maggiorazione dello 0,40% nei 30 giorni successivi al 30 settembre 2019?

Tentiamo di seguito di fare un po’ di ordine, sempre tenendo conto del fatto che qualsiasi ragionamento – ancorché basato sull’esperienza del passato e sulle prese di posizione che l’agenzia delle Entrate ha adottato in precedenza, in tutti i casi di proroga – potrebbe essere clamorosamente smentito da un Dpcm o da una circolare interpretativa con i quali potrebbero essere definite regole diverse.

Chiaramente, in un contesto di rilevante incertezza, la predisposizione delle deleghe F24 da parte delle procedure informatiche realizzate dalle software house associate ad AssoSoftware, non potrà che essere effettuato se non assumendo per certe alcune interpretazioni che al momento risultano tra le più condivise tra gli esperti di normativa e gli operatori del settore.

Decreto crescita e risoluzione 64/E/2019
L’agenzia delle Entrate con notevole tempestività ha fornito, con la risoluzione 64/E/2019 le prime importanti indicazioni sull’applicazione delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4, dell’articolo 12-quinquies del Dl 34/2019, convertito in legge n. 58 del 28 giugno 2019 (decreto crescita), precisando che la proroga al 30 settembre 2019, si riferisce a tutti i contribuenti che, contestualmente:
• esercitano tali attività in forma di impresa o di lavoro autonomo, indipendentemente dal fatto che gli stessi applichino o meno gli Isa;
• dichiarano ricavi o compensi di ammontare rientrante nel limite stabilito per ciascun Isa.

Qualora ricorrano entrambe tali condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018, si trovino in una qualsiasi delle seguenti situazioni:
• applicano il regime forfettario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014 (i forfettari);
• applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità all’articolo 27, commi 1 e 2, del Dl 98/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 (i minimi);
• determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari;
• dichiarano altre cause di esclusione dagli Isa.

Rateazione delle imposte e maggiorazione dello 0,4%
La proroga al 30 settembre 2019 comporta inevitabilmente una riduzione delle rate a disposizione dei contribuenti. Il numero massimo di rate, per chi usufruirà della proroga, passerà da 6 a 3, ovvero la prima il 30 settembre 2019, la seconda il 16 ottobre 2019 e la terza il 18 novembre 2019.

Non dovrebbe, invece, essere possibile posticipare ulteriormente la prima rata di 30 giorni, dal 30 settembre 2019 al 30 ottobre 2019, neppure pagando la maggiorazione dello 0,4 per cento. Sul punto si attendono comunque ulteriori chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate.

Versamento dell’Iva contestualmente alle imposte sui redditi
Riguardo al versamento dell’Iva, effettuato in concomitanza con il versamento delle imposte scaturenti dalla dichiarazione, la maggiorazione del 0,4% per mese o frazione non andrebbe calcolata, considerato il concetto generale che la proroga è “gratuita” e non si possono addebitare maggiorazioni o interessi per chi ne usufruisce. Anche su questo punto si attende una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate.

Rateazione delle imposte e calcolo degli interessi
Alcune utili indicazioni circa le prese di posizione assunte dall’agenzia delle Entrate entrate, in concomitanza con i precedenti eventi di proroga, possono essere rilevati dalla lettura della risoluzione 69/E/2012.

In tale occasione, con Dpcm del 6 giugno 2012, era stato disposto il differimento dei termini di versamento, dal 18 giugno 2012 al 9 luglio 2012, delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’Irap e dell’Iva della dichiarazione unificata annuale.

Per effetto della proroga, il contribuente poteva scegliere di effettuare tali versamenti:
• entro il 9 luglio 2012, senza alcuna maggiorazione;
• entro il 20 agosto 2012, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

Tale disposizione riguardava, fra gli altri, i soggetti che esercitavano attività economiche per le quali erano stati elaborati gli studi di settore e che dichiaravano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Mef, nonché i soggetti che partecipavano alle predette società, associazioni e imprese.

Nell’occasione l’agenzia delle Entrate precisò puntualmente che il piano di rateazione riportato nelle istruzioni al modello Unico 2012 «deve ancora essere seguito dai contribuenti che non rientrano nella proroga prevista dal Dpcm e può, altresì, essere seguito dai contribuenti che, pur rientrandovi, non intendano avvalersene».

Dal tenore letterale del testo della risoluzione potrebbe quindi sembrare che i contribuenti che scelgono di non usufruire della proroga siano quindi tenuti al pagamento degli interessi dalla scadenza presa a riferimento.

Sul punto occorrerà attendere chiarimenti ulteriori da parte delle Entrate. Tuttavia si potrebbe fornire una lettura leggermente diversa e più coerente delle indicazioni a suo tempo fornite dall’Agenzia. Ossia, che:
• la possibilità di basarsi sul piano di rateazione originario (comprensivo anche di interessi) sia comunque percorribile, per semplicità operativa. In tal caso il comportamento concludente della rinuncia alla proroga, potrebbe risultare desumibile dall’esposizione degli interessi nel modello F24;
• sia possibile, altresì, iniziare a effettuare i versamenti a partire dal 30 settembre 2019, calcolando gli interessi a partire dalla seconda rata del 16 ottobre 2019.

È da ritenersi invece poco probabile che venga ufficialmente concesso dall’agenzia delle Entrate di effettuare i versamenti a partire dal 30 settembre 2019, se sono stati già effettuati precedenti versamenti utilizzando le originarie scadenze. Ciò in virtù del fatto che i controlli automatizzati di Sogei possono funzionare solo con regole certe. Il passaggio da un piano di rateazione all’altro, comporterebbe, infatti, un elevatissimo rischio di incappare in un controllo automatizzato, forse sgravabile allo sportello o con Civis, tuttavia non desiderato né desiderabile da nessuna delle due parti.

Proroga anche per il diritto camerale 2019
Il diritto camerale, dovuto dalle imprese iscritto al Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio, segue la scadenza delle imposte sui redditi. Di conseguenza la scadenza del diritto camerale slitta anch’essa al prossimo 30 settembre 2019.

Contribuenti iscritti alle Casse professionali
I contribuenti iscritti agli Ordini professionali, sono di regola legati a Casse professionali che seguono proprie regole e obbligano gli iscritti a compilare specifiche dichiarazioni reddituali rilevanti ai fini previdenziali e assistenziali, nonché a pagare i contributi, entro scadenze prefissate non legate ai termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi. Tra queste, ad esempio, quella dei Ragionieri, ossia la Cnpr (Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali), che fissa come termine di invio della «Dichiarazione redditi A19» il 31 luglio 2019. Analoghe regole vengono seguite anche dalle Casse degli avvocati e dei medici, che dovranno anch’esse porre in essere dei correttivi, se vorranno agevolare i propri iscritti.

Altri professionisti fruiscono, invece, automaticamente del differimento, come i geometri che da tempo sono obbligati a liquidare la propria posizione previdenziale nel quadro RR della dichiarazione dei redditi.

È evidente che, in assenza di eventuali quanto auspicabili pronunciamenti delle rispettive Casse, i professionisti dovranno anticipare la predisposizione delle proprie dichiarazioni dei redditi e completare gli Isa in fretta e bene e poi comunicare alle stesse il proprio reddito professionale, nonché ottemperare anche ai pagamenti, ove previsti entro fine luglio.

L’attenzione al calendario
Come AssoSoftware siamo da sempre – in linea generale – contrari alle richieste di proroghe, purché tutto il materiale tecnico e normativo sia reso disponibile con il necessario anticipo.
Purtroppo in questo caso la situazione è ben diversa. Le software house hanno svolto, nei tempi assegnati, tutte le attività che potevano svolgere con le informazioni in loro possesso. In particolar modo in relazione alla realizzazione dei data-entry, alla stampa di tutta la nuova modulistica Isa e alla predisposizione delle deleghe di richiesta dei dati precompilati Isa.

Per quanto riguarda lo scarico e l’acquisizione dei dati precompilati in formato Xml, nonché di elaborazione del calcolo, invece, non è stato possibile far molto, in assenza – tra le altre cose – di archivi di esempio di dati precompilati e del motore di calcolo in grado di generare l’esito.

Con le ulteriori complicazioni legate alla gestione delle multiattività, sulle quali poco o nulla si è saputo fino alla fine, circa le modalità di estrazione dei dati precompilati e di acquisizione degli esiti.

Dunque, per questa volta, ben venga una proroga seria, in cui si è tenuto in gran parte conto delle esigenze di tutti. Per il futuro un occhio al calendario potrà essere utile per non mettere in difficoltà nessuno degli stakeholders.