di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware
In questi mesi ne hanno parlato ampiamente tutte le riviste specializzate e anche i relatori nei convegni di aggiornamento professionale.
La norma contenuta nella manovra correttiva (articolo 2 del Dl 50/2017 ) che ha modificato il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione (articolo 19 del Dpr 633/1972 ) ed entro cui registrare le fatture d’acquisto (articolo 25 del Dpr 633/1972 ) sta facendo discutere.
Siamo costretti, nostro malgrado, a occuparcene anche noi – come AssoSoftware – in quanto gli impatti a livello di procedure informatiche sono importanti. Infatti, quella che potrebbe apparire come una banalità tecnica – ovvero il dover prendere in considerazione una fattura ai fini Iva in un momento diverso da quello di registrazione – in realtà banalità non è e ha messo in allarme gli analisti e gli sviluppatori delle società di software associate, che stanno valutando tutte le soluzioni possibili.
Da un confronto interno tra le nostre aziende associate è infatti emerso che nella maggior parte dei casi (chiaramente ogni procedura ha le sue caratteristiche, quindi sono diverse le problematiche tra un software e l’altro) gli interventi tecnici sono particolarmente impegnativi e delicati (i rischi di “regressioni”, ossia di introdurre anomalie, sono importanti), non ultimo onerosi.
Prima, però, di entrare nel merito degli interventi tecnici, proviamo a fare una breve sintesi delle novità previste dalla norma, in modo tale da inquadrare al meglio la problematica e valutarne gli effetti connessi.
Le nuove regole
L’articolo 2 del Dl 50/2017 ha apportato le seguenti modifiche al Dpr 633/1972:
•all’articolo 19 (rubricato «Detrazione»), comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’ anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo»;
•l’articolo 25 (rubricato «Registrazione degli acquisti»), comma 1, è modificato come segue: «Il contribuente deve numerare in ordine progressivo le fatture e le bollette doganali … omissis … e deve annotarle in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale é esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno».
•le due precedenti disposizioni si applicano alle fatture e alle bollette doganali emesse dal 1° gennaio 2017.
Nuovo termine per esercitare il diritto alla detrazione Iva
Il momento entro cui è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sugli acquisti (articolo 19), quindi, non corrisponde più al termine entro cui va trasmessa la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, ma corrisponde al termine entro cui va trasmessa la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Si ricorda che il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui l’Iva è esigibile, ovvero quando l’operazione si considera “effettuata” ai fini Iva:
•per le cessioni di beni, al momento della consegna o spedizione, oppure anteriormente se a tale data è emessa fattura, pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all’importo fatturato o pagato;
•per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo, o anteriormente se sia stata emessa la fattura o pagato un acconto, limitatamente all’importo fatturato o pagato.
In base alle nuove regole, supponendo di aver “effettuato” l’operazione nel corso del 2017 e di aver ricevuto la relativa fattura nei primi mesi del 2018, il diritto a detrarre l’Iva – in linea generale – può essere esercitato entro il termine di presentazione del modello Iva 2018, periodo d’imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30 aprile 2018. Se in liquidazione oppure in dichiarazione lo vedremo più avanti.
Nuovo termine per registrare le fatture d’acquisto
In base al nuovo testo normativo (articolo 25) la registrazione delle fatture d’acquisto e delle bollette doganali deve avvenire anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta, e comunque entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.
In precedenza, invece, la norma si limitava a stabilire come termine ultimo quello della dichiarazione annuale nella quale è esercitata la detrazione.
Riprendendo l’esempio precedente, quindi, supponendo di aver “effettuato” l’operazione nel corso del 2017 e di aver ricevuto la relativa fattura a febbraio 2018, il diritto a detrarre l’Iva non può chiaramente essere esercitato in nessuna liquidazione, poiché la fattura viene registrata nel 2018, per cui la detrazione può essere esercitata esclusivamente nel modello Iva 2018, purché la registrazione della stessa avvenga entro il termine di presentazione del modello Iva 2018, periodo d’imposta 2017 (anno in cui il diritto alla detrazione è sorto), quindi entro il 30 aprile 2018.
Di conseguenza tale fattura, registrata a febbraio 2018, non confluisce in nessuna liquidazione (né, 2017, né tantomeno 2018) e della circostanza ne va chiaramente data in qualche modo specifica evidenza sul registro degli acquisti.
Come cambiano l’annotazione sui registri e la liquidazione Iva
Per quanto riguarda l’adeguamento delle procedure informatiche, queste dovranno essere modificate come segue.
Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta con cadenza mensile :
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute entro il 16 gennaio 2018 e annotate sul registro Iva degli acquisti, possono confluire nella liquidazione Iva di dicembre oppure nel modello Iva 2018;
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 16 gennaio 2018 ed entro il 30 aprile 2018, annotate sul registro Iva degli acquisti, non devono confluire in nessuna liquidazione Iva, in quanto la detrazione può essere effettuata esclusivamente nel modello Iva 2018;
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 30 aprile 2018, ancorché annotate sul registro Iva degli acquisti (almeno ai fini della deduzione dei costi per le imprese in contabilità semplificata), non confluiscono in nessuna liquidazione Iva e neppure nel modello Iva 2018.
