di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

 

Le novità relative ai versamenti dei modelli di dichiarazione dei redditi stanno creando qualche difficoltà agli operatori, sia perché le nuove regole non sono sempre così facilmente comprensibili, sia perché in alcuni casi le nuove scadenze sono poco intuitive, al punto che gli stessi operatori in qualche caso rimangono disorientati.

Un esempio riguarda il versamento dei non titolari di partita Iva che richiedono il differimento al 31 luglio, con maggiorazione dello 0,40% e la successiva rateizzazione: le procedure generano i modelli F24 attribuendo a entrambe le prime due rate la scadenza del 31 luglio, circostanza che fa presumere all’operatore un errore del software.

Effettivamente si tratta di un dubbio assolutamente legittimo e di buon senso, tuttavia l’interpretazione fornita dall’agenzia delle Entrate nelle istruzioni (Redditi PF fascicolo 1, pagina 8) che prevede la doppia rata a luglio, deriva da una lettura sistematica delle nuove norme ed è difficilmente eccepibile: quindi nessun errore, le procedure operano correttamente in quanto a luglio le persone fisiche non titolari di partita Iva devono pagare due rate insieme.

Comunque l’agenzia delle Entrate, probabilmente grazie anche alle numerosissime domande poste dagli analisti delle software house a seguito della pubblicazione delle novellate norme sui versamenti (modificate dall’articolo 7-quater del Dl 193/2016), ha fatto un ottimo lavoro esplicativo in fase di redazione delle istruzioni dei modelli Redditi, chiarendo la maggior parte di dubbi.

Con la definitiva separazione della dichiarazione annuale Iva dai redditi (da qui l’abbandono del termine Unico), erano rimaste, invece, alcune zone d’ombra sulle diverse possibilità di versamento e di rateazione del debito annuale dell’Iva, nel caso lo si volesse ancora effettuare nei termini dei versamenti delle dichiarazioni dei redditi, dubbi sui quali AssoSoftware, grazie anche alla collaborazione con l’agenzia delle Entrate, ha potuto dare agli associati alcune indicazioni, al momento informali e quindi sempre suscettibili di possibili variazioni. Tuttavia la logica interpretativa che sta alla base di esse va ritenuta piuttosto condivisibile, per cui molte software house hanno già deciso di prenderne atto e hanno sviluppato specifici automatismi con riferimento alle modalità più frequenti di versamento utilizzate dai propri clienti.
Di seguito alcune delle indicazioni più interessanti tra quelle ricevute.

1) Versamento del saldo Iva nei termini della dichiarazione dei redditi
La prima conferma riguarda il permanere, anche con le nuove regole, di tutte le possibilità di versamento e di rateazione già utilizzabili in passato.
Ciò significa che i soggetti passivi possono continuare avvalersi, ai fini Iva:
■del differimento del versamento dell’imposta al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo;
■dell’ulteriore differimento del versamento dell’imposta al 30 luglio (che cadendo di domenica diventa 31 luglio), nel qual caso sulla somma dovuta al 30 giugno andranno applicati gli ulteriori interessi dello 0,40 per cento.

Di fatto viene quindi confermata l’applicabilità degli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), del Dpr 542/1999 che consentivano già in passato il differimento del versamento del saldo Iva, da effettuarsi di regola entro il 16 marzo e che consentono ora di versare nel nuovo termine del 30 giugno all’articolo 17, comma 1, del Dpr 435/2001, termine che può essere ulteriormente posticipato al 30 luglio per effetto delle disposizioni del successivo comma 2 che prevede che «i versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo».

Di conseguenza i contribuenti hanno ora cinque diverse possibilità:
■versare il saldo entro il 16 marzo in un’unica soluzione, senza alcuna maggiorazione;
■rateizzare l’importo dovuto in un massimo di 9 rate di pari importo (fino a novembre), versando la prima rata entro il 16 marzo e le rate successive alla prima entro il 16 di ciascun mese, maggiorate degli interessi dello 0,33% mensili;
■differire il pagamento del saldo al 30 giugno e versarlo in un’unica soluzione, con la maggiorazione dello 0,40% per ciascun mese tra il 16 marzo e il 30 giugno;
■rateizzare il versamento a partire dal 30 giugno, in un massimo di 6 rate di pari importo (fino a novembre), con la maggiorazione dell’1,60% (0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 giugno), con l’ulteriore applicazione degli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima (da pagare anch’essi entro il 16 di ogni mese);
■rateizzare il versamento a partire dal 30 luglio, in un massimo di 5 rate di pari importo (fino a novembre), con la maggiorazione del 2,00% (0,40% per ciascun mese o frazione tra il 16 marzo e il 30 luglio), con l’ulteriore applicazione degli interessi dello 0,33% su ogni rata successiva alla prima (da pagare anch’essi entro il 16 di ogni mese).

2) Versamento del saldo Iva per i soggetti con esercizio non solare
Per quanto riguarda i soggetti passivi con esercizio non coincidente con l’anno solare, una lettura sistematica e coordinata delle norme porta a ritenere che il rinvio contenuto nei citati articolo 6 e 7, comma 1, lettera b), deve intendersi comunque fatto al solo termine fisso del 30 giugno (o del 30 luglio). Ciò significa, in altre parole, che anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva, disposto dall’articolo 6, del Dpr 542/ 1999, ma al più tardi entro il 30 giugno (o il 30 luglio).

3) Modalità di calcolo della maggiorazione dello 0,40%
Circa le modalità di determinazione della maggiorazione dello 0,40% viene confermato che, nonostante la soppressione del modello Unico, permane la possibilità di compensare il debito Iva con i crediti del modello Redditi e di applicare la maggiorazione al solo ammontare di debito Iva non compensato.

Infatti, come già chiarito con la circolare 144 del 1998 (paragrafo 5.5.), nonché con la circolare n.113 del 2000 (quesito 1.7), «la specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato articolo 6 del Dpr 542 del 1999, si applica…. sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24». Tale precisazione resta valida ancorché non più riprodotta nella modulistica di riferimento.
D’altronde, in presenza di crediti d’imposta compensabili già a partire dal 1° gennaio, la scelta di rinviare l’esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con detti crediti, dalla data di scadenza del saldo annuale Iva (16 marzo) a quella di scadenza del versamento delle imposte dirette (30 giugno), è solamente formale e non può per questo produrre interessi corrispettivi.

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