di Fabio Giordano – Comitato Tecnico Assosoftware

 

Approfittiamo della pubblicazione della circolare 27/E/2017 sullo split payment , per segnalare alcuni utili chiarimenti in essa contenuti e per fare qualche riflessione conclusiva sull’opportunità di ricorrere a un utilizzo sempre più spinto degli strumenti informatici come panacea per risolvere tutti i problemi del sistema fiscale italiano.

Approfittiamo della pubblicazione della circolare 27/E/2017 sullo split payment , per segnalare alcuni utili chiarimenti in essa contenuti e per fare qualche riflessione conclusiva sull’opportunità di ricorrere a un utilizzo sempre più spinto degli strumenti informatici come panacea per risolvere tutti i problemi del sistema fiscale italiano.
Per quanto riguarda i chiarimenti forniti dalla circolare (piuttosto “impegnativa”, di ben 37 pagine), desideriamo come AssoSoftware, nel nostro compito istituzionale di supporto alle aziende associate, soffermarci su due argomenti che hanno sollevato negli scorsi mesi alcune criticità interpretative.

Split payment in liquidazione Iva
La circolare precisa (a pagina 5) che vi è «la possibilità per le Pa e società acquirenti di beni e servizi di effettuare il versamento diretto dell’imposta dovuta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l’imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un codice tributo che sarà appositamente istituito. Ciò, in alternativa, all’annotazione delle fatture di acquisto, oltre che nel registro degli acquisti dall’articolo 25 del Dpr 633 del 1972, anche nel registro di cui agli articoli 23 o 24, al fine di far confluire l’imposta dovuta nella liquidazione periodica».

Una precisazione sicuramente utile in quanto il decreto attuativo, pur avendo previsto sin dalla sua prima stesura le due suddette modalità di assolvimento dell’Iva, purtroppo è di non facile lettura e ha ingenerato alcuni incomprensioni. Infatti alcune software house, che avevano scelto di gestire esclusivamente la modalità di assolvimento dell’Iva che prevede l’annotazione delle fatture passive sia sul registro Iva degli acquisti sia su quello delle vendite e la conseguente elaborazione della liquidazione periodica, si erano talvolta trovate in difficoltà a convincere alcuni propri clienti che anche questa modalità era corretta ed espressamente prevista dal decreto attuativo.

Il chiarimento in via interpretativa sicuramente dovrebbe convincere anche i più dubbiosi che i loro software operano in perfetta conformità agli obblighi Iva. Va detto, per completezza, che la modalità di assolvimento dell’Iva che prevede il versamento in F24 (con l’utilizzo dei codici tributo istituiti con la risoluzione 139/E/2017 ) più si “adatta” alle pubbliche amministrazioni che operano in un ambito esclusivamente istituzionale. A livello informatico tale modalità è gestita, nella generalità dei casi, dalle procedure gestionali “specializzate” per le Pa.

Le particolarità dell’acconto Iva per il 2017
Con riferimento all’acconto Iva, un po’ nascosto tra le righe, l’articolo 5, comma 2-bis, del Dm 23 gennaio 2015 , nel testo introdotto dal Dm 27 giugno 2017, stabilisce che «i soggetti di cui al comma 01 effettuano il versamento di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, secondo le modalità ivi previste tenendo conto anche dell’imposta divenuta esigibile ai sensi del presente decreto».

In particolare, i soggetti che versano l’imposta separatamente con F24, ai sensi del comma 01, devono effettuare un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata al meccanismo dello split payment. Sul punto non è peraltro possibile non notare che la risoluzione 139/E/2017 non prevede alcun codice tributo per il versamento dell’acconto Iva. Invece i soggetti che annotano le fatture sui registri Iva e le includono nella liquidazione, ai sensi del comma 1 (che non è lo 01), calcolano l’acconto Iva sul dato complessivo che comprende l’imposta assoggettata allo stesso meccanismo.

