Fisco 11 12 18

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

La modulistica della dichiarazione annuale Iva del prossimo anno subirà una rivisitazione tutto sommato moderata e non richiederà – da parte degli operatori – attività di preparazione e di studio delle novità più approfondite del consueto, com’era invece successo lo scorso anno per effetto – per esempio – delle profonde modifiche apportate al quadro VH. Ciò non significa – chiaramente – che la modulistica rimarrà invariata, tuttavia poiché le novità legislative più significative ai fini Iva hanno interessato soprattutto la disciplina del gruppo Iva, che avrà efficacia dal 1° gennaio 2019 e interesserà la modulistica solo a partire dal 2020, quest’anno ci dovremo accontentare solo di aggiustamenti di lieve entità.

 

È una delle anticipazioni emerse durante il convegno dal titolo «Le novità aziendali, Fisco e lavoro 2019 – Analisi dei nuovi adempimenti e l’impatto sul software», organizzato da AssoSoftware a Bologna il 28 e il 29 novembre 2018. I rappresentanti dell’agenzia delle Entrate hanno illustrato tutte le novità della modulistica della dichiarazione annuale Iva 2019 e ha fornito anche alcune indicazioni operative circa le novità del gruppo Iva.
Di seguito una breve disamina – con riferimento agli atti del convegno, in attesa della pubblicazione delle prime bozze – delle novità relative alla modulistica della dichiarazione annuale Iva.

Le novità della dichiarazione annuale Iva 2019
La prima graditissima novità è che i quadri VE, VF e VJ, a livello di campi e di righi del modello, rimarranno strutturalmente invariati.
Per questi quadri, alcune differenze le ritroviamo – però – a livello di istruzioni.
In particolare, per quanto riguarda le operazioni effettuate in regime di split payment, nelle istruzioni del rigo «VE38 Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter» (operazioni attive) e del rigo «VJ18 Acquisti dei soggetti di cui all’articolo 17-ter» (reverse charge delle operazioni passive) – la descrizione dei due righi rimane invariata rispetto allo scorso anno – sono state fornite alcune precisazioni circa le novità che hanno interessato la platea dei soggetti obbligati.

Con riferimento ai soggetti obbligati, infatti, lo split payment – così come previsto dall’articolo 17-ter del Dpr 633/1972 – si applica alle operazioni poste in essere dai fornitori nei confronti di enti pubblici e alle società quotate e/o controllate, tenendo anche conto delle indicazioni contenute nei decreti legge numero 50/2017 e 148/2017.
In particolare dallo scorso 1° gennaio 2018 lo split payment è stato esteso ulteriormente a nuovi soggetti, per effetto dell’entrata in vigore del Dl 148/2017, cui sono seguiti ulteriori chiarimenti ufficiali dell’agenzia delle Entrate contenuti nella circolare 9/E/2018.
Va poi anche ricordato che con l’approvazione del Dl 87/2018 (decreto dignità), non rientrano più tra i soggetti obbligati ad applicare lo split payment i liberi professionisti. Tutte queste novità sono state inserite nelle istruzioni della modulistica 2019.
Sempre in tema di split payment – ancorché non vi sia al momento ancora nulla di definitivo – è stato ricordato, nel corso della relazione, che sono allo studio alcune novità relative alla sezione 4 «Altre operazioni» del quadro VE, in particolare in relazione alle operazioni che concorrono alla formazione del plafond, che potrebbe ospitare anche le operazioni in split payment. Infatti tra le proposte di legge ve n’è una che, se approvata, consentirebbe agli operatori che – per effetto delle disposizioni sullo split payment – emettono fatture che comportano il mancato incasso dell’Iva, di poter effettuare gli acquisti senza Iva in regime di non imponibilità, grazie alla possibilità di avvalersi della dichiarazione d’intento. Al momento si tratta, in ogni caso, solo di un’ipotesi, in quanto nessuna norma è stata ancora emanata.

Novità – anche in questo caso solo a livello di istruzioni – per quanto riguarda il rigo VJ2 «Estrazione di beni da depositi Iva (articolo 50-bis, comma 6, del Dl 331/1993)» in quanto la disciplina è stata interessata nel corso dell’ultimo anno da alcune novità che hanno comportato l’adeguamento delle istruzioni.

