Fisco 14 01 2020

 

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Dal vorticoso incedere delle novità fiscali, viene trascinata quest’anno anche la dichiarazione Iva, non tanto in relazione alle novità già conosciute relative al Gruppo Iva – per le quali in realtà non è stata modificata la struttura del modello di dichiarazione Iva 2020, pur con alcuni piccoli adeguamenti a livello di istruzioni – quanto per l’inserimento di nuovi quadri all’interno del modello.

 

Due, in particolare, le principali novità – di cui tratteremo in modo più dettagliato più avanti rappresentate rispettivamente dall’introduzione:
•del quadro VP, riservato ai contribuenti che desiderano comunicare con la dichiarazione Iva annuale i dati delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre (facoltà prevista dall’articolo 21-bis, del Dl 78/2010), venendo meno in questo caso la compilazione della relativa Lipe;
•del quadro VQ predisposto per consentire ai contribuenti interessati a recuperare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei.

Di seguito proviamo ad esaminare, una ad una, le principali novità del modello, in relazione alle quali gli analisti e gli sviluppatori delle società di software stanno adeguando proprio in questi giorni le procedure di elaborazione, con il supporto di AssoSoftware che istituzionalmente permette agli analisti delle software house associate di porre domande e inviare segnalazioni ai funzionari degli enti preposti (in questo caso l’agenzia delle Entrate), grazie all’utilizzo condiviso del proprio Forum.

Le novità del modello Iva 2020
Le novità contenute nel nuovo modello, rispetto a quello dello scorso anno, sono le seguenti:
•prevista la casella «Esonero dall’apposizione del visto di conformità» (nel riquadro “Firma della dichiarazione”) per i contribuenti che hanno applicato gli Isa e che, sulla base degli stessi, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per le compensazioni o per i rimborsi per un importo non superiore a 50mila euro annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera a) e b), del Dl 50 del 2017;
•il rigo VA11, che lo scorso anno accoglieva i “Maggiori corrispettivi per effetto dell’adeguamento ai parametri per il 2017”, ora sostituiti dagli Isa, ospita la casella “Gruppo Iva articolo 70-bis” (in precedenza collocata sul rigo VA16, ora soppresso) riservata ai contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano ad un Gruppo Iva e che deve essere barrata per comunicare che si tratta dell’ultima dichiarazione annuale Iva precedente l’ingresso nel Gruppo Iva;
•il rigo VE3 permette di indicare le operazioni attive effettuate applicando la percentuale di compensazione del 6% (istituita dal Dm 27 agosto 2019, per legno e legna da ardere) da parte dei produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, del Dpr 633/1972, ovvero dai soci per i conferimenti alle cooperative e ai loro consorzi o ad altri enti di cui all’articolo 34 co. 2 lettera c) del Dpr 633/1972;
•il rigo VF4, permette l’indicazione delle operazioni passive effettuate applicando la medesima percentuale di compensazione del 6%. Conseguentemente i righi dello scorso anno da VF4 a VF14 della sezione sono stati rinumerati;
•il rigo VF16 stato suddiviso in due campi, al fine di evitare la rinumerazione dell’intero quadro VF per effetto dell’introduzione del rigo VF4. In particolare rigo VF16 campo 1 sostituisce il precedente rigo VF15 “Altri acquisti non imponibili, non soggetti e relativi ad alcuni regimi speciali” mentre il campo 2 sostituisce il precedente rigo VF16 “Acquisti esenti (articolo 10) e importazioni non soggette all’imposta”;
•nel rigo VF30, che contiene le barrature relative al metodo utilizzato per la determinazione dell’Iva ammessa in detrazione (sezione 3), è stata inserita la casella 9 che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato all’attività di enoturismo di cui alla legge 205/2017;
•nel rigo VF41, all’interno della sezione 3-B “Imprese agricole (articolo 34)”, è stata prevista la percentuale di compensazione del 6%. Conseguentemente i righi successivi della sezione sono stati rinumerati;
•nel rigo VL12 va indicato il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei, esposto nella colonna 7 dei righi da VQ1 a VQ5 del nuovo quadro VQ;
•nel rigo VL30, campo 4 “Iva periodica versata a seguito di comunicazione di irregolarità/cartella di pagamento”, va indicata l’Iva periodica versata fino alla data di presentazione della dichiarazione, a seguito del ricevimento delle comunicazioni degli esiti del controllo ovvero a seguito della notifica di cartelle di pagamento, riguardanti le comunicazioni delle liquidazioni periodiche;
•nel rigo VX4, campo 3 “Causale del rimborso”, è possibile indicare il codice 12, che deve essere utilizzato per chiedere a rimborso l’eccedenza detraibile risultante dall’ultima dichiarazione annuale presentata prima di partecipare al Gruppo Iva, da parte dei contribuenti che a partire dal 1° gennaio 2020 partecipano ad un Gruppo Iva;
•nel rigo VX4, campo 4 “Contribuenti ammessi all’erogazione prioritaria del rimborso”, è stato eliminato il codice 9 riguardante la fattispecie non più in vigore dell’opzione di cui all’articolo 1, comma 3, del Dlgs 127/2015;
•nel rigo VX4, campo 7, il codice 5 deve essere da quest’anno utilizzato da contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 50mila euro annui, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lettera b), del Dl 50/2017;
•il rigo VO35 a utilizzato dai soggetti che esercitano l’attività enoturistica e desiderano comunicare di aver optato per l’applicazione dell’Iva e del reddito nei modi ordinari.

