di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware 

 

Si è conclusa il 02/11/2021 la campagna 770/2021 e già ci troviamo di fronte alle bozze del modello 770/2022, che l’Ade ha presentato alle software house associate ad AssoSoftware nel corso del Convegno «ADEMPIMENTI FISCALI E DEL LAVORO 2022 – Le novità e l’impatto sullo sviluppo dei software» che si è tenuto (in modalità web-meeting) nei giorni 24 e 25 novembre.

 

Relatrice la dott.ssa Elisabetta Giacobbe (Funzionario Settore Dichiarazione e Atti, Direzione Centrale Servizi Fiscali – Div. Servizi) che ha fornito una panoramica aggiornata rispetto allo stato dell’arte della modulistica 770/2022, al momento ancora in fase di stesura definitiva. Con l’ulteriore intento, da parte della dott.ssa Giacobbe, di utilizzare ogni canale per sensibilizzare i contribuenti circa le corrette modalità di predisposizione e di invio della dichiarazione dei sostituti d’imposta, stante l’elevato tasso di errori “gravi” di redazione dei modelli rilevato ancora anche quest’anno.

Le conferme

  • la scadenza, che viene mantenuta al 31/10 del 2022 (articolo 4, comma 4-bis, D.P.R. n. 322/1998) sia per il 770/2022 sia per le CU contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata;
  • la modalità di suddivisione in un massimo di tre parti della dichiarazione per lavoro dipendente, lavoro autonomo e capitali, a ciascuna delle quali possono aggiungersi i blocchi delle locazioni brevi e delle altre ritenute;
  • la possibilità di inviare separatamente ciascuna delle tre parti della dichiarazione, direttamente da parte del sostituto o tramite intermediari incaricati, anche diversi.

Ciò che, inoltre, continua a risultare non consentito è riportare ritenute appartenenti alla stessa tipologia di reddito (dipendente, autonomo e capitali) in più modelli e, quindi, in flussi diversi. Ad esempio, le ritenute di lavoro autonomo devono essere tutte contenute nel modello 770 nel quale è stata barrata la casella “Autonomo” e può essere inviato un solo modello 770 con barrata la casella “Autonomo”. Qualora il contribuente dovesse inviare più modelli 770 con barrata la casella “Autonomo”, l’Ade non ne scarterà nessuno, ma considererà valido solo l’ultimo e riterrà non dichiarate le ritenute indicate nei 770 precedenti (ciò, naturalmente, salvo il caso di invio di più flussi per superamento della dimensione massima ammessa dei file telematici).

L’invio di più modelli di dichiarazione appartenenti alla stessa tipologia di reddito – secondo la relatrice – è un errore che viene commesso con frequenza non fisiologica dai contribuenti e che può portare all’irrogazione di sanzioni, stante che l’unica dichiarazione valida è solo l’ultima. Si auspica che tali comportamenti si riducano sempre di più, poiché si tratta quasi sempre di errori dovuti di disattenzione e a una non attenta lettura delle istruzioni.

Le novità

  • l’aggiunta, nei quadri SF e SK, del campo “N. meccanismo transfrontaliero” in ossequio all’obbligo di comunicazione DAC 6 (D.lgs. n. 100/2020, di recepimento della direttiva UE n. 2018/822), i cui chiarimenti sono stati forniti dall’Ade con la Circolare n. 2/E del 2021;
  • l’inserimento, nel quadro ST, della nota M relativa al versamento di ritenute su redditi di pensioni non superiori a 18.000 euro (articolo 38, comma 7, D.L. n. 78/2010) e della nota P relativa al trattamento integrativo recuperato a rate nell’anno 2021 relativo all’anno 2020;
  • la conferma, nei quadri ST e SV, dei campi 15 e 16 relativi alla Sospensione COVID che, pur mantenendo le regole di compilazione dello scorso anno in relazione alle sospensioni sorte nel 2021, dovranno tuttavia essere compilati con regole nuove, qualora residuino importi da versare anche nel 2022 relativi a sospensioni sorte nel 2020.

In particolare – in quest’ultimo caso – il contribuente dovrà compilare solamente i campi 7-Importo versato, 10-Note, 11-Codice tributo, 15-Nota e 16-Importo sospeso.

Un esempio

Ipotizziamo che nel 770/2021 dello scorso anno sia stata indicato:

– nel campo 1 – Periodo di riferimento, 01/2020,

– nel campo 2 – Ritenute operate, l’importo di 1.000,

– nel campo 7 – Importo versato, l’importo di 300,

– nel campo 11 – Codice tributo, il codice 1001,

– nel campo 15 – Nota, il valore 3,

– nel campo 16 – Importo sospeso, l’importo di 700 (da versare, quindi, a partire dal 01/01/2021),

qualora nel 2021 di tale ultimo importo di 700 se ne siano stati versati solo 600, nel modello 770/2022 dovranno essere riportati:

– nel campo 7 – Importo versato, l’importo di 600,

– nel campo 11 – Codice tributo, il codice 1001,

– nel campo 15 – Nota, il valore 3,

– nel campo 16 – Importo sospeso, l’ammontare residuo di 100, che verrà versato a partire dal 01/01/2022.

Dunque, compilazione dei quadri ST e SV sempre più complessa in presenza di sospensione Covid, com’era peraltro facilmente prevedibile.

I software gestionali verranno adeguati alla nuova modulistica il prossimo anno, dopo l’approvazione definitiva della nuova modulistica.