di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Con la pubblicazione del provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 293384 del 28 ottobre scorso, si è concluso l’iter legislativo con il quale si è giunti – con effetto a partire dal prossimo 1° gennaio 2022 – alla soppressione dell’obbligo di trasmissione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere (cosiddetto esterometro) e alla contestuale introduzione dell’obbligo di trasmissione mensile dei dati stessi, mediante il tracciato della fatturazione elettronica.
La vecchia procedura
Il provvedimento ha, infatti, modificato il precedente rovvedimento 89757 del 30 aprile 2018, con cui erano state definite, al punto 9, le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica alle Entrate dei dati delle operazioni transfrontaliere. Tali regole tecniche stabilivano due modalità alternative, entrambe ancora utilizzabili fino al 31 dicembre 2021:
O la prima prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di un file Xml (in realtà i file sono due, uno per le operazioni attive e uno per le operazioni passive) contenente i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri, nel trimestre di riferimento;
O la seconda prevedeva, esclusivamente per le operazioni attive, la predisposizione e l’invio per ogni operazione di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere allo Sdi, impostando il campo del tracciato “Codice Destinatario” con il valore convenzionale (XXXXXXX).
La nuova procedura
Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 3-bis, del Dlgs 127/2015, dall’articolo 1, comma 1103 della legge 178/2020, con riferimento alle operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi esclusivamente utilizzando il Sistema di interscambio e il formato del file fattura elettronica.
Il provvedimento del 28 ottobre 2021, nel recepire il nuovo dettato normativo, rispetto al precedente stabilisce termini differenziati per le operazioni attive e passive:
O per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
O per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione.
Di fatto le disposizioni contenute nel nuovo provvedimento confermano e rafforzano le indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella «Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro», le quali già suggerivano che «Qualora il cessionario/committente volesse avvalersi delle bozze dei registri Iva precompilati elaborati dall’agenzia delle Entrate, è consigliabile trasmettere il tipo documento TD17 (ovvero TD18/TD19) allo Sdi entro la fine del mese da indicare nel campo “Data”».
È probabile che nelle prossime settimane l’Agenzia aggiornerà il contenuto della Guida sopra richiamata fornendo indicazioni più precise, stante che le disposizioni contenute nel nuovo provvedimento hanno valenza generale e non sono più legate alla predisposizione dei registri Iva precompilati.
Ricordiamo – in relazione alle operazioni passive – che il meccanismo dell’integrazione elettronica delle fatture transfrontaliere prevede la predisposizione e trasmissione da parte del soggetto acquirente (cessionario o committente) dei seguenti tipi di documento in formato Xml:
O TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
O TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
OTD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex articolo 17, comma 2, Dpr 633/1972.
Per gestire in modo automatico la generazione e l’invio dei documenti TD17/TD19 le software house stanno predisponendo – in alcuni casi le hanno già rilasciate – apposite funzionalità in grado di generare e inviare, in modo totalmente automatizzato, a partire dalla fattura di acquisto ricevuta dal cedente – registrata manualmente se cartacea, ovvero automaticamente se elettronica (ad esempio se ricevuta da San Marino) – i tipi-documento TD17, TD18 e TD19.
L’operatività è analoga a quanto può avvenire già ora (facoltativamente) per il tipo-documento TD16 Integrazione fattura da reverse charge interno, che viene generato a partire dalla fattura elettronica di acquisto ricevuta dall’operatore nazionale.Rimangono al momento alcuni dubbi aperti su alcune fattispecie (ad esempio le operazioni OSS/IOSS) sui quali AssoSoftware ha aperto un confronto con l’agenza delle Entrate.