Il nuovo quadro VP
Il quadro VP è riservato ai contribuenti che intendono comunicare con la dichiarazione Iva annuale i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al quarto trimestre, avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 21-bis del Dl 78/2010, come modificato dall’articolo 12-quater del Dl 34/2019.
In tal caso, la dichiarazione annuale deve essere presentata entro il mese di febbraio, potendosi in questo modo evitare la compilazione e la trasmissione della Lipe del quarto trimestre.

Le istruzioni precisano che per le modalità di compilazione del quadro VP e per l’individuazione dei dati da indicare nei righi che lo compongono, si fa rinvio alle istruzioni per la compilazione del modello di Comunicazione liquidazioni periodiche Iva.
Per quanto riguarda, invece, la compilazione dei campi 4 e 5 del rigo VP1, le istruzioni precisano che:
•la casella del campo 4 “Liquidazione Iva di gruppo (articolo 73) deve essere barrata se i dati indicati nel quadro si riferiscono alla liquidazione dell’Iva di gruppo di cui all’articolo 73;
•il campo 5 “Operazioni straordinarie” deve essere compilato esclusivamente nei casi di operazioni straordinarie, ovvero trasformazioni sostanziali soggettive avvenute nel corso dell’anno, indicando la partita Iva del soggetto trasformato (società incorporata, scissa, soggetto conferente o cedente l’azienda, ecc.) nel modulo (o nei moduli) utilizzato per indicare i dati relativi all’attività svolta da quest’ultimo.
Si evidenzia che la compilazione di più moduli a causa della presenza di più quadri VP non modifica il numero di moduli di cui si compone la dichiarazione da indicare sul frontespizio, come già avviene per i quadri VB, VI, VN e VG, che vanno compilati sempre a partire dal primo modulo, anche qualora si sia in presenza di più moduli a seguito di contabilità separate o trasformazioni sostanziali soggettive.

Il nuovo quadro VQ
Il quadro VQ è stato introdotto per consentire la rideterminazione puntuale del credito maturato, nel caso in cui vi sia stato, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione Iva 2019 (relativa al 2018) e la data di presentazione della dichiarazione Iva 2020 (relativa al 2019), un versamento d’imposta relativo all’anno indicato nella colonna 1 dei righi da VQ1 a VQ5:
•a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità;
•a seguito della notifica di cartelle di pagamento.

Nel primo caso va indicata nel campo 5 la quota d’imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001. Nel secondo caso va indicato nel campo 6 l’importo relativo alla quota di imposta versata.

La compilazione dei campi 2, 3 e 4 è necessaria per la corretta determinazione del “Credito Maturato” di colonna 7 (che confluirà poi nel rigo VL12), pari al risultato, se positivo, del seguente calcolo: (col. 5 + col. 6) meno il maggiore tra (col. 2 – col. 3 – col. 4) e 0.
La predisposizione del quadro VQ è in ogni caso piuttosto articolata, per cui si rimanda alla lettura delle istruzioni per un maggiore approfondimento.

Le prospettive
Le modifiche ai software sono importanti, ma fortunatamente non eccessive. Le novità più sostanziose – stante che le regole di compilazione per il Gruppo Iva sono state ricondotte a quelle già conosciute, soprattutto in relazione alla multiattività – sono quindi quelle legate alla compilazione del quadro VP e del quadro VQ.
In particolare per la compilazione del quadro VP i software gestionali dovranno appoggiarsi all’elaborazione della Lipe del quarto trimestre e recuperare dalla stessa i dati utili alla compilazione del quadro. Dovranno inoltre effettuare i necessari controlli affinché l’operatore non trasmetta erroneamente sia la Lipe del quarto trimestre che il quadro VP della dichiarazione Iva Annuale.

Per ultimo dovranno controllare che, in presenza di quadro VP, l’operatore non compili erroneamente i righi da VH13 a VH16, che sono deputati alla correzione della Lipe del quarto trimestre, ma chiaramente non possono essere utilizzati per correggere il quadro VP che è inserito nella dichiarazione stessa.

In relazione al quadro VQ in alcuni casi potrebbero essere attivate specifiche utility di calcolo all’interno della dichiarazione, ancorché ci si augura che la compilazione di questo quadro possa risultare residuale.