di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
La scorsa settimana abbiamo iniziato a esaminare le nuove disposizioni della legge di Bilancio 2020 (legge 160/2019), contenuta nell’articolo 1, commi 184-197, con le quali il legislatore ha sostituito integralmente la disciplina del super/iperammortamento, in favore di un nuovo credito d’imposta, spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi.
In questa seconda parte del nostro approfondimento, proviamo a fornire qualche breve indicazione sulla fruibilità del credito d’imposta, sull’obbligo di comunicazione al ministero dello Sviluppo economico (comma 191), sulle modalità di emissione delle fatture relative ai beni agevolabili, sull’obbligo di perizia tecnica e di conservazione dei documenti (comma 195) e sulla Cessione dei beni agevolati (comma 193).
Infine vedremo come tutte queste novità impatteranno sui software gestionali.
Fruibilità del credito d’imposta (comma 191)
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in delega F24, in quote annuali di pari importo – 5 per i beni materiali (commi 188 e 189) e 3 per i beni immateriali (comma 190) – a seconda della tipologia di bene agevolabile), a decorrere:
•dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti di cui al comma 188;
•a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni, per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190.
A tale credito d’imposta non si applicano i limiti generali (700.000 euro) e i limiti speciali (250.000 euro) di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
Comunicazione al ministero dello Sviluppo economico (comma 191)
Le imprese che si avvalgono del credito d’imposta, dovranno effettuare una specifica comunicazione al ministero dello Sviluppo economico tramite un apposito modello.
Ciò al fine di consentire al ministero dello Sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte, anche in funzione del perseguimento degli obiettivi generali. Il contenuto del modello, le modalità e i termini di invio della comunicazione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile, saranno definiti con un apposito decreto direttoriale del ministero dello Sviluppo economico. Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o trasferimento.
Emissione della fattura, perizia tecnica e conservazione dei documenti (comma 195)
I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle citate disposizioni della Legge di Bilancio.
In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190, le imprese sono inoltre tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla Legge 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300 mila euro, l’onere documentale può essere attuato attraverso una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Dpr 445/2000).
Cessione dei beni agevolati (comma 193)
Qualora, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, i beni agevolati vengano ceduti a terzi o siano destinati a strutture produttive ubicate all’estero, il credito d’imposta dovrà essere corrispondentemente ridotto, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo.
Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione, dovrà essere riversato con F24 entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifichino le ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Gli impatti sui software gestionali
Va da sé che il calcolo del credito d’imposta dovrà essere effettuato bene per bene (materiale o immateriale), sulla base dei dati memorizzati ai fini del calcolo degli ammortamenti, ancorché i diversi limiti debbano essere poi applicati sull’insieme dei beni agevolabili.
Sul calcolo dei limiti, che deve tener conto delle acquisizioni in corso d’anno e delle dismissioni, l’agenzia delle Entrate non si è mai pronunciata neppure per l’Iperammortamento, per cui non esistono regole univoche e gli algoritmi di calcolo implementati sui software potrebbero differire tra di loro anche in modo sostanziale.
Non è detto, tuttavia, che il modulo di determinazione del credito d’imposta venga inserito all’interno dell’applicativo che gestisce i beni ammortizzabili. Alcune software house opteranno per tale soluzione, altre invece potrebbero optare per funzionalità distinte, interoperanti con l’applicativo della delega unica F24.
Si dovrà altresì tener conto che i crediti d’imposta dovranno probabilmente essere esposti nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Le software house dovranno poi valutare se e in che modalità implementare la comunicazione al ministero dello Sviluppo economico, di cui al comma 191, circa la quale non è del tutto chiaro se debba ricomprendere o meno i beni di cui al comma 188 o solo quelli di cui ai commi 189 o 190.
La complessità di gestione sarà quindi rilevante e le implementazioni da effettuare risulteranno comunque impegnative.
I tempi di rilascio quindi, quasi sicuramente non saranno immediati, stante la necessità di effettuare i necessari approfondimenti normativi e tecnici, con l’auspicio di poter disporre in tempi brevi di una circolare esplicativa.
Il tutto senza dimenticare che l’implementazione delle nuove funzionalità dovrà tener altresì conto, perlomeno a livello di delega F24, del «Credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative per la competitività delle imprese», introdotto dai commi 198-209 della legge di Bilancio.
AssoSoftware, come di consueto, supporterà le software house associate nella comprensione di tutte le problematiche, richiedendo in tutti i casi in cui sarà necessario il supporto dei funzionari dell’agenzia delle Entrate e del Mise.