Fisco 26.07.22m

Con la circolare 26/E del 13 luglio 2022 è stata data finalmente risposta ufficiale dall’agenzia delle Entrate a uno dei quesiti più ricorrenti che i clienti delle software house hanno posto alle stesse, in questi ultimi mesi, in relazione ai contenuti e alle modalità di redazione dei documenti di integrazione o di autofattura di tipo TD16/17/18/19.

La circolare 26/E

L’Agenzia, nel suo documento interpretativo, ha di fatto confermato le indicazioni fornite ad AssoSoftware già dallo scorso anno e utilizzate per la predisposizione dei programmi, integrandole con alcune esemplificazioni. In particolare l’agenzia delle Entrate ha dapprima precisato che, per le operazioni transfrontaliere attive e passive, il contenuto del file Xml da trasmettere al Sistema di interscambio (Sdi) deve essere coerente, per ciò che riguarda i campi obbligatori, con quello delle fatture. Ciò significa, semplicemente, che vanno rispettate le coerenze tra gli elementi (tag) previsti dallo schema Xml, per evitare di creare un documento Xml non validabile e che quindi non potrebbe essere trasmesso tramite lo Sdi. Il tutto nel rispetto dei contenuti del documento cartaceo originale.

Proprio per questo, ha ulteriormente precisato l’Agenzia, non è richiesta una perfetta coincidenza delle informazioni, potendo i dati essere riportati in maniera più sintetica, qualora vi sia omogeneità tra i beni/servizi venduti o acquistati. Ed è questo il passaggio forse un po’ più delicato e potenzialmente più controverso contenuto nella circolare, laddove potrebbe essere sottinteso una sorta di obbligo di differenziare, nel corpo della fattura, i righi relativi ai beni ovvero ai servizi. Tale distinzione è però di fatto solo esemplificativa, stante che nello schema Xsd della fattura elettronica non vi è alcun cenno circa la necessità di suddividere i righi tra beni e servizi. Peraltro tale distinzione ai fini Iva non avrebbe nessuna rilevanza e risulterebbe di scarsa utilità, per l’Agenzia, persino nella predisposizione della dichiarazione Iva precompilata. Ciò anche in quanto l’agenzia delle Entrate, ai sensi del punto 1.2 del provvedimento 30 aprile 2018 (più volte modificato dai successivi provvedimenti del 21 dicembre 2018, del 29 aprile 2019, del 30 maggio 2019, del 30 ottobre 2019, del 17 dicembre 2019, del 28 febbraio 2020, del 20 aprile 2020, del 4 maggio 2020, del 23 settembre 2020, del 28 febbraio 2021 e del 30 giugno 2021) ha a disposizione per le sue elaborazioni soltanto i cosiddetti «dati fattura».

I dati fattura

Ai fini del provvedimento del 30 aprile 2018 per «dati fattura» si intendono i dati fiscalmente rilevanti di cui all’articolo 21 del Dpr 633 del 1972, a esclusione dei dati di cui al comma 2 lettera g). L’esclusione dai dati che possono essere utilizzati dall’Agenzia prevista per la lettera «g) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione», ossia proprio quelli del corpo della fattura, ci tranquillizza circa la totale inutilità di effettuare una distinzione all’interno del corpo tra beni e servizi.

La predisposizione automatica offerta dalle software house

I chiarimenti della circolare devono essere quindi intesi quali “buone pratiche”, ossia indicazioni non perentorie fornite per permettere a un qualsiasi operatore di capire come approcciarsi con la massima semplicità al nuovo adempimento.
Pur con formule descrittive diverse, la generalità delle software house associate ad AssoSoftware di regola predispone automaticamente il corpo fattura dei documenti di integrazione o di autofatturazione TD16/17/18/19 a partire dal riepilogo Iva del documento originario ovvero a partire dalla registrazione effettuata dall’operatore in contabilità Iva.
Nel primo caso il corpo fattura sarà caratterizzato da un’aggregazione per aliquota Iva o per Natura.
Nel secondo caso seguirà fedelmente la registrazione effettuata in contabilità Iva, con un’eventuale ulteriore aggregazione per aliquota Iva o per Natura.
Tale modalità operativa, da tempo suggerita da AssoSoftware ai propri associati sulla base delle indicazioni ricevute dall’agenzia delle Entrate, è stata di fatto confermata ufficialmente anche dal recente citato documento interpretativo della stessa Agenzia.