di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
Con un colpo di spugna la legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 184-197, della legge 160/2019) ha di fatto sostituito integralmente la disciplina del super/iperammortamento, in favore di un nuovo credito d’imposta, spettante per le spese sostenute a titolo di investimento in beni strumentali nuovi. Esso interessa tutte le imprese e – con riferimento ad alcuni investimenti – anche i professionisti.
Il credito d’imposta viene riconosciuto con aliquota differenziata secondo la tipologia di beni oggetto dell’investimento e copre gli investimenti in beni strumentali nuovi, ivi compresi i beni immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello «Industria 4.0».
Lo scopo dichiarato del legislatore (comma 184) è quello di «sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell’ambito dell’economia circolare e della sostenibilità ambientale, l’accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale, nonché razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica».
Vedremo se sarà così. Al momento ci possiamo concentrare esclusivamente sulla comprensione dei meccanismi previsti dalla nuova normativa e sugli importanti adeguamenti che dovranno essere fatti sui software gestionali – di cui tratteremo in conclusione – stante che gli impatti a livello informatico saranno rilevanti dovendosi dal 2020, per tutti i beni materiali e immateriali, calcolare – oltre alle quote di ammortamento – anche il nuovo credito d’imposta, fruibile in 3 o 5 quote costati annuali esclusivamente in compensazione in F24.
Data l’ampiezza dell’argomento, suddividiamo in due parti questo nostro approfondimento, occupandoci in questa prima parte di effettuare un breve inquadramento della problematica sui soggetti beneficiari, sui beni agevolabili e sull’ammontare del credito d’imposta spettante.
La prossima settimana forniremo qualche breve indicazione, invece, sulla fruibilità del credito d’imposta, sulla comunicazione al ministero dello Sviluppo economico (comma 191), sulle modalità di emissione delle fatture, sulla perizia tecnica e sulla conservazione dei documenti (comma 195), sulla cessione dei beni agevolati (comma 193). Infine vedremo come queste novità impatteranno sui software gestionali.
I beneficiari
Possono beneficiare del credito d’imposta le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 se entro il 31 dicembre 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
Esso è riconosciuto nelle condizioni e nelle misure stabilite in relazione alle diverse tipologie di beni agevolabili indicate nei commi 188, 189 e 190, illustrate a seguire.
Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito, Il tutto al netto solo dei particolari casi di esclusione espressamente previsti dal comma 186.
Importante e innovativa – rispetto alla disciplina del super/iperammortamento – la condizione che la fruizione del nuovo beneficio è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Beni agevolabili e non
Per quanto riguarda i beni materiali, sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi, a eccezione:
•degli autoveicoli indicati all’articolo 164, comma 1, del Tuir;
•dei beni per i quali il Dm 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento ai fini fiscali, stabilisce aliquote inferiori al 6,5%;
•dei fabbricati e delle costruzioni;
•dei beni di cui all’allegato 3 annesso alla legge 208/2015;
•dei beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.
Per quanto riguarda invece i beni immateriali, sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali immateriali nuovi di cui all’allegato B alla legge 232/2016 (ex iperammortamento beni immateriali).
Di fatto, quindi, i beni per i quali è possibile fruire del credito d’imposta sono i medesimi che fino allo scorso anno potevano fruire del super/iperammortamento.
Ammontare del credito d’imposta beni materiali: ex superammortamento (comma 188)
Per gli investimenti in beni materiali, diversi da quelli indicati nei commi 189 e 190 (si vedano i paragrafi successivi), il credito d’imposta è riconosciuto:
•nella misura del 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir;
•nel limite massimo di 2 milioni di euro;
•in 5 quote annuali.
L’agevolazione spetta anche ai professionisti.
Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal concedente (locatore).
Ammontare del credito d’imposta beni materiali «Industria 4.0»: ex iperammortamento (comma 189)
Per gli investimenti in beni materiali, di cui al piano «Industria 4.0», aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato A annesso alla legge 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
•nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e nella misura del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro;
•in 5 quote annuali.
Anche in questo caso per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal concedente (locatore).
Ammontare del credito d’imposta beni immateriali «Industria 4.0»: ex iperammortamento (comma 190)
Per gli investimenti in beni immateriali, di cui al piano Industria 4.0, aventi a oggetto beni ricompresi nell’allegato B annesso alla legge 232/2016, il credito d’imposta è riconosciuto:
•nella misura del 15% del costo;
•nel limite massimo di 700 mila euro;
•in 3 quote annuali.