Per quanto riguarda il quadro VG, che va compilato dai soggetti che hanno adottato l’Iva di gruppo (normativa che rimane in vigore, insieme a quella del gruppo Iva) e che è finalizzato all’elencazione delle «Società partecipanti alla compensazione Iva» (sezione 1) e delle «Società partecipanti alla catena di controllo ma non alla compensazione Iva» (sezione 2), le novità riguardano invece il modello, che prevede ora la possibilità di indicare anche soggetti esteri, privi di partita Iva italiana. Si tratta, per la verità, di casistiche molto residuali, ancorché negli scorsi anni sia pervenuta anche alle software house qualche segnalazione in relazione all’impossibilità di indicare nei due elenchi soggetti esteri. L’inserimento all’interno delle sezioni 1 e 2 rispettivamente delle caselle 7 e 6, permetterà di ovviare a tale mancanza.

Il gruppo Iva e le novità della modulistica 2019 e 2020
L’entrata in vigore dal 2019 della disciplina del gruppo Iva esplica alcuni effetti già sulla modulistica 2019. Ricordiamo – infatti – che, da quest’anno, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo possono esercitare l’opzione per diventare un unico soggetto passivo, denominato gruppo Iva.

Gli obblighi dichiarativi, di liquidazione, di versamento dell’imposta e tutti gli altri adempimenti contabili gravano in capo al gruppo Iva. La prima novità che interessa già da subito la dichiarazione annuale Iva 2019 riguarda il quadro VX, che contiene il nuovo campo VX2 «Iva a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) – di cui da trasferire al gruppo Iva (articolo 70-bis)». L’introduzione di tale campo nasce dall’esigenza di poter indicare in dichiarazione la quota parte del credito Iva che una società, che entra a far parte del gruppo Iva, può cedere al gruppo.

In questo caso, per effetto della disposizione contenuta nel secondo periodo dell’articolo 70-sexies, è prevista la possibilità di cedere al gruppo Iva la quota parte del credito Iva che trova capienza nei versamenti effettuati da detta società nell’anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo, mentre la parte eccedente rimane nella disponibilità della società stessa e può come tale essere richiesta a rimborso (come già accade anche nel caso di Iva di gruppo) anche in mancanza delle condizioni di cui all’articolo 30 del Dpr 633/1972, ovvero compensata a norma dell’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.

L’indicazione, nel campo «di cui» del rigo VX2, del credito da trasferire al gruppo Iva, trova corrispondenza nei righi VY2 e VY4, qualora la compilazione sia effettuata della controllante, nel caso di passaggio dall’Iva di gruppo al gruppo Iva.
Per quanto riguarda la modulistica 2020, al momento non sono previste particolari modifiche strutturali, in quanto l’attuale modulistica è già in grado di ospitare la nuova disciplina Iva.

Per approfondimenti sul gruppo Iva rimandiamo alla lettura degli articoli pubblicati in data 22 maggio 2018 (clicca qui per consultarlo ) e 29 maggio 2018 (clicca qui per consultarlo ) su questa stessa rubrica, nonché della circolare 19/E/2018 dal titolo «Iva – Chiarimenti sulla disciplina del gruppo Iva contenuta nel Titolo V-bis del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e nel Dm 6 aprile 2018 del ministro dell’Economia e delle Finanze» che ne ha ben illustrato molti degli aspetti più rilevanti.

Le implementazioni
Il limitato impatto previsto per la prossima dichiarazione Iva è sicuramente gradito a tutti e lascia disponibili alle software house associate ad AssoSoftware importanti risorse per completare le implementazioni necessarie per una gestione ottimale dei processi di fatturazione elettronica.
In questi ultimi mesi le software house sono state messe sotto forte pressione da parte dei propri clienti, che hanno richiesto numerosissime implementazioni, correlate all’automatizzazione di tutte le funzionalità di emissione e di registrazione delle fatture, anche in ambiti particolari, come – per esempio – quelli delle cooperative agricole che emettono fattura per conto dei propri soci o analogamente quelli delle aziende mandanti che desiderano emettere e trasmettere le fatture per conto dei propri agenti e collaboratori.
Ambiti conosciuti, ma con esigenze nuove nate proprio dall’avvento della fatturazione elettronica, su cui ci si sta tutti concentrando per riuscire a fornire soluzioni operative nel più breve tempo possibile.