Lo schema di decreto (articolo 9, commi da 1 a 3) sugli adempimenti attuativo della delega fiscale – esaminato preliminarmente dal Consiglio dei ministri del 23 ottobre – stabilisce l’innalzamento della soglia dei versamenti minimi dell’Iva con la modifica dell’ articolo 1, comma 4, del Dpr 100/1998.

In particolare, il comma 1, riferendosi ai soggetti che liquidano l’Iva con periodicità mensile:

  • porta il precedente limite del versamento minimo di «lire cinquantamila» a 100 euro;
  • obbliga comunque a versare entro il 16 dicembre l’eventuale residuo di versamento relativo ai mesi precedenti, ancorché al di sotto dei 100 euro.

Analogamente, il comma 2, riferendosi ai soggetti che liquidano l’Iva con periodicità trimestrale:

  • porta il precedente limite del versamento minimo di «lire 50.000» a 100 euro;
  • obbliga comunque a versare entro il 16 dicembre l’eventuale residuo di versamento relativo ai due trimestri precedenti, ancorché al di sotto dei 100 euro.

Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.

Curiosamente, in entrambi i casi, viene stabilito il termine del 16 dicembre come data ultima per versare l’eventuale residuo di versamento inferiore ai 100 euro.

L’applicazione ai contribuenti mensili

Proviamo a fare un primo semplice esempio scolastico in relazione a un contribuente mensile. Ipotizziamo che nella liquidazione mensile si generi, in ciascuno dei mesi da gennaio a novembre, un debito di 5 euro. Quindi con la liquidazione di novembre accumula un debito complessivo di 55 euro, composto da 50 euro maturato nei dieci mesi precedenti e di 5 euro maturato a novembre.

Al 16 dicembre dovrà chiaramente versare tutti i 55 euro. In altre parole, è come dire che il nuovo limite dei 100 euro si applica nei mesi da gennaio a ottobre, mentre non si applica più per il mese di novembre.

Il caso del contribuente trimestrale

Vediamo, invece, che cosa succede in relazione a un contribuente trimestrale. Ipotizziamo che nella liquidazione trimestrale si generi, in ciascuno dei primi tre trimestri, un debito di 30 euro. Quindi con la liquidazione del terzo trimestre si accumula un debito complessivo di 90 euro, composto da 60 euro maturato nei primi due trimestri e di 30 euro maturato nel terzo trimestre.

In base al tenore letterale della norma, si potrebbe ipotizzare di essere legittimati a non versare nulla al 16 novembre, ma di dover comunque versare tutti i 90 euro entro il 16 dicembre. Chiaramente è una possibilità limite, circa la quale si dovranno attendere gli opportuni chiarimenti da parte delle Entrate.

In modo un po’ più pragmatico, sarà probabilmente preferibile anticipare il versamento dei 90 euro al 16 novembre, evitando differimenti che potrebbero trasformarsi facilmente in “dimenticanze”.

Le software house associate ad AssoSoftware sono impegnate a effettuare le modifiche richieste in vista delle prossime scadenze 2024 e alla luce dei chiarimenti attesi dall’Agenzia.