Fisco 21 12 2020

di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware

 

Modello di dichiarazione annuale Iva con poche variazioni sostanziali, ma con una novità davvero rilevante: la soppressione del quadro VI delle dichiarazioni d’intento ricevute, quello che potremo utilizzare il prossimo anno, a partire dal 1° gennaio 2021, per assolvere gli obblighi Iva relativi al periodo d’imposta 2020. Queste e altre utili indicazioni e novità sulla modulistica sono state presentate dalla dottoressa Carla Pappalardo (agenzia delle Entrate – Funzionario Ufficio Modulistica, Direzione Centrale Servizi Fiscali) in modalità web-meeting durante il Convegno AssoSoftware dal titolo «Adempimenti fiscali e del lavoro 2021 – Le novità e l’impatto sullo sviluppo dei software».

 

Beni Covid con aliquota ridotta

In relazione alla prima novità, la riduzione dell’aliquota Iva per le cessioni di beni emergenza Covid-19, gli effetti sulla dichiarazione Iva saranno i seguenti:

-lato cedente, il rigo VE33 «Operazioni esenti» accoglierà tali operazioni in quanto ritenute esenti dall’Ade;

-lato cessionario, il rigo VF34 «Dati per il calcolo della percentuale di detrazione» verrà ampliato, con l’introduzione del nuovo campo 9 denominato «Operazioni esenti articolo 124, Dl 34/2020», che avrà effetti sul calcolo della percentuale di detrazione (pro-rata), con l’occasione spostata nel campo 10; il rigo VF16 campo 2 «Acquisti esenti (articolo 10) e importazioni non soggette all’imposta» verrà rinominato in «Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta», con l’eliminazione del riferimento al solo articolo 10.

 

Semplificazioni per le dichiarazioni d’intento

Per quanto riguarda la seconda novità, le semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, introdotte dall’articolo 12-septies, del Dl 34/2019, hanno comportato l’eliminazione del quadro VI «Dichiarazioni di intento ricevute». Si tratta di una semplificazione rilevante, soprattutto in caso di compilazione della dichiarazione in modalità multi-modulo, in presenza di operazioni straordinarie o di multiattività di rilevanti dimensioni, per quei soggetti che abitualmente sono fornitori di esportatori abituali.

Va tuttavia segnalata una ulteriore norma, che potrebbe vedere la luce con la legge di Bilancio 2021, che prevede un meccanismo automatico di blocco, atto a inibire l’emissione di nuove lettere d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti sia stata disconosciuta dall’Ade la qualifica di esportatore abituale.

Enoturismo e oleoturismo

La terza novità, ossia l’estensione del regime forfettario dell’enoturismo anche all’oleoturismo, ha comportato l’introduzione della casella 10 all’interno del rigo VF30, che andrà barrata da parte dei soggetti che si trovano nelle condizioni previste per tale regime. La determinazione dell’importo forfettizzato della detrazione verrà effettuata con le medesime modalità dell’enoturismo. L’adesione al regime forfettario dell’oleoturismo comporta altresì la compilazione del campo 1 «Opzione» del nuovo rigo VO36.

Servizi e vendite a distanza

Quarta e ultima novità, quella connessa all’emanazione del Dlgs 45 /2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/2455, che – con l’introduzione dell’articolo 7-octies, del Dpr 633/1972 – ha previsto specifici obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Lato modulistica ciò ha comportato l’introduzione del rigo VO16 «Prestazioni di servizi elettronici (articolo 7-octies), che permette di effettuare una distinta opzione a tale regime in riferimento a ciascuno dei Paesi dell’Unione europea con cui si opera.

Gli aiuti di Stato

Nel corso del Convegno è stato anche segnalato che potrebbe essere aggiunto al modello 2021 un nuovo quadro relativo agli aiuti di Stato, qualora le agevolazioni relative alle proroghe dei versamenti Iva introdotte dai decreti Covid-19 fossero ritenute tali dall’Unione europea.Lato Controlli Sogei, verranno modificati i controlli in relazione alla data ultima per poter presentare il quadro VP all’interno della dichiarazione Iva (in questo caso la dichiarazione va trasmessa entro l’ultimo giorno del mese di febbraio), per risolvere il problema avuto quest’anno dello scarto delle dichiarazioni correttamente presentate entro il 2 marzo 2020, non essendosi tenuto conto che il 2020 è bisestile e che il 29 febbraio 2020 cadeva di sabato.I software gestionali verranno adeguati alla nuova modulistica, come di consueto, in tempo utile per la trasmissione delle dichiarazioni Iva a rimborso o a credito, in particolare in relazione all’utilizzo dell’eventuale credito per i versamenti del mese di febbraio 2021.

Modello di dichiarazione annuale Iva con poche variazioni sostanziali, ma con una novità davvero rilevante: la soppressione del quadro VI delle dichiarazioni d’intento ricevute, quello che potremo utilizzare il prossimo anno, a partire dal 1° gennaio 2021, per assolvere gli obblighi Iva relativi al periodo d’imposta 2020. Queste e altre utili indicazioni e novità sulla modulistica sono state presentate dalla dottoressa Carla Pappalardo (agenzia delle Entrate – Funzionario Ufficio Modulistica, Direzione Centrale Servizi Fiscali) in modalità web-meeting durante il Convegno AssoSoftware dal titolo «Adempimenti fiscali e del lavoro 2021 – Le novità e l’impatto sullo sviluppo dei software».

Beni Covid con aliquota ridotta

In relazione alla prima novità, la riduzione dell’aliquota Iva per le cessioni di beni emergenza Covid-19, gli effetti sulla dichiarazione Iva saranno i seguenti:

-lato cedente, il rigo VE33 «Operazioni esenti» accoglierà tali operazioni in quanto ritenute esenti dall’Ade;

-lato cessionario, il rigo VF34 «Dati per il calcolo della percentuale di detrazione» verrà ampliato, con l’introduzione del nuovo campo 9 denominato «Operazioni esenti articolo 124, Dl 34/2020», che avrà effetti sul calcolo della percentuale di detrazione (pro-rata), con l’occasione spostata nel campo 10; il rigo VF16 campo 2 «Acquisti esenti (articolo 10) e importazioni non soggette all’imposta» verrà rinominato in «Acquisti esenti e importazioni non soggette all’imposta», con l’eliminazione del riferimento al solo articolo 10.

 

Semplificazioni per le dichiarazioni d’intento

Per quanto riguarda la seconda novità, le semplificazioni in materia di dichiarazioni d’intento, introdotte dall’articolo 12-septies, del Dl 34/2019, hanno comportato l’eliminazione del quadro VI «Dichiarazioni di intento ricevute». Si tratta di una semplificazione rilevante, soprattutto in caso di compilazione della dichiarazione in modalità multi-modulo, in presenza di operazioni straordinarie o di multiattività di rilevanti dimensioni, per quei soggetti che abitualmente sono fornitori di esportatori abituali.

Va tuttavia segnalata una ulteriore norma, che potrebbe vedere la luce con la legge di Bilancio 2021, che prevede un meccanismo automatico di blocco, atto a inibire l’emissione di nuove lettere d’intento da parte di contribuenti nei cui confronti sia stata disconosciuta dall’Ade la qualifica di esportatore abituale.

Enoturismo e oleoturismo

La terza novità, ossia l’estensione del regime forfettario dell’enoturismo anche all’oleoturismo, ha comportato l’introduzione della casella 10 all’interno del rigo VF30, che andrà barrata da parte dei soggetti che si trovano nelle condizioni previste per tale regime. La determinazione dell’importo forfettizzato della detrazione verrà effettuata con le medesime modalità dell’enoturismo. L’adesione al regime forfettario dell’oleoturismo comporta altresì la compilazione del campo 1 «Opzione» del nuovo rigo VO36.

Servizi e vendite a distanza

Quarta e ultima novità, quella connessa all’emanazione del Dlgs 45 /2020, in attuazione della direttiva (UE) 2017/2455, che – con l’introduzione dell’articolo 7-octies, del Dpr 633/1972 – ha previsto specifici obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni. Lato modulistica ciò ha comportato l’introduzione del rigo VO16 «Prestazioni di servizi elettronici (articolo 7-octies), che permette di effettuare una distinta opzione a tale regime in riferimento a ciascuno dei Paesi dell’Unione europea con cui si opera.

Gli aiuti di Stato

Nel corso del Convegno è stato anche segnalato che potrebbe essere aggiunto al modello 2021 un nuovo quadro relativo agli aiuti di Stato, qualora le agevolazioni relative alle proroghe dei versamenti Iva introdotte dai decreti Covid-19 fossero ritenute tali dall’Unione europea.Lato Controlli Sogei, verranno modificati i controlli in relazione alla data ultima per poter presentare il quadro VP all’interno della dichiarazione Iva (in questo caso la dichiarazione va trasmessa entro l’ultimo giorno del mese di febbraio), per risolvere il problema avuto quest’anno dello scarto delle dichiarazioni correttamente presentate entro il 2 marzo 2020, non essendosi tenuto conto che il 2020 è bisestile e che il 29 febbraio 2020 cadeva di sabato.I software gestionali verranno adeguati alla nuova modulistica, come di consueto, in tempo utile per la trasmissione delle dichiarazioni Iva a rimborso o a credito, in particolare in relazione all’utilizzo dell’eventuale credito per i versamenti del mese di febbraio 2021.