di Fabio Giordano

 

Sono state oramai quasi del tutto definite, anche nei dettagli, le modalità di trasmissione telematica trimestrale della comunicazione delle liquidazioni Iva, il cui primo termine relativo ai primi tre mesi del 2017 è fissato al 31 maggio (termine diverso da quello dell’invio dati fattura fissato al 16 settembre, che però cadendo di sabato slitta a lunedì 18).

In occasione del convegno AssoSoftware dal titolo «Le novità normative fiscali/lavoro 2017 e lo sviluppo software: istruzioni per l’uso» che si è tenuto a Bologna il 1° e il 2 marzo, Gianluca Martani (funzionario ufficio modulistica, direzione centrale Gestione tributi delle Entrate) ha illustrato con dovizia tutti gli aspetti di questo nuovo adempimento. In particolare nel corso dell’intervento sono stati esaminati la struttura del nuovo modello «Comunicazione liquidazioni periodiche iva» e le modalità di compilazione che dovranno essere adottate dai soggetti in multiattività e dalle società facenti parte dei gruppi Iva.

Gli aspetti legati alla firma e soprattutto all’invio telematico, che – anticipiamo – non seguirà la tradizionale strada di Entratel, sono stati invece illustrati da Mario Carmelo Piancaldini (funzionario, ufficio project management, direzione centrale Accertamento delle Entrate) e da Gerardo De Caro (funzionario ufficio strategia Ict e rapporti istituzionali, direzione centrale Tecnologie e innovazione dell’Agenzia).

Il modello e la compilazione
Ci occupiamo qui degli aspetti che riguardano la struttura della modulistica e le principali regole di compilazione della stessa.
Ricordiamo innanzitutto che sono esonerati da questo adempimento solo i soggetti passivi non obbligati all’effettuazione della liquidazione Iva e quelli non obbligati alla compilazione della dichiarazione annuale Iva.

La struttura del modello consta di due sole pagine:
1) la prima, costituita dal frontespizio, contiene la partita Iva del contribuente, il Codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per conto del contribuente, i dati relativi all’impegno alla presentazione telematica e, infine, alcune informazioni relative alle liquidazioni di gruppo;
2) la seconda, costituita dal quadro VP (multimodulo), contiene i dati delle liquidazioni Iva del trimestre o di ciascun mese del trimestre e dovrà essere compilato sia in caso di liquidazione a debito che a credito (e quindi, presumibilmente, anche in caso di assenza di operazioni nel periodo).

In particolare ciascun soggetto obbligato, se svolge un’unica attività, dovrà presentare per ciascun trimestre dell’anno solare:
■ un solo frontespizio;
■un solo quadro VP, se liquida l’Iva trimestralmente, indicando il trimestre di riferimento;
■tre quadri VP, se liquida l’Iva mensilmente, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Qualora il soggetto obbligato svolga più attività, se per tutte le attività liquida l’Iva con la medesima periodicità (mensile oppure trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell’anno solare:
■un solo frontespizio;
■ se liquida l’Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando il trimestre di riferimento;
■ se liquida l’Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte le attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento.

Qualora, infine, il soggetto obbligato svolga più attività per le quali liquida l’Iva con diversa periodicità (mensile e trimestrale), dovrà presentare per ciascun trimestre dell’anno solare:
■ un solo frontespizio;
■per tutte le attività per le quali liquida l’Iva trimestralmente, un quadro VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando il trimestre di riferimento;
■ per tutte le attività per le quali liquida l’Iva mensilmente, tre quadri VP con i dati riepilogativi di tutte tali attività, indicando in ciascuno il mese di riferimento;
■nel particolare caso di anticipazione della liquidazione periodica del trimestre con quella del terzo mese del trimestre (marzo, giugno, settembre ed eventualmente dicembre), effettuata ai fini della compensazione dell’imposta tra le diverse attività, dovrà essere compilato un unico quadro VP indicando nello stesso sia il mese che il trimestre, con i dati riepilogativi di tutte le attività.

Un ulteriore peculiarità è relativa al solo quarto trimestre, in relazione a coloro che liquidano l’Iva con cadenza trimestrale:
■se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale ai sensi dell’articolo 74, comma 4, del Dpr 633/1972, con versamento da effettuarsi senza interessi entro il termine ordinario del 16 febbraio, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «4» nel campo Trimestre;
■ se la liquidazione viene effettuata con cadenza trimestrale per opzione ai sensi dell’articolo 7, del Dpr 542/1999, con versamento da effettuarsi con interessi nella dichiarazione Iva, il contribuente dovrà compilare il quadro VP indicando il valore «5» nel campo Trimestre.

Di conseguenza, per il solo quarto trimestre, i contribuenti che effettuano liquidazioni trimestrali sia sulla base del regime naturale (senza interessi, Trimestre «4»), che per opzione (con interessi, Trimestre «5»), dovranno compilare due distinti moduli.

Altra particolarità riguarda le operazioni straordinarie e le altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.): in questi casi la compilazione risulta molto più semplice rispetto a quella della dichiarazione annuale Iva, in quanto dovrà essere inviata una distinta comunicazione per ciascun soggetto dante causa e una per il soggetto avente causa, ognuna intestata a ciascuno di tali soggetti in qualità di contribuenti. Il codice fiscale del soggetto avente causa dovrà anche essere riportato in ciascuna comunicazione relativa ai soggetti dante causa, nella sezione dichiarante (in qualità di rappresentante).

Prossimamente vedremo come i software gestionali permetteranno di gestire in modo semplice questo nuovo adempimento ed esamineremo le possibili modalità di invio che potranno essere adottate.

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