quot fisco 04.06.19

di Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

Dopo aver affrontato – la scorsa settimana – lo spinoso tema delle modalità di acquisizione dei dati precompilati necessari ai fini dell’applicazione dei nuovi Isa, stabilite dal recente provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 10 maggio 2019 (protocollo 126200/2019), esaminiamo ora le disposizioni contenute nel medesimo provvedimento relative ai reali benefici che si potranno avere qualora si riesca a ottenere un punteggio sufficientemente elevato.

 

Va ricordato che l’elenco dei benefici conseguenti all’applicazione degli Isa è contenuto nell’articolo 9-bis, comma 11 del Dl 50/2017.
Il provvedimento, quindi, nell’esaminare uno a uno ciascuno dei punti elencati nel comma 11, fornisce le regole per fruire dei benefici premiali a essi connessi.
Per una lettura più semplice, proviamo di seguito a elencare ciascuno dei benefici contenuti nel comma 11, seguito dalle relative disposizioni attuative contenute nel Provvedimento. Il tutto, infine, integrato anche in chiave informatica, laddove in alcuni casi sarà necessario l’adeguamento delle procedure, affinché sia materialmente consentito di fruire del beneficio.

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione (comma 11, lettera a)

«a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive»

Il provvedimento 126200/2019 prevede, al paragrafo 2.1, che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale sia riconosciuto ai contribuenti che, per il periodo di imposta 2018, presentano un livello di affidabilità almeno pari a 8, per la compensazione in F24 dei crediti di importo non superiore a:

a) 50.000 euro annui relativi all’imposta sul valore aggiunto, maturati nel periodo d’imposta 2019 (modello Iva 2020);

b) 20.000 euro annui relativi alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive, maturati nel periodo d’imposta 2018 (modelli Redditi 2019).

Al paragrafo 2.2 viene inoltre previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità sulla compensazione in F24 del credito Iva infrannuale fino a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, per i contribuenti che per il periodo di imposta 2018 avranno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8.

Le soglie di esonero Iva, di cui ai punti 2.1, lettera a) e 2.2, sono cumulative, riferendosi entrambe a richieste di compensazione da effettuarsi nel 2020.

Lato software. Oltre alla necessità di effettuare l’adeguamento delle procedure di compilazione del modello di dichiarazione Iva 2020 del prossimo anno e di quelle di compilazione dei modelli Redditi 2019 già di quest’anno, si renderà necessario modificare anche le procedure di elaborazione della Delega Unica, per consentire le compensazioni superiori agli attuali limiti minimi, non solo nel caso di apposizione del visto di conformità, ma anche nel caso di raggiungimento di un livello di affidabilità Isa almeno pari a 8.

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per i rimborsi (comma 11, lettera b)

«b) L’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui»

Il provvedimento 126200/2019 prevede, al paragrafo 3.1, che l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia sulla richiesta di rimborso per crediti Iva di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturati nel periodo di imposta 2019 (modello Iva 2020), sia riconosciuto ai contribuenti che nel periodo di imposta 2018 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8.

Al paragrafo 3.2 viene inoltre previsto l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, sulla richiesta di rimborso del credito Iva infrannuale di importo non superiore a 50.000 euro annui, maturato nei primi tre trimestri dell’anno di imposta 2020, che nel periodo di imposta 2018 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8.

Le soglie di esonero Iva, di cui ai punti 3.1 e 3.2, sono cumulative, riferendosi entrambe a richieste di rimborso da effettuarsi nel 2020.

Lato software . Questa novità rende necessario l’adeguamento delle procedure di compilazione del modello di dichiarazione Iva 2020 del prossimo anno e delle procedure di compilazione dei modelli Redditi 2019 già di quest’’nno.

Esclusione dall’apposizione della disciplina delle società non operative (comma 11, lettera c)

«c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148»

Il provvedimento 126200/2019 , al paragrafo 4.1, riconosce ai contribuenti che hanno conseguito un livello di affidabilità almeno pari a 9 per il periodo di imposta 2018, l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 724/1994, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 2, comma 36-decies, del Dl 138/2011, che prevede che le società e gli enti che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi sono anch’essi considerati non operativi, a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta.

Lato software. Questa novità impatta sulle procedure di elaborazione dei modelli Redditi 2019, laddove il conseguimento di un livello di affidabilità almeno pari a 9 comporta la disapplicazione di tutte le più restrittive regole di determinazione dell’imposta, legate alle società di comodo.

Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (comma 11, lettera d)

«d) L’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

Il provvedimento 126200/2019 prevede, al paragrafo 4.2, che l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr 600/1973, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Dpr 633/1972, sia riconosciuta ai contribuenti che nel periodo di imposta 2018 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8,5.

Lato software. Questo beneficio, in linea generale, non ha impatti diretti sui software gestionali di compilazione dei modelli di dichiarazione Iva e dei Redditi, se non quello della segnalazione del conseguimento del beneficio.

● Anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (comma 11, lettera e)

«e) L’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633»

Il provvedimento 126200/2019 prevede, al paragrafo 4.3, che i termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1 del Dpr 600/1973, e dall’articolo 57, comma 1 del Dpr 633/1972, siano ridotti di un anno nei confronti dei contribuenti che nel periodo di imposta 2018 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 8.

Lato software. Anche questo beneficio, in linea generale, non ha impatti diretti sui software gestionali di compilazione dei modelli di dichiarazione Iva e dei redditi, se non quello della segnalazione del conseguimento del beneficio.

Esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo (comma 11, lettera f)

«f) L’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato».

Il provvedimento 126200/2019 prevede, al paragrafo 4.4, che l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr 600/1973, sia riconosciuta ai contribuenti che nel periodo di imposta 2018 hanno raggiunto un livello di affidabilità almeno pari a 9, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Lato software. Questo beneficio, in linea generale, non ha impatti diretti sui software gestionali di compilazione dei modelli di dichiarazione dei Redditi, se non quello della segnalazione del conseguimento del beneficio.

 

Ulteriori disposizioni contenute nel Provvedimento

Il provvedimento 126200/2019 prevede, infine, per soggetti passivi in multiattività – che conseguano redditi sia d’impresa che di lavoro autonomo – che gli stessi possano accedere ai benefici di cui ai punti precedenti se applicano, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, e se il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.

L’Agenzia delle entrate dovrà infine tener conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6, per la definizione delle specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, previste dal comma 14 dell’articolo 9-bis del D.L.50/2017.

Conclusioni

Al di là delle complessità legate a una gestione ancora “immatura” dello scarico dei “dati precompilati”, l’avvento degli Isa può nascondere anche lato software alcune insidie che occorre monitorare con attenzione.
Quanto illustrato in modo molto sintetico in questo nostro approfondimento, costituisce un primo riscontro, tuttavia potrebbero esserci altri effetti non ancora emersi da prendere in considerazione.
Rimangono inoltre aperti una serie di dubbi e incertezze nell’applicazione di tali benefici per situazioni particolari, quali per esempio i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
Le software house, supportate come di consueto da AssoSoftware, stanno analizzando tutti gli aspetti connessi alle funzionalità gestite dalle proprie procedure e programmando gli interventi anche per il 2020 sia lato dichiarazioni Iva e Redditi, sia per quanto concerne la Delega F24.