Per i soggetti passivi che liquidano l’imposta con cadenza trimestrale :
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute entro il 16 marzo 2018 e annotate sul registro Iva degli acquisti, possono confluire nella liquidazione Iva del quarto trimestre che com’è noto, per la gran parte dei soggetti trimestrali, viene liquidato all’interno del modello Iva 2018;
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 16 marzo 2018 ed entro il 30 aprile 2018, annotate sul registro Iva degli acquisti, non devono confluire in nessuna liquidazione Iva, in quanto la detrazione può essere effettuata esclusivamente nel modello Iva 2018;
•le fatture di acquisto relative a operazioni effettuate nel 2017, ricevute oltre il 30 aprile 2018, ancorché annotate sul registro Iva degli acquisti (almeno ai fini della deduzione dei costi per le imprese in contabilità semplificata), non confluiscono in nessuna liquidazione Iva e neppure nel modello Iva 2018.
In relazione a quanto sopra affermato va segnalato che, in base al tenore letterale della norma che prevede che l’annotazione sul registro Iva degli acquisti debba comunque avvenire «entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno», sembrerebbe non più detraibile l’imposta delle fatture annotate dopo il 30 aprile 2018, neppure nel caso di presentazione di una dichiarazione integrativa. Sull’argomento Assonime, con la circolare 18/2017, ha espresso alcuni dubbi in merito all’applicabilità di queste nuove disposizioni, circa i quali è chiaramente auspicabile un intervento dell’agenzia delle Entrate.
Le problematiche lato software
Lato software i problemi sono di due tipi.
1) Occorre “scardinare” i meccanismi attuali che permettono di spostare la competenza Iva in avanti o indietro (in alcuni casi tramite una data di competenza Iva, in altri tramite un semplice indicatore «+/-1» dove «1» può essere un mese oppure un anno, a seconda della procedura), ma che non consentono in nessun caso di escludere la fattura dalla liquidazione, ma di considerarla nel modello di dichiarazione Iva,
2) Occorre predisporre, a livello contabile, dei meccanismi che operino la sospensione dell’Iva, ma che chiudano i conti di Iva in sospensione al momento dell’effettiva detrazione dell’Iva a seguito della presentazione del modello Iva 2018.
Si tratta di modifiche importanti che, oltre alla loro difficoltà intrinseca, rischiano in alcuni casi di compromettere meccanismi ottimizzati dall’esperienza di anni di utilizzo.
Paradossalmente, a complicare ulteriormente lo scenario, vi è un emendamento contenuto nella legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento, che potrebbe sopprimere questa norma oppure posticiparla di un anno.
Una situazione quasi surreale per le software house, che non sanno se e quando intervenire, in considerazione del fatto che comunque gli interventi da effettuare sono piuttosto impegnativi:
•se infatti si decide di effettuare l’intervento in queste settimane “più tranquille”, si rischia di fare un intervento inutile (rischioso, costoso, ecc…), da cui in ogni caso è difficile tornare indietro;
•se invece si decide di attendere la pubblicazione del testo definitivo della legge di bilancio per essere certi di non fare un lavoro inutile, si rischia non solo di arrivare un po’ più tardi, ma anche di trovarsi in difficoltà per la sovrapposizione, a livello di sviluppo, con le procedure di gestione del modello Iva 2018 (che risulta, dalle annunciate bozze, modificato in modo importante) e soprattutto con gli adeguamenti dell’invio «Dati fatture», per effettuare i quali occorre attendere l’ufficializzazione per fine anno delle importanti novità di “semplificazione” annunciate dall’agenzia delle Entrate.
Non ultima, a complicare la decisione, l’assenza totale, dalle attuali bozze del modello Iva 2018, di ogni riferimento a questa norma (al momento non è stato previsto nessun rigo apposito o sezione), circostanza che non permette neppure di fare ragionamenti più specifici. Di conseguenza, ciascuna software house deciderà autonomamente se “rischiare” l’adeguamento già da subito, oppure se attendere l’eventuale soppressione o posticipo degli effetti della norma. Ciò sulla base della complessità dell’intervento da svolgere e delle altre attività attualmente in corso.
Per gli utenti occorrerà quindi attendere eventuali comunicazioni della propria software house, molte delle quali in queste settimane sono state interpellate in modo pressante sull’argomento dai propri clienti e che proprio in queste ore stanno prendendo le necessarie decisioni.
Come AssoSoftware non sappiamo davvero che cosa augurarci. Sicuramente segnaliamo che si tratta dell’ennesima evidenza che in nessun settore, in Italia, si riesce davvero a tenere in conto delle difficoltà tecniche connesse alle problematiche informatiche.
Un minimo di collaborazione in più tra le parti (e tra le parti ci sono certamente anche le software house!) porterebbe sicuramente a risultati migliori, a costi inferiori per tutti. La nostra associazione è comunque costantemente impegnata – come in questa occasione – segnalare ogni criticità, a supporto delle aziende associate e dei loro clienti.
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