Passi avanti importanti – seppur non ancora decisivi per la totale integrazione con i software gestionali – in ambito documenti precompilati Iva, in relazione all’elaborazione da parte delle Entrate delle bozze dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.
La più importante novità, contenuta nel provvedimento 9652/2023 dell’Agenzia, è quella che a partire dall’anno 2023 risulterà possibile, per i soggetti passivi Iva destinatari dei documenti precompilati e per i loro intermediari, consultare le bozze dei documenti Iva elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la «convalida» o l’«integrazione» dei registri.
Infatti, come precisato nelle motivazioni del provvedimento: «Al fine di consentire ai soggetti Iva e ai loro intermediari di consultare le bozze dei documenti Iva elaborati, importarle nei propri sistemi e confrontarle con i dati presenti nei propri sistemi gestionali, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione dei registri dell’intero anno d’imposta … omissis … a partire dal 2023, le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e il servizio per il pagamento delle relative somme dovute, saranno messe a disposizione di tutti i soggetti inclusi nella platea dei destinatari delle bozze dei documenti Iva, anche nel caso in cui gli stessi non abbiano effettuato la convalida o l’integrazione di tutti i registri Iva relativi al trimestre di riferimento».
Si tratta di un passo avanti molto importante – fortemente richiesto dalle società di software house associate ad AssoSoftware – grazie al quale, una volta adeguati i software gestionali, si potrà procedere a una verifica automatica incrociata tra i dati in possesso delle Entrate e quelli presenti sui sistemi gestionali, finalizzata a ridurre quasi a zero ogni rischio di errore ed evitando così l’invio di potenziali avvisi bonari da parte dell’Agenzia.
Le disposizioni contenute nel provvedimento costituiscono in ogni caso il primo vero step evolutivo da quando – poco più di un anno e mezzo fa – hanno preso avvio, nell’ambito del programma di assistenza fiscale online ai contribuenti, le attività dell’Agenzia di predisposizione dei documenti Iva precompilati.
Le ulteriori novità
Va infine segnalato che il provvedimento, a partire dall’ultimo trimestre 2022 e dalla dichiarazione Iva annuale relativa al periodo d’imposta 2022, estende la platea dei soggetti Iva destinatari dei documenti precompilati nel periodo sperimentale anche:
a) i soggetti che effettuano la liquidazione trimestrale dell’Iva ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del decreto Iva (distributori di carburante, autotrasportatori, eccetera);
b) i soggetti per i quali nell’anno di riferimento è stato dichiarato il fallimento o la liquidazione coatta amministrativa;
c) i soggetti che applicano specifici metodi di determinazione dell’Iva ammessa in detrazione, come i produttori agricoli o coloro che svolgono le attività agricole connesse, di cui agli articoli 34 e 34-bis del decreto Iva, le aziende di agriturismo o le associazioni operanti in agricoltura o le aziende di enoturismo o le aziende oleoturistiche.
Rimangono ancora esclusi dalla predisposizione dei documenti precompilati Iva i soggetti che liquidano l’Iva con cadenza mensile, nonché quelli indicati al paragrafo 3.3 del provvedimento 183994/2021 delle Entrate, tra cui i commercianti al minuto che applicano la ventilazione dei corrispettivi.