di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
La modulistica della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche – ci riferiamo in particolare al modello 730/2018 – subisce quest’anno una rivisitazione di una certa rilevanza che richiederà, da parte degli operatori che prestano assistenza fiscale, un’attività di preparazione e di studio delle novità più approfondita del consueto, mentre per le software house tale rivisitazione comporterà interventi di adeguamento delle procedure che dovranno essere anch’essi preceduti da un’importante attività di analisi normativa e funzionale, propedeutica all’adeguamento vero e proprio delle procedure stesse.
Le attività delle software house sono in realtà già iniziate da tempo, grazie al monitoraggio e alla catalogazione costante che viene effettuata durante l’anno, di tutte le norme fiscali che possono avere una qualche rilevanza sui modelli dichiarativi, e anche grazie alle anticipazioni che sono state fornite nel corso del Convegno, organizzato da AssoSoftware, che si è tenuto a Bologna il 28-29 novembre 2017 dal titolo «Le novità 2018 e gli impatti sullo sviluppo dei software», nel corso del quale i rappresentanti dell’ufficio modulistica, Direzione centrale Gestione tributi, dell’Agenzia hanno illustrato, uno a uno, tutti gli adeguamenti del modello 730/2018.
Di seguito una breve disamina – con riferimento agli atti del convegno – delle novità relative ai redditi da dichiarare con il modello 730/2018. Le novità relative agli oneri deducibili e detraibili saranno invece oggetto di un successivo approfondimento.
La dichiarazione precompilata
La prima novità è legata alle nuove informazioni che l’agenzia delle Entrate raccoglierà, nei primi mesi del 2018, finalizzate alla predisposizione della dichiarazione precompilata.
In particolare va segnalata l’introduzione di quattro nuove comunicazioni, a carico di specifiche tipologie di soggetti obbligati:
•la comunicazione delle spese attribuite ai condomini per lavori effettuati sulle parti comuni;
•la comunicazione dei dati relativi alle spese e ai rimborsi per a frequenza degli asili nido;
•la comunicazione dei dati della previdenza complementare;
•la comunicazione dei dati relativi alle spese sanitarie rimborsate.
Grazie alle informazioni contenute in tali comunicazioni, per l’agenzia delle Entrate sarà possibile predisporre una dichiarazione 730/2018 precompilata ancora più completa.
Il frontespizio
Per quanto riguarda il modello vero e proprio, la prima novità la ritroviamo sul frontespizio, laddove viene consentita l’indicazione delle informazioni necessarie per poter applicare aliquote e regole fiscali differenziate per quei comuni che risultano dalla fusione di più comuni, in particolare in quei casi in cui il comune abbia stabilito di mantenere, non oltre il quinto esercizio finanziario successivo, tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione (articolo 21, comma 2-ter, del Dl 50/2017).
Per far ciò sul rigo domicilio fiscale al 1° gennaio 2017 (che va sempre compilato), qualora il comune in cui il contribuente risiede sia stato istituito per fusione avvenuta fino al 1° gennaio 2017 e qualora tale comune abbia deliberato aliquote dell’addizionale comunale all’Irpef differenziate per ciascuno dei territori dei comuni estinti, è necessario compilare la casella “Fusione comuni” con l’indicazione dell’apposito codice identificativo del territorio riportato nell’apposita tabella.
Se poi il contribuente risiede in un comune fuso che ha deliberato aliquote differenziate per ciascuno dei municipi riferiti ai comuni estinti e il municipio di residenza al 1° gennaio 2017 è diverso da quello di residenza al 1° gennaio 2018, dovrà risultare compilato sia il rigo del domicilio fiscale al 1° gennaio 2017 (riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo del municipio nel quale si risiedeva a tale data), che il rigo del domicilio fiscale al 1° gennaio 2018 (riportando nella casella “Fusione Comuni” il codice identificativo del municipio nel quale si risiede a tale data).
La casella “Casi particolari addizionale regionale” va compilata con il codice 1 esclusivamente da coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto, Basilicata e Lazio e si trovano nelle condizioni riportate in Appendice alla voce “Addizionale regionale casi particolari”, al fine di fruire di un’aliquota agevolata. Coloro che hanno il domicilio fiscale nel Veneto e richiedono l’agevolazione per se stessi indicano il codice 2.
I redditi dei terreni (quadro A)
Confermata per i terreni la consueta rivalutazione (operata dal soggetto che presta assistenza fiscale) del reddito dominicale dell’80% e del reddito agrario del 70%, e altresì confermata l’ulteriore rivalutazione dei redditi dominicale e agrario del 30%. La grossa novità è che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (Iap, casella di colonna 10 barrata) iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 44, della legge 232/2016).
Dati comunicati dall’amministratore di condominio (quadro K)
Ridotto il numero dei dati richiesti nella sezione III del quadro K “comunicazione dell’amministratore di condominio”. Infatti nella sezione I “Dati identificativi del condominio”, nel rigo K1 devono come sempre essere indicati, relativamente a ciascun condominio, nel campo 1 il codice fiscale e nel campo 2 l’eventuale denominazione, mentre nella sezione II “Dati catastali del condominio” devono essere indicati i dati identificativi del condominio oggetto di interventi sulle parti comuni condominiali, con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Nella Sezione III “Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi”, invece, devono ora essere indicati solo più il codice fiscale, il cognome e il nome ovvero la denominazione, il codice stato estero del fornitore e l’importo complessivo degli acquisti di beni e servizi (eliminati il sesso, la data, il comune e la provincia di nascita).
Contributo di solidarietà: l’eliminazione
Eliminato dal modello e dalle istruzioni ogni riferimento al contributo di solidarietà del 3% sul reddito complessivo eccedente il limite di 300mila euro, in quanto ne era stata prevista l’applicazione solo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 (articolo 1, comma 590, della legge 147/2013).
I redditi dei fabbricati (quadro B)
Eliminato l’obbligo di indicazione, nella dichiarazione dei redditi, degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’Ici (Imu), per poter fruire della riduzione del reddito imponibile derivante da contratti a canone concordato di locazione di immobili situati in comuni ad alta densità abitativa (articolo 13, comma 4-octies, del Dl 244/2016).
L’indicazione degli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché di quelli della denuncia dell’immobile ai fini dell’applicazione dell’Ici (Imu), rimane invece in vigore, per effetto dell’articolo 5, comma 2, dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio 3813 del 2009, per poter fruire della riduzione del reddito imponibile derivante al proprietario che stipula contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative delle persone fisiche residenti o stabilmente dimoranti nei territori colpiti dal sisma Abruzzo.
Locazioni brevi
A partire dal 1° giugno 2017 è stata introdotta un’apposita disciplina fiscale per i contratti di locazioni di immobili a uso abitativo situati in Italia, la cui durata non supera i 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa (articolo 4, commi da 1 a 7, del Dl 50/2017).
Il reddito derivante da tali locazioni brevi costituisce reddito fondiario e va indicato nel quadro B qualora sia realizzato dal proprietario dell’immobile (o titolare di altro diritto reale), mentre costituisce reddito diverso e va indicato nel quadro D qualora sia realizzato dal sublocatore o dal comodatario (rigo D4, codice 10, le relative ritenute vanno però indicate nel rigo F8).
Ne consegue che nella determinazione del rigo PL06, del modello 730-3, da quest’anno si deve tenere conto anche dell’ammontare dei redditi diversi da locazione di immobili da assoggettare a cedolare secca con aliquota del 21% derivanti anche dal quadro D (e non più solo da quelli derivanti dal quadro B).
La nuova disciplina prevede, inoltre, che se i contratti di locazione breve sono stati conclusi con l’intervento di soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on-line, i canoni di locazione sono assoggettati a una ritenuta del 21% se tali soggetti intervengono anche nel pagamento o incassano i canoni o i corrispettivi derivanti dai contratti di locazione breve (la ritenuta è effettuata nel momento in cui l’intermediario riversa le somme al locatore). La ritenuta è applicata sull’importo del canone o del corrispettivo lordo indicato nel contratto di locazione breve.
Il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singola pattuizione contrattuale e, nel caso di più contratti stipulati nell’anno tra le stesse parti, occorre considerare ogni singolo contratto, fermo restando tuttavia che se la durata delle locazioni che intervengono nell’anno tra le medesime parti è complessivamente superiore a 30 giorni, devono essere posti in essere gli adempimenti connessi alla registrazione del contratto.
La ritenuta è a titolo d’imposta se nella dichiarazione dei redditi o all’atto della registrazione del contratto si opta per l’applicazione della cedolare secca, altrimenti la ritenuta è a titolo d’acconto e va indicata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta nel corso del quale è stata effettuata.
Gli intermediari che effettuano la ritenuta, sono tenuti a certificare le ritenute operate ai locatori mediante il rilascio della Certificazione Unica.
Il reddito fondiario derivante dalla locazione effettuata nel corso del 2017 va indicato nella dichiarazione dei redditi “per competenza” anche se il corrispettivo non è stato ancora percepito o, se percepito, la Certificazione Unica non è stata rilasciata. Se invece il corrispettivo è stato percepito nel 2017, ma la locazione è avvenuta nel corso del 2018, la tassazione va rinviata “per competenza” all’anno in cui la locazione è effettivamente effettuata.
Lavoro dipendente e pensione (quadro C)
È stata resa permanente l’agevolazione per tutti i docenti e ricercatori che ritornano a svolgere la loro attività in Italia (articolo 1, comma 149, della legge di stabilità 2017), in questo caso occorre indicare il codice 2 nella casella casi particolari del quadro C.
Occorre invece indicare il codice 4 se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori “rimpatriati” che rientrano in Italia dall’estero. In tal caso, in presenza dei requisiti previsti dall’articolo 16, del Dlgs 147/2015, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50 per cento.
Per quanto riguarda le somme per premi di risultato, sono aumentati da 2mila a 3mila e da 2.500 a 4mila i limiti degli importi erogabili sotto forma di premi di risultato. È altresì aumentato da 50mila a 80mila euro il limite di reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente a quello di percezione delle somme agevolate.
Sempre in relazione ai premi di risultato, sono state introdotte nuove tipologie di benefit a tassazione ordinaria (articolo 51, comma 4, del Tuir), sotto forma di auto aziendali, prestiti, alloggi o fabbricati concessi in uso o comodato o servizi di trasporto ferroviario di persone. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro abbia riconosciuto al lavoratore l’agevolazione prevista per i premi di risultato in assenza dei requisiti previsti dalla norma, in dichiarazione il lavoratore deve assoggettare tali somme, incluso il valore dei benefit, a tassazione ordinaria.(articolo 1, comma 160, della legge di stabilità 2017).
Per quanto riguarda la detrazione per redditi di pensione, sono state aumentate le detrazioni dall’imposta lorda Irpef spettanti con riferimento ai redditi da pensione (articolo 1, comma 210, legge di Stabilità 2017, che ha modificato l’articolo 13 del Tuir).
Sono state poi recepite all’interno del quadro C alcune norme di minore rilevanza, che segnaliamo a seguire.
Introdotta un’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi, per i trattamenti pensionistici vittime del dovere e familiari superstiti. Ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti si applicano ora le medesime disposizioni previste per “le somme” corrisposte alle vittime del terrorismo in materia di esenzione dall’imposta sui redditi (articolo 1, comma 211, della legge di Stabilità 2017).
Introdotta l’esenzione, ai fini delle imposte sui redditi, delle borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla “Fondazione Articolo 34”, in passato “Fondazione per il Merito” (articolo 1, comma 285, della legge di Stabilità 2017).
Introdotta l’esclusione dal regime di imposizione tributaria delle quote di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani dal reddito, fino a un limite di importo pari a 1mila euro (articolo 1, comma 249 legge di Stabilità 2017), da indicare tramite due nuovi codici da inserire nella colonna 1 dei righi da C1 a C3:
• codice 7, redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani;
• codice 8, redditi di pensione prodotti in euro, in favore dei superstiti corrisposte agli orfani iscritti nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia.
Se nella colonna 1 è stato indicato il codice 7 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte agli orfani) è necessario tener conto della sola parte di reddito eccedente i 1mila euro, mentre se è stato indicato il codice 8 (redditi di pensione in favore dei superstiti corrisposte in euro agli orfani residenti a Campione d’Italia) è necessario tener conto della sola parte di reddito eccedente i 7.700 euro.
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