di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Nuovo decreto, altra istanza e conseguente necessità di adeguamento dei software gestionali.

 

Il nuovo decreto Sostegni-bis atteso in Consiglio dei ministri, stando alle ultime bozze disponibili, prevede, infatti, la possibilità di fruire di un nuovo contributo a fondo perduto, per i soggetti titolari di partita Iva residenti in Italia, che spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 sia inferiore di almeno il 30% rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020. Tale contributo è alternativo al beneficio che verrà comunque riconosciuto, in modo automatico, a coloro che avevano già presentato l’istanza prevista dall’articolo 1 del Dl 41/2021 e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

Tra le ultime novità è spuntata anche la possibilità di effettuare un calcolo a saldo sulla perdita aziendale effettiva dell’intero esercizio 2020, ma per questo dovremo attendere l’invio delle prossime dichiarazioni dei redditi. Se confermata la misura, ne parleremo più avanti.

Ritornando al contributo sul fatturato, per determinare la convenienza dell’una o dell’altra modalità, i software gestionali dovranno poter determinare l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dei seguenti quattro periodi:

1) periodo che va dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019;

2) periodo che va dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;

3) periodo che va dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020;

4) periodo che va dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021.

A questo punto:

• se dal confronto dei periodi 1) e 2) verrà rilevata una riduzione di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, spetterà il contributo prevista dall’articolo 1 del Dl 41/2021;

• se dal confronto dei periodi 3) e 4) verrà rilevata una riduzione di almeno il 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, spetterà il contributo di cui al nuovo decreto Sostegni-bis.

Nel caso dovessero spettare entrambi, i software gestionali saranno in grado di determinare il più conveniente dei due. L’erogazione del contributo avverrà – per i contribuenti che presenteranno la nuova istanza – per la sola differenza, essendo già stato erogato il primo dei due contributi in modo automatico. Segnaliamo che i soggetti obbligati alla presentazione della Lipe potranno presentare la nuova istanza solo dopo la presentazione della comunicazione del primo trimestre 2021.

Ricordiamo, infine, che la definizione di «ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi» è contenuta nelle istruzioni dell’istanza prevista dall’articolo 1 del Dl 41/2021, laddove viene indicato che:

• devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’Iva) con data di effettuazione dell’operazione compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;

• occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’articolo 26 del Dpr 633/1972 aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre degli anni 2019 e 2020;

• i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all’articolo 22 del Dpr 633/1972, devono considerare l’ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell’Iva) delle operazioni effettuate negli anni 2019 e 2020;

• concorrono a formare l’ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;

• nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell’Iva, l’importo può essere riportato al lordo dell’Iva;

• per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini Iva, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, all’ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini Iva vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini Iva.

Gli importi dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi devono essere determinati dividendo l’importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l’attività è stata esercitata nell’anno. Rimane, come in passato, non espressamente chiarito se devono essere computate (o meno) nel fatturato anche le operazioni fuori campo Iva, la cui definizione potrebbe apparire antitetica rispetto alla nozione di fatturato.

Sul punto si era già espressa anche AssoSoftware, con il comunicato stampa del 24 giugno 2020, in occasione della presentazione della precedente istanza, suggerendo come assolutamente possibile l’adozione di una linea estensiva che possa comprendere anche tali valori, se di più agevole applicazione e in ogni caso nel rispetto dei criteri di omogeneità di elaborazione dei dati dei due periodi posti a confronto. Le imprese associate ad AssoSoftware stanno adeguando le procedure nei tempi previsti, applicando le medesime regole e metodologie di estrazione dei dati già utilizzate in passato, in occasione della presentazione di tutte le precedenti istanze.