Come di consueto, anche in questo caso l’acconto Iva potrà essere determinato secondo uno dei metodi storico, previsionale o effettivo (analitico), tenendo però conto dell’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti. Questa è la regola generale, che in qualche modo “premia” la modalità che prevede l’annotazione sui registri Iva, in quanto non richiede – di fatto – nessun ulteriore adempimento rispetto a quello consueto.

Ma non è finita qui. Purtroppo il Dm stabilisce ulteriormente, con l’articolo 2, comma 4 , che «per l’anno 2017 i soggetti di cui all’articolo 5, comma 01, effettuano il versamento di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, tenendo conto, nel caso in cui sia determinato sulla base del versamento effettuato nell’anno precedente, dell’ammontare dell’imposta divenuta esigibile, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, nel mese di novembre 2017, ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017».

Sintetizzando, in caso di applicazione del solo metodo storico, per il solo 2017:
•le Pa e società che versano separatamente con il comma 01 l’imposta dovuta ai sensi dell’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 , dovranno operare un ulteriore versamento di acconto, determinato sulla base dell’ammontare dell’imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017;
•le Pa e società che, invece, annotano le fatture nel registro agli articoli 23 o 24 del Dpr 633 del 1972, dovranno determinare l’acconto sulla base di calcolo come definito per la categoria di contribuenti cui appartengono (mensile, trimestrale, etc.) e a tale base dovrà essere aggiunto l’ammontare dell’imposta divenuta esigibile secondo le disposizioni sulla scissione dei pagamenti nel mese di novembre 2017, per i contribuenti con liquidazione mensile, ovvero, nel terzo trimestre del 2017, in caso di liquidazione trimestrale.

Ebbene, si tratta di una norma transitoria, valida solo per quest’anno, che di fatto richiede un adeguamento importante a livello di procedure informatiche, in particolare per quelle che già oggi sono in grado di calcolare l’acconto Iva con il metodo storico (molte procedure, infatti, prevedono l’elaborazione dell’acconto con il solo metodo analitico, dall’1 al 20 dicembre).

Si tratta di quel genere di complessità di cui si farebbe volentieri a meno. Di conseguenze, non tutte le software house – la scelta verrà effettuata sulla base della tipologia prevalente della propria clientela – effettueranno il calcolo l’acconto con il metodo storico tenendo conto di questa novità. Alcune di queste stanno infatti già dando indicazioni ai propri clienti, in questa situazione, che se desiderano elaborare automaticamente l’acconto Iva per il 2017 da procedura, potranno utilizzare esclusivamente il metodo analitico. Altre, invece, i cui la cui clientela è costituita prevalentemente Pa e società soggette allo split payment, non potranno fare a meno di implementare conseguentemente le proprie procedure.

Le complessità degli adempimenti
Fin dall’istituzione dello split payment e della correlata fatturazione elettronica B2G, si sono resi necessari una moltitudine di adeguamenti importanti alle procedure informatiche.

■Lato procedure in uso ai fornitori, gli interventi hanno riguardato:
•l’emissione della fattura elettronica, con Iva solo esposta, la relativa firma e la sua conservazione elettronica “sostitutiva”;
•l’annotazione sui registri Iva, per cui inizialmente era previsto l’obbligo – oramai superato – di utilizzare sezionali distinti;
•la liquidazione Iva, con esposizione «più e meno» dell’Iva;
•la dichiarazione annuale Iva ed il modello Iva Tr, con cui i fornitori possono richiedere i rimborsi Iva.

■Lato procedure in uso alle Pa, gli interventi hanno riguardato:
•la realizzazione di funzionalità in grado di interfacciarsi con il sistema di interscambio (Sdi) per recuperare le fatture dei propri fornitori e fornire loro le ricevute;
•la registrazione delle fatture passive relative agli acquisti effettuati dalle Pa e società acquirenti di beni e servizi anche in quei casi (non pochi) in cui lo status di “proratista” degli stessi non permette di anticipare l’esigibilità dell’imposta al momento della ricezione ovvero al momento della registrazione della fattura di acquisto.
•la liquidazione Iva, con esposizione del reverse charge “differito”, e la dichiarazione annuale Iva.

Davvero tanto lavoro e tanta complessità.

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