Il differimento senza maggiorazione, dal 30 giugno 2023 al 20 luglio 2023, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali di alcune categorie di soggetti passivi è previsto dall’ articolo 4, commi 3-sexies e 3-septies del Dl 51/2023, così modificato dalla legge 87/2023 di conversione.

I beneficiari

Più in dettaglio, possono beneficiare della proroga i professionisti e imprese di minori dimensioni che esercitano attività per le quali sono approvati gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), i contribuenti che presentano cause di esclusione dagli Isa, compresi quelli che si avvalgono del regime di vantaggio (articolo 27, comma 1, Dl 98/2011), nonché i soggetti che applicano il regime forfettario (articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014) e coloro che partecipano a società, associazioni e imprese (in base agli articoli 5, 115 e 116 del Tuir) soggette agli Isa.

Per i soggetti che beneficiano della proroga, i nuovi termini di versamento sono:

  • il 20 luglio 2023, senza maggiorazione;
  • il 31 luglio 2023, con l’applicazione della maggiorazione dello 0,40 per cento.

Per i versamenti effettuati nella finestra dal 21 luglio 2023 al 31 luglio 2023, la maggiorazione da applicare è pari allo 0,40% /11, per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione.

Con la Faq del 6 luglio 2023 l’agenzia delle Entrate ha poi fornito alcune indicazioni circa il nuovo scadenzario da utilizzare in caso di rateizzazione e la percentuale degli interessi da applicare.

Non ha però fornito indicazioni specifiche circa l’importo che dovrà essere effettivamente rateizzato con maggiorazione dello 0,40%, stante che la maggiorazione da applicare è pari allo 0,40% /11 per ciascun giorno trascorso dal 20 luglio 2023 fino alla data in cui viene eseguito il versamento della prima rata o in unica soluzione, fino al 31 luglio 2023.

Dovrebbe comunque essere pacifico che, nel caso di rateizzazione con maggiorazione, l’importo da rateizzare dovrà essere comunque maggiorato per intero dello 0,40% – indipendentemente da quando è stata versata la prima rata – anche in virtù del fatto che gli interessi della seconda rata devono essere comunque calcolati a partire dal 1° agosto 2023.

Va infine ricordato che la proroga interessa anche il versamento del saldo Iva 2022, non effettuato entro la scadenza ordinaria del 16 marzo 2023 e che si intendeva effettuare entro il 30 giugno 2023 con maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese.

Il calcolo della maggiorazione

A livello puramente tecnico-operativo, come AssoSoftware riteniamo utile fare qualche considerazione sul particolare meccanismo di proroga «a giorni», adottato sulla proposta di emendamento legislativo di alcuni parlamentari a “tutela” dei contribuenti e non su iniziativa del Mef, sebbene col suo assenso.

Ebbene, nella pratica dei fatti per poter fruire della riduzione della maggiorazione dello 0,40% l’intermediario fiscale dovrebbe chiedere al contribuente il giorno esatto in cui intende versare e predisporre gli F24 in base al giorno concordato.

Qualora il contribuente, pur trovandosi nella finestra tra il 21 luglio 2023 e il 31 luglio 2023, non riesca a versare proprio il giorno concordato, l’intermediario fiscale dovrà riaprire le deleghe e ricalcolarle, con il rischio di sbagliare e di incorrere in possibili sanzioni.

Tutto ciò rende di fatto poco attuabile la soluzione adottata e gli intermediari fiscali non potranno far altro, nella generalità dei casi, che applicare sempre lo 0,40% e dire al loro cliente di effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2023, anche qualora questo decida di versare qualche giorno prima.

Il tutto per dire che, se lo scopo fosse stato quello di addivenire a una norma agevolativa davvero fruibile, si sarebbero potute in alternativa, adottare infinite altre soluzioni.

Ad esempio, tra le più facili, si poteva stabilire una riduzione fissa allo 0,40%, applicando forfettariamente una percentuale minore (ad esempio 0,20%) a prescindere dal giorno di effettivo versamento. Modifica che anche lato software sarebbe stata veloce e sicura, dati anche i tempi strettissimi a disposizione per l’adeguamento delle